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Document 32005R0892

    Regolamento (CE) n. 892/2005 della Commissione, del 14 giugno 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 462/2005 in ordine al quantitativo oggetto della gara permanente per l’esportazione di orzo detenuto dall’organismo di intervento tedesco

    GU L 152 del 15.6.2005, p. 11–12 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/892/oj

    15.6.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 152/11


    REGOLAMENTO (CE) N. 892/2005 DELLA COMMISSIONE

    del 14 giugno 2005

    che modifica il regolamento (CE) n. 462/2005 in ordine al quantitativo oggetto della gara permanente per l’esportazione di orzo detenuto dall’organismo di intervento tedesco

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), particolare l’articolo 6,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione (2) fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi di intervento.

    (2)

    Il regolamento (CE) n. 462/2005 della Commissione (3) ha indetto una gara permanente per l’esportazione di 1 000 693 tonnellate di orzo detenuto dall’organismo di intervento tedesco.

    (3)

    La Germania ha informato la Commissione che il proprio organismo di intervento intende aumentare di 300 000 tonnellate la quantità posta in vendita per l’esportazione. Vista la situazione del mercato è opportuno accogliere la richiesta della Germania.

    (4)

    In considerazione dell’aumento dei quantitativi posti in vendita è necessario modificare i quantitativi immagazzinati nelle regioni indicate nell’allegato I del regolamento (CE) n. 462/2005.

    (5)

    È pertanto necessario modificare il regolamento (CE) n. 462/2005.

    (6)

    Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 462/2005 è modificato come segue:

    1)

    l’articolo 2 è sostituito dal testo seguente:

    «Articolo 2

    1.   La gara verte su un quantitativo massimo di 1 300 693 tonnellate di orzo da esportare nei paesi terzi esclusi l’Albania, la Bulgaria, il Canada, la Croazia, l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Bosnia-Erzegovina, gli Stati Uniti d’America, il Liechtenstein, il Messico, la Romania, la Serbia e Montenegro (4) e la Svizzera.

    2.   Le regioni nelle quali sono immagazzinate le 1 300 693 tonnellate di orzo figurano nell’allegato I.

    2)

    l’allegato I è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 14 giugno 2005.

    Per la Commissione

    Mariann FISCHER BOEL

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.

    (2)  GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 749/2005 (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 10).

    (3)  GU L 75 del 22.3.2005, pag. 27. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 610/2005 (GU L 101 del 21.4.2005, pag. 9).

    (4)  Compreso il Kosovo, ai sensi della risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.»;


    ALLEGATO

    «ALLEGATO I

    (in tonnellate)

    Luogo di ammasso

    Quantitativi

    Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Thüringen, Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Baden-Württemberg, Bayern

    1 300 693»


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