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Document 32005R0833

    Regolamento (CE) n. 833/2005 della Commissione, del 31 maggio 2005, relativo all'autorizzazione permanente di additivi nell'alimentazione degli animali (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 138 del 1.6.2005, p. 5–10 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 275M del 6.10.2006, p. 357–362 (MT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 18/07/2017; abrogato da 32017R1145

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/833/oj

    1.6.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 138/5


    REGOLAMENTO (CE) N. 833/2005 DELLA COMMISSIONE

    del 31 maggio 2005

    relativo all'autorizzazione permanente di additivi nell'alimentazione degli animali

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (1), in particolare l'articolo 3 e l'articolo 9 D, paragrafo 1,

    visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (2), in particolare l'articolo 25,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 1831/2003 prevede una procedura per l'autorizzazione degli additivi per mangimi.

    (2)

    L'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1831/2003 stabilisce provvedimenti transitori per le domande di autorizzazione di additivi per mangimi presentate conformemente alla direttiva 70/524/CEE prima dell'entrata in vigore di detto regolamento.

    (3)

    Le domande di autorizzazione degli additivi di cui agli allegati del presente regolamento sono state presentate prima dell'entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1831/2003.

    (4)

    Le osservazioni iniziali sulle domande di autorizzazione, come disposto dall’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 70/524/CEE, sono state inoltrate alla Commissione prima della data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1831/2003. Tali domande devono pertanto continuare ad essere trattate conformemente all'articolo 4 della direttiva 70/524/CEE.

    (5)

    L'impiego del preparato enzimatico di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta da Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106), endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 135) e alfa-amilasi prodotta da Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553) è stato autorizzato provvisoriamente per la prima volta per i suinetti slattati dal regolamento (CE) n. 2690/1999 della Commissione (3). Nuovi dati sono stati presentati a sostegno della domanda di autorizzazione a tempo indeterminato del preparato enzimatico. Dalla valutazione risulta che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3 A della direttiva 70/524/CEE. Di conseguenza, è opportuno autorizzare a tempo indeterminato l'impiego del preparato enzimatico di cui all'allegato.

    (6)

    L'impiego del preparato enzimatico di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta da Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106), endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 135), alfa-amilasi prodotta da Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553) e poligalatturonasi prodotta da Aspergillus aculeatus (CBS 589.94) è stato autorizzato provvisoriamente per la prima volta per i suinetti slattati dal regolamento (CE) n. 2690/1999. Nuovi dati sono stati presentati a sostegno della domanda di autorizzazione a tempo indeterminato del preparato enzimatico. Dalla valutazione risulta che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3 A della direttiva 70/524/CEE. Di conseguenza, è opportuno autorizzare a tempo indeterminato l'impiego del preparato enzimatico di cui all'allegato.

    (7)

    L'impiego del preparato enzimatico di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) e subtilisina prodotta da Bacillus subtilis (ATCC 2107) è stato autorizzato provvisoriamente per la prima volta per i suinetti slattati dal regolamento (CE) n. 1636/1999 della Commissione (4). Nuovi dati sono stati presentati a sostegno della domanda di autorizzazione a tempo indeterminato del preparato enzimatico. Dalla valutazione risulta che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3 A della direttiva 70/524/CEE. Di conseguenza, è opportuno autorizzare a tempo indeterminato l'impiego del preparato enzimatico di cui all'allegato.

    (8)

    L'impiego del preparato enzimatico di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta da Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106) e endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) è stato autorizzato provvisoriamente per la prima volta per i suini da ingrasso dal regolamento (CE) n. 1636/1999. Nuovi dati sono stati presentati a sostegno della domanda di autorizzazione a tempo indeterminato del preparato enzimatico. Dalla valutazione risulta che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3 A della direttiva 70/524/CEE. Di conseguenza, è opportuno autorizzare a tempo indeterminato l'impiego del preparato enzimatico di cui all'allegato.

    (9)

    L'impiego del preparato enzimatico di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) è stato autorizzato provvisoriamente per la prima volta per i polli da ingrasso dal regolamento (CE) n. 1411/1999 della Commissione (5). Nuovi dati sono stati presentati a sostegno della domanda di autorizzazione a tempo indeterminato del preparato enzimatico. Dalla valutazione risulta che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3 A della direttiva 70/524/CEE. Di conseguenza, è opportuno autorizzare a tempo indeterminato l'impiego del preparato enzimatico di cui all'allegato.

    (10)

    L'impiego del preparato enzimatico di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) e endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta da Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106) è stato autorizzato provvisoriamente per la prima volta per i polli da ingrasso dal regolamento (CE) n. 418/2001 della Commissione (6). Nuovi dati sono stati presentati a sostegno della domanda di autorizzazione a tempo indeterminato del preparato enzimatico. Dalla valutazione risulta che sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3 A della direttiva 70/524/CEE. Di conseguenza, è opportuno autorizzare a tempo indeterminato l'impiego del preparato enzimatico di cui all'allegato.

    (11)

    La valutazione delle domande indica che è opportuno stabilire alcune procedure per proteggere i lavoratori dall'esposizione agli additivi figuranti negli allegati. Tale protezione dovrebbe essere garantita dall'applicazione della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (7).

    (12)

    Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    I preparati appartenenti al gruppo «Enzimi» che figurano nell'allegato sono autorizzati a tempo indeterminato per l'impiego come additivi nell'alimentazione animale, alle condizioni ivi specificate.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2005.

    Per la Commissione

    Markos KYPRIANOU

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1800/2004 della Commissione (GU L 317 del 16.10.2004, pag. 37).

    (2)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

    (3)  GU L 326 del 18.12.1999, pag. 33.

    (4)  GU L 194 del 27.7.1999, pag. 17.

    (5)  GU L 164 del 30.6.1999, pag. 56.

    (6)  GU L 62 del 2.3.2001, pag.3.

    (7)  GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).


    ALLEGATO

    Numero CE

    Additivo

    Denominazione chimica, descrizione

    Specie animale o categoria di animali

    Età massima

    Tenore minimo

    Tenore massimo

    Altre disposizioni

    Fine del periodo di autorizzazione

    Unità di attività/kg di alimento completo

    Enzimi

    E 1624

     

    Endo-1,3(4)-beta-glucanasi

    EC 3.2.1.6

     

    Endo-1,4-beta-xilanasi

    EC 3.2.1.8

     

    Alfa-amilasi

    EC 3.2.1.1

    Preparato di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotta da Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106), endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 135) e alfa-amilasi prodotta da Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553) avente un’attività minima di:

     

    Endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 250 U (1)/g

     

    Endo-1,4-beta-xilanasi: 400 U (2)/g

     

    Alfa-amilasi: 1 000 U (3)/g

    Suinetti (slattati)

    endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 250 U

    1.

    Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.

    2.

    Dose raccomandata per kg di alimento completo:

     

    endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 250 U

     

    endo-1,4-beta-xilanasi: 400 U

     

    alfa-amilasi: 1 000 U.

    3.

    Da utilizzare in alimenti composti contenenti cereali ricchi di polisaccaridi amilacei e non amilacei (soprattutto arabinoxilani e beta-glucani), contenenti ad esempio oltre il 35 % di orzo.

    4.

    Da utilizzare per i suinetti slattati fino a circa 35 kg.

    a tempo indeterminato

    endo-1,4-beta-xilanasi: 400 U

    alpha-amilasi 1 000 U

    E 1625

     

    Endo-1,3(4)-beta-glucanasi

    EC 3.2.1.6

     

    Endo-1,4-beta-xilanasi

    EC 3.2.1.8

     

    Alfa-amilasi

    EC 3.2.1.1

     

    Poligalatturonasi

    EC 3.2.1.15

    Preparato di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotto da Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106), endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da Trichoderma longibrachiatum (IMI SD 135), alfa-amilasi prodotto da Bacillus amyloliquefaciens (DSM 9553), poligalatturonasi prodotto da Aspergillus aculeatus (CBS 589.94), con un'attività minima di:

     

    Endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 150 U (1)/g

     

    Endo-1,4-beta-xilanasi: 4 000 U (2)/g

     

    Alfa-amilasi: 1 000 U (3)/g

     

    Poligalatturonasi: 25 U (4)/g

    Suinetti (slattati)

    Endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 150 U

    1.

    Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.

    2.

    Dose raccomandata per kg di alimento completo:

     

    endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 150 U

     

    endo-1,4-beta-xilanasi: 4 000 U

     

    alfa-amilasi: 1 000 U

     

    poligalatturonasi: 25 U.

    3.

    Da utilizzare in alimenti composti contenenti cereali ricchi di polisaccaridi amilacei e non amilacei (soprattutto arabinoxilani e beta-glucani), contenenti ad esempio oltre il 20 % di orzo e il 35 % di frumento.

    4.

    Da utilizzare per i suinetti slattati fino a circa 35 kg.

    a tempo indeterminato

    Endo-1,4-beta-xilanasi: 4 000 U

    alfa-amilasi: 1 000 U

    poligalatturonasi: 25 U

    E 1626

     

    Endo-1,4-beta-xilanasi

    EC 3.2.1.8

     

    Subtilisina

    EC 3.4.21.62

    Preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) e di subtilisina prodotto da Bacillus subtilis (ATCC 2107), avente un'attività minima di:

     

    Endo-1,4-beta-xilanasi: 5 000 U (2)/g

     

    Subtilisina: 500 U (5)/g

    Suinetti (slattati)

    Endo-1,4-beta-xilanasi: 5 000 U

    1.

    Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.

    2.

    Dose raccomandata per kg di alimento completo:

     

    endo-1,4-beta-xilanasi: 5 000 U

     

    subtilisina: 500 U.

    3.

    Da utilizzare in alimenti composti contenenti ad esempio oltre il 40 % di frumento.

    4.

    Da utilizzare per i suinetti slattati fino a circa 35 kg.

    a tempo indeterminato

    Subtilisina: 500 U

    E 1627

     

    Endo-1,3(4)-beta-glucanasi

    EC 3.2.1.6

     

    Endo-1,4-beta-xilanasi

    EC 3.2.1.8

    Preparato di endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotto da Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106) e di endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) avente un'attività minima di:

     

    endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 800 U (1)/g

     

    Endo-1,4-beta-xilanasi: 800 U (2)/g

    Suini da ingrasso

    endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 400 U

    1.

    Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.

    2.

    Dose raccomandata per kg di alimento completo:

     

    endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 400 U

     

    endo-1,4-beta-xilanasi: 400 U.

    3.

    Da utilizzare in alimenti composti ricchi di polisaccaridi non amilacei (soprattutto beta-glucani e arabinoxilani), contenenti ad esempio oltre il 65 % di orzo.

    a tempo indeterminato

    Endo-1,4-beta-xilanasi: 400 U

    E 1628

    Endo-1,4-beta-xilanasi

    EC 3.2.1.8

    Preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) avente un'attività minima di:

     

    Polvere: Endo-1,4-beta-xilanasi: 2 000 U (2)/g

     

    Liquido: Endo-1,4-beta-xilanasi: 5 000 U/ml

    Polli da ingrasso

    Endo-1,4-beta-xilanasi: 500 U

    1.

    Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.

    2.

    Dose raccomandata per kg di alimento completo:

     

    endo-1,4-beta-xilanasi: 500-2 500 U.

    3.

    Da utilizzare in alimenti composti ricchi di polisaccaridi non amilacei (soprattutto arabinoxilani), contenenti ad esempio oltre il 55 % di frumento o il 60 % di segale.

    a tempo indeterminato

    E 1629

     

    Endo-1,4-beta-xilanasi

    EC 3.2.1.8

     

    Endo-1,3(4)-beta-glucanasi

    EC 3.2.1.6

    Preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotto da Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105), endo-1,3(4)-beta-glucanasi prodotto da Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2106) avente un'attività minima di:

     

    endo-1,4-beta-xilanasi: 5 000 U (2)/ml

     

    endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 50 U (1)/ml

    Polli da ingrasso

    Endo-1,4-beta-xilanasi: 1 250 U

    1.

    Nelle istruzioni per l'uso dell'additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.

    2.

    Dose raccomandata per kg di alimento completo:

     

    endo-1,4-beta-xilanasi: 1 250-2 500 U

     

    endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 12-25 U.

    3.

    Da utilizzare in alimenti composti ricchi di polisaccaridi non amilacei (soprattutto arabinoxilani e beta-glucani), contenenti ad esempio oltre il 20 % di orzo o il 40 % di frumento.

    a tempo indeterminato

    endo-1,3(4)-beta-glucanasi: 12 U


    (1)  1 U è la quantità di enzimi che libera 1 micromole di zuccheri riduttori (equivalenti glucosio) da beta glucano dell'orzo, al minuto, a pH 5,0 ed a 30 °C.

    (2)  1 U è la quantità di enzimi che libera 1 micromole di zuccheri riduttori (equivalenti xilosio) da xilano del farro avena, al minuto, a pH 5,3 ed a 50 °C.

    (3)  1 U è la quantità di enzimi che idrolizza 1 micromole di legami di glucosio a partire da sostrato di polimero amilaceo reticolato, non solubile in acqua, al minuto, a pH 6,5 ed a 37 °C.

    (4)  1 U è il quantitativo di enzima che libera 1 microgrammo-molecola di materiale riduttore (equivalenti acido galatturonico), a partire da substrato poli D-galatturonico, al minuto, a pH 5,0 ed a 40 °C.

    (5)  1 U è la quantità di enzimi che libera 1 microgrammo di composto fenolico (equivalente tirosina) da substrato di caseina, al minuto, a pH 7,5 ed a 40 °C.


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