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Document 32005R0737

Regolamento (CE) n. 737/2005 della Commissione, del 13 maggio 2005, che completa l’allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 per quanto riguarda l’iscrizione di una denominazione nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette (Ricotta romana) — (DOP)

GU L 122 del 14.5.2005, p. 15–16 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/737/oj

14.5.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 122/15


REGOLAMENTO (CE) N. 737/2005 DELLA COMMISSIONE

del 13 maggio 2005

che completa l’allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 per quanto riguarda l’iscrizione di una denominazione nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette (Ricotta romana) — (DOP)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 5, lettera b), e l’articolo 6, paragrafi 3 e 4, primo trattino,

considerando quanto segue:

(1)

La domanda di registrazione della denominazione «Ricotta romana» presentata dall’Italia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2), a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2081/92.

(2)

In virtù dell’articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2081/92, la Germania si è opposta alla registrazione, in particolare perché non è chiaro se sia stata richiesta la protezione del termine «Ricotta» preso singolarmente.

(3)

Con lettera del 15 ottobre 2004, la Commissione ha invitato gli Stati membri interessati a pervenire ad un accordo conformemente alle rispettive procedure interne.

(4)

Dato che l’Italia e la Germania non hanno raggiunto un accordo nel termine previsto di tre mesi, la Commissione è tenuta ad adottare una decisione secondo la procedura di cui all’articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2081/92.

(5)

L’Italia ha comunicato ufficialmente che la domanda ha per oggetto la protezione esclusivamente della denominazione composta «Ricotta romana», mentre il termine «Ricotta» può essere utilizzato liberamente.

(6)

Alla luce di quanto precede, la denominazione suddetta può essere iscritta nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

(7)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine protette,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione (3) è completato con la denominazione figurante nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2005.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(2)  GU C 30 del 4.2.2004, pag. 7.

(3)  GU L 327 del 18.12.1996, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 205/2005 (GU L 33 del 5.2.2005, pag. 6).


ALLEGATO

PRODOTTI DELL’ALLEGATO I DEL TRATTATO DESTINATI ALL’ALIMENTAZIONE UMANA

Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro, ecc.)

ITALIA

Ricotta romana (DOP)


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