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Document 32005R0737
Commission Regulation (EC) No 737/2005 of 13 May 2005 supplementing the Annex to Regulation (EC) No 2400/96 as regards the entry of a name in the ‘Register of protected designations of origin and protected geographical indications’ (Ricotta Romana) — (PDO)
Regolamento (CE) n. 737/2005 della Commissione, del 13 maggio 2005, che completa l’allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 per quanto riguarda l’iscrizione di una denominazione nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette (Ricotta romana) — (DOP)
Regolamento (CE) n. 737/2005 della Commissione, del 13 maggio 2005, che completa l’allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 per quanto riguarda l’iscrizione di una denominazione nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette (Ricotta romana) — (DOP)
GU L 122 del 14.5.2005, p. 15–16
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
In force
14.5.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 122/15 |
REGOLAMENTO (CE) N. 737/2005 DELLA COMMISSIONE
del 13 maggio 2005
che completa l’allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 per quanto riguarda l’iscrizione di una denominazione nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette (Ricotta romana) — (DOP)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 5, lettera b), e l’articolo 6, paragrafi 3 e 4, primo trattino,
considerando quanto segue:
(1) |
La domanda di registrazione della denominazione «Ricotta romana» presentata dall’Italia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2), a norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2081/92. |
(2) |
In virtù dell’articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2081/92, la Germania si è opposta alla registrazione, in particolare perché non è chiaro se sia stata richiesta la protezione del termine «Ricotta» preso singolarmente. |
(3) |
Con lettera del 15 ottobre 2004, la Commissione ha invitato gli Stati membri interessati a pervenire ad un accordo conformemente alle rispettive procedure interne. |
(4) |
Dato che l’Italia e la Germania non hanno raggiunto un accordo nel termine previsto di tre mesi, la Commissione è tenuta ad adottare una decisione secondo la procedura di cui all’articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2081/92. |
(5) |
L’Italia ha comunicato ufficialmente che la domanda ha per oggetto la protezione esclusivamente della denominazione composta «Ricotta romana», mentre il termine «Ricotta» può essere utilizzato liberamente. |
(6) |
Alla luce di quanto precede, la denominazione suddetta può essere iscritta nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. |
(7) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine protette, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione (3) è completato con la denominazione figurante nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).
(2) GU C 30 del 4.2.2004, pag. 7.
(3) GU L 327 del 18.12.1996, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 205/2005 (GU L 33 del 5.2.2005, pag. 6).
ALLEGATO
PRODOTTI DELL’ALLEGATO I DEL TRATTATO DESTINATI ALL’ALIMENTAZIONE UMANA
Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro, ecc.)
ITALIA
Ricotta romana (DOP)