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Document 32005R0873

Regolamento (CE) n. 873/2005 della Commissione, del 9 giugno 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 245/2001 recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio relativo all’organizzazione comune dei mercati del settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre

GU L 146 del 10.6.2005, pp. 3–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 330M del 9.12.2008, pp. 178–179 (MT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 26/06/2008; abrog. impl. da 32008R0507

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/873/oj

10.6.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 146/3


REGOLAMENTO (CE) N. 873/2005 DELLA COMMISSIONE

del 9 giugno 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 245/2001 recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio relativo all’organizzazione comune dei mercati del settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio, del 27 luglio 2000, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre (1), in particolare l’articolo 9,

considerando quanto segue:

(1)

La campagna di commercializzazione per i seminativi, compresi il lino e la canapa, è stata fissata dall’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi (2). Poiché tale regolamento è stato abrogato dal regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (3), è necessario fissare la campagna di commercializzazione per il lino e la canapa destinati alla produzione di fibre nell’ambito del regolamento (CE) n. 245/2001 della Commissione (4).

(2)

All’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 245/2001 si fa riferimento al regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio, del 27 novembre 1992, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari (5). Poiché tale regolamento è stato abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 1782/2003, il relativo riferimento deve essere modificato di conseguenza.

(3)

A norma dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 245/2001, il pagamento dell’aiuto alla trasformazione di paglie di lino e canapa in fibre è subordinato in particolare alla condizione che le parcelle investite a lino o canapa destinati alla produzione di fibre siano oggetto, per la campagna di commercializzazione considerata, di una domanda di aiuto per superficie in conformità dell’articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3887/92 della Commissione, del 23 dicembre 1992, recante modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti comunitari (6). Poiché le domande di aiuto per superficie sono state sostituite dalla domanda unica di cui alla parte II, titolo II, capitolo I, del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (7), occorre modificare di conseguenza l’articolo 7 del regolamento (CE) n. 245/2001.

(4)

L’esperienza mostra che l’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 245/2001, che impone alla Commissione di pubblicare nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, le informazioni trasmesse dagli Stati membri relative ai trasferimenti di quantitativi nazionali garantiti per le fibre lunghe di lino, le fibre corte di lino e le fibre di canapa, implica un considerevole lavoro amministrativo, senza che ne risulti un reale contributo per il settore, dal momento che gli operatori ottengono già queste informazioni attraverso gli stessi Stati membri. Per semplificare le norme che disciplinano l’aiuto alla trasformazione del lino e della canapa tale disposizione deve essere soppressa.

(5)

In seguito all’abrogazione del regolamento (CE) n. 1251/1999 il confronto delle informazioni relative alle parcelle agricole investite a lino o a canapa destinati alla produzione di fibre, inteso a garantire il rispetto delle condizioni per la concessione dell’aiuto per le fibre di lino o le fibre di canapa, di cui all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 245/2001, deve essere effettuato con i dati determinati nell’ambito del regolamento (CE) n. 1782/2003.

(6)

Per agevolare le procedure e nella misura in cui sia tecnicamente possibile, gli Stati membri e gli importatori debbono avere la possibilità di rilasciare e utilizzare i certificati per l'importazione di canapa da paesi terzi di cui all’articolo 17 bis del regolamento (CE) n. 245/2001 avvalendosi di sistemi informatizzati.

(7)

Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 245/2001.

(8)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le fibre naturali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 245/2001 è così modificato:

1)

l'articolo 1 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 1

Oggetto e campagna di commercializzazione

1.   Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione dell’organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre istituita dal regolamento (CE) n. 1673/2000.

2.   La campagna di commercializzazione inizia il 1o luglio e termina il 30 giugno.»;

2)

all'articolo 5, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dal testo seguente:

«b)

il numero di riconoscimento del primo trasformatore, il numero di identificazione dell’agricoltore nel sistema integrato di gestione e di controllo previsto dal regolamento (CE) n. 1782/2003, nonché il loro nome e indirizzo;»

3)

il testo dell'articolo 7, paragrafo 1, primo trattino, è sostituito dal seguente:

«—

ottenute da paglie oggetto di un contratto di compravendita, di un impegno di trasformazione o di un contratto di trasformazione per conto terzi conformemente all'articolo 5, coltivate su parcelle investite a lino o canapa destinati alla produzione di fibre, per le quali è stata presentata la domanda unica di cui alla parte II, titolo II, capitolo I, del regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, per la campagna di commercializzazione considerata, e»;

4)

all'articolo 8, il paragrafo 5 è soppresso;

5)

all'articolo 13, paragrafo 1, il secondo trattino è sostituito dal testo seguente:

«—

il confronto delle informazioni relative alle parcelle agricole riportate nei contratti di compravendita, negli impegni di trasformazione e nei contratti di trasformazione per conto terzi con i dati determinati nell’ambito del regolamento (CE) n. 1782/2003,»;

6)

all’articolo 17 bis, paragrafo 1, dopo il secondo comma è aggiunto il comma seguente:

«I certificati possono essere rilasciati e utilizzati mediante sistemi informatizzati, secondo le modalità stabilite dalle autorità competenti. Il contenuto di tali certificati deve essere identico a quello dei certificati su carta di cui al primo e al secondo comma. Negli Stati membri in cui non sono disponibili tali sistemi informatizzati, l’importatore può utilizzare solo certificati su carta.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dalla campagna 2005/2006.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)   GU L 193 del 29.7.2000, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 393/2004 (GU L 65 del 3.3.2004, pag. 4).

(2)   GU L 160 del 26.6.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).

(3)   GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 864/2004 (GU L 206 del 9.6.2004, pag. 20).

(4)   GU L 35 del 6.2.2001, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1401/2003 (GU L 199 del 7.8.2003, pag. 3).

(5)   GU L 355 del 5.12.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 495/2001 (GU L 72 del 14.3.2001, pag. 6).

(6)   GU L 391 del 31.12.1992, pag. 36. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2721/2000 (GU L 314 del 14.12.2000, pag. 8).

(7)   GU L 141 del 30.4.2004, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 436/2005 (GU L 72 del 18.3.2005, pag. 4).


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