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Document 32005R0717

    Regolamento (CE) n. 717/2005 della Commissione, dell’11 maggio 2005, recante quarantacinquesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio

    GU L 121 del 13.5.2005, p. 62–63 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 10/11/2005; abrog. impl. da 32005R1825

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/717/oj

    13.5.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 121/62


    REGOLAMENTO (CE) N. 717/2005 DELLA COMMISSIONE

    dell’11 maggio 2005

    recante quarantacinquesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al Qaeda e ai Talibani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, primo trattino,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del regolamento.

    (2)

    Il 2 maggio 2005, il comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità cui si deve applicare il congelamento dei fondi e delle risorse economiche; occorre quindi modificare di conseguenza l'allegato I.

    (3)

    Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, l’11 maggio 2005.

    Per la Commissione

    Eneko LANDÁBURU

    Direttore generale delle Relazioni esterne


    (1)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 301/2005 (GU L 51 del 24.2.2005, pag. 15).


    ALLEGATO

    L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 è modificato come segue:

    La voce seguente è aggiunta all'elenco delle «Persone giuridiche, gruppi ed entità»:

    «Lashkar e-Tayyiba [alias a) Lashkar-e-Toiba, b) Lashkar-i-Taiba, c) al Mansoorian, d) al Mansooreen, e) Esercito dei puri, f) Esercito dei giusti, g) Esercito dei puri e dei giusti, h) Paasban-e-Kashmir i) Paasban-i-Ahle-Hadith, j) Pasban-e-Kashmir, k) Pasban-e-Ahle-Hadith, l) Paasban-e-Ahle-Hadis].»


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