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Document 32005R0559

    Regolamento (CE) n. 559/2005 della Commissione, del 12 aprile 2005, sull’apertura di un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 2074/2004 del Consiglio sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli spediti dalla Repubblica democratica popolare del Laos, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari della Repubblica democratica popolare del Laos, e che dispone la registrazione di tali importazioni

    GU L 94 del 13.4.2005, p. 26–29 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 04/12/2008

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/559/oj

    13.4.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 94/26


    REGOLAMENTO (CE) N. 559/2005 DELLA COMMISSIONE

    del 12 aprile 2005

    sull’apertura di un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 2074/2004 del Consiglio sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari della Repubblica popolare cinese mediante importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli spediti dalla Repubblica democratica popolare del Laos, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari della Repubblica democratica popolare del Laos, e che dispone la registrazione di tali importazioni

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (il «regolamento di base»), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, e l'articolo 14, paragrafi 3 e 5,

    sentito il comitato consultivo,

    considerando quanto segue:

    A.   DOMANDA

    (1)

    Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, la Commissione ha ricevuto una domanda di apertura di un’inchiesta sulla possibile elusione delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari della Repubblica popolare cinese.

    (2)

    La richiesta è stata presentata il 28 febbraio 2005 dalla Ring Alliance Ringbuchtechnik GmbH per conto di produttori che rappresentano oltre il 70 % della produzione comunitaria di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli.

    B.   PRODOTTO

    (3)

    Il prodotto interessato dall'eventuale elusione è costituito da alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli, normalmente dichiarati ai codici NC ex 8305 10 00 («prodotto in esame»), originari della Repubblica popolare cinese. Il codice NC viene indicato a titolo puramente informativo.

    (4)

    Il prodotto oggetto dell'inchiesta è costituito da alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli spediti dalla Repubblica democratica popolare del Laos («prodotto oggetto dell'inchiesta»), di norma dichiarati agli stessi codici del prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese.

    C.   MISURE IN VIGORE

    (5)

    Le misure attualmente in vigore che potrebbero essere oggetto di elusione sono le misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 2074/2004 del Consiglio (2) estese alle importazioni dello stesso prodotto spedito dal Vietnam (3).

    D.   MOTIVAZIONE

    (6)

    La domanda contiene elementi di prova prima facie sufficienti per dimostrare che le misure antidumping sulle importazioni del prodotto in esame originarie della Repubblica popolare cinese vengono eluse mediante il trasbordo attraverso la Repubblica democratica popolare del Laos e/o l’assemblaggio nella Repubblica democratica popolare del Laos del prodotto oggetto dell'inchiesta. Sono stati forniti i seguenti elementi di prova:

    Dalla domanda risulta che si è verificata una sensibile modificazione nella configurazione degli scambi, in quanto le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta sono aumentate notevolmente, mentre le importazioni del prodotto in esame originarie della Repubblica popolare cinese sono diminuite a seguito dell'imposizione di misure, e che non vi sono sufficienti motivazioni o giustificazioni per tale modificazione, se non l'istituzione del dazio.

    Tale modificazione nella configurazione degli scambi sembrerebbe dovuta al trasbordo di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari della Repubblica popolare cinese attraverso la Repubblica democratica popolare del Laos e/o all’assemblaggio nella Repubblica democratica popolare del Laos di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli.

    Inoltre, la domanda contiene elementi di prova prima facie sufficienti per dimostrare che gli effetti riparatori delle misure antidumping in vigore sulle importazioni del prodotto in esame originarie della Repubblica popolare cinese risultano compromessi in termini di quantitativi e di prezzi. Notevoli volumi di importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli provenienti dalla Repubblica democratica popolare del Laos sembrano aver sostituito le importazioni del prodotto in esame originarie della Repubblica popolare cinese.

    Infine, la domanda contiene elementi di prova prima facie sufficienti per dimostrare che i prezzi del prodotto oggetto dell'inchiesta sono oggetto di dumping rispetto al valore normale precedentemente stabilito per alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli originari della Repubblica popolare cinese.

    Qualora nel corso dell'inchiesta fossero identificate pratiche di elusione, attraverso la Repubblica democratica popolare del Laos, di cui all'articolo 13 del regolamento di base diverse dal trasbordo e dall’assemblaggio, l'inchiesta potrebbe riguardare anche tali pratiche.

    E.   PROCEDURA

    (7)

    Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che esistono elementi di prova sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta ai sensi dell'articolo 13 del regolamento di base e per sottoporre a registrazione, ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, le importazioni di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli spediti dalla Repubblica democratica popolare del Laos, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tale paese.

    a)   Questionari

    (8)

    Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell'inchiesta, la Commissione invierà questionari ai produttori/esportatori e alle associazioni di produttori/esportatori della Repubblica democratica popolare del Laos, ai produttori/esportatori e alle associazioni di produttori/esportatori della Repubblica popolare cinese, agli importatori e alle associazioni di importatori della Comunità che hanno collaborato all'inchiesta che ha determinato l'istituzione delle misure in vigore o che figurano nella domanda, nonché alle autorità della Repubblica popolare cinese e della Repubblica democratica popolare del Laos. Eventualmente potranno essere chieste informazioni anche all'industria comunitaria.

    (9)

    In ogni caso, tutte le parti interessate devono contattare senza indugio la Commissione, entro il termine di cui all'articolo 3, per sapere se figurino nella domanda ed eventualmente chiedere un questionario entro il termine di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento, visto che il termine di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento si applica a tutte le parti interessate.

    (10)

    Le autorità della Repubblica popolare cinese e della Repubblica democratica popolare del Laos saranno informate dell'apertura dell'inchiesta e riceveranno una copia della domanda.

    b)   Raccolta di informazioni e audizioni

    (11)

    Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le loro osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova. Inoltre, la Commissione può sentire le parti interessate che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per chiedere di essere sentite.

    c)   Esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure

    (12)

    Poiché la possibile elusione si verifica al di fuori della Comunità, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base possono essere concesse esenzioni ai produttori del prodotto in esame che dimostrino di non essere collegati ad alcun produttore interessato dalle misure e per i quali si accerti che non sono coinvolti in pratiche di elusione ai sensi dell'articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base. I produttori che desiderino beneficiare dell'esenzione devono presentare una domanda sostenuta da sufficienti elementi di prova entro il termine di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del presente regolamento.

    F.   REGISTRAZIONE

    (13)

    Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, occorre sottoporre a registrazione le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta per consentire, in caso di conferma dell'elusione, la riscossione retroattiva dell'appropriato ammontare di dazi antidumping a decorrere dalla data di registrazione di tali importazioni spedite dalla Repubblica democratica popolare del Laos.

    G.   TERMINI

    (14)

    Ai fini di una corretta amministrazione, devono essere fissati i termini entro i quali:

    le parti interessate possono manifestarsi presso la Commissione, presentare le loro osservazioni per iscritto, fornire le risposte ai questionari o comunicare qualsiasi altra informazione di cui occorra tener conto nel corso dell'inchiesta,

    i produttori della Repubblica democratica popolare del Laos possono richiedere l'esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure,

    le parti interessate possono chiedere per iscritto di essere sentite dalla Commissione.

    (15)

    È importante notare che l'esercizio della maggior parte dei diritti procedurali stabiliti dal regolamento di base è subordinato al fatto che la parte si manifesti entro i termini stabiliti dall'articolo 3 del presente regolamento.

    H.   OMESSA COLLABORAZIONE

    (16)

    Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie, non le comunichi entro il termine fissato oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, affermative o negative, in base ai dati disponibili, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base.

    (17)

    Se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false o fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base, possono essere utilizzati i dati disponibili. Se una parte interessata non collabora, o collabora solo parzialmente, e, in conformità dell'articolo 18 del regolamento di base, le conclusioni dell'inchiesta si basano sui dati disponibili, per la parte in questione i risultati dell'inchiesta possono essere meno favorevoli che se avesse offerto la sua piena collaborazione,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    È aperta un'inchiesta ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 384/96, per stabilire se le importazioni nella Comunità di alcuni tipi di meccanismi per la legatura di fogli, classificabili al codice NC ex 8305 10 00 (codici TARIC 8305100013 e 8305100023), spediti dalla Repubblica democratica popolare del Laos, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari della Repubblica democratica popolare del Laos, eludano le misure istituite dal regolamento (CE) n. 2074/2004.

    Ai fini del presente regolamento, i meccanismi per la legatura di fogli sono costituiti da due lame rettangolari o da fili di acciaio, sui quali sono fissati almeno 4 semianelli in filo metallico e che sono tenuti insieme da una lamina di acciaio esterna. Essi possono essere aperti mediante trazione dei semianelli o con un dispositivo d'acciaio a scatto fissato al meccanismo.

    Articolo 2

    A norma dell'articolo 13, paragrafo 3, e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 384/96, si invitano le autorità doganali ad adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nella Comunità di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

    La registrazione scade nove mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

    Mediante regolamento, la Commissione può invitare le autorità doganali a sospendere la registrazione delle importazioni nella Comunità dei prodotti fabbricati da produttori che abbiano chiesto di essere esentati dalla registrazione e che siano risultati non coinvolti nell'elusione dei dazi antidumping.

    Articolo 3

    1.   I questionari devono essere richiesti alla Commissione entro 15 giorni dalla pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    2.   Salvo altrimenti disposto, le parti interessate, se desiderano che si tenga conto delle loro osservazioni durante l'inchiesta, devono mettersi in contatto con la Commissione, presentare le loro osservazioni per iscritto e inviare le risposte al questionario o eventuali altre informazioni entro 40 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    3.   I produttori della Repubblica democratica popolare del Laos che desiderino richiedere l'esenzione dalla registrazione delle importazioni o dalle misure devono presentare una domanda sostenuta da sufficienti elementi di prova entro lo stesso termine di 40 giorni.

    4.   Le parti interessate possono inoltre chiedere di essere sentite dalla Commissione entro lo stesso termine di 40 giorni.

    5.   Le informazioni relative al caso in esame, le domande di audizione, le richieste di questionari e le richieste di esenzione devono essere presentate per iscritto (non in formato elettronico, se non altrimenti specificato) e devono indicare il nome, l'indirizzo, l'indirizzo di posta elettronica e i numeri di telefono, di fax e/o di telex della parte interessata. Tutte le comunicazioni scritte, comprese le informazioni richieste nel presente regolamento, le risposte al questionario e la corrispondenza fornite dalle parti interessate su base riservata devono essere contrassegnate dalla dicitura «Diffusione limitata» (4) e, conformemente all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base, devono essere corredate di una versione non riservata, che sarà contrassegnata dalla dicitura «Consultabile da tutte le parti interessate». Esse devono essere inviate al seguente indirizzo:

    Commissione europea

    Direzione generale Commercio

    Direzione B

    J-79 5/16

    B-1049 Bruxelles

    Fax (32-2) 295 65 05.

    Articolo 4

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 2005.

    Per la Commissione

    Peter MANDELSON

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

    (2)  GU L 359 del 4.12.2004, pag. 11.

    (3)  Regolamento (CE) n. 1208/2004 del Consiglio (GU L 232 dell’1.7.2004, pag. 1).

    (4)  Ciò significa che il documento è esclusivamente per uso interno. Esso è protetto conformemente all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43). È un documento riservato conformemente all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 384/96 (GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1) e all'articolo 6 dell'accordo dell'OMC sull'attuazione dell'articolo VI del GATT 1994 (accordo antidumping).


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