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Document 32005R0551

    Regolamento (CE) n. 551/2005 della Commissione, dell’11 aprile 2005, che fissa l’importo supplementare da versare per i pomodori nella Repubblica ceca, in Ungheria, a Malta, in Polonia e in Slovacchia ai sensi del regolamento (CE) n. 416/2004

    GU L 93 del 12.4.2005, p. 5–5 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2005

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/551/oj

    12.4.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 93/5


    REGOLAMENTO (CE) N. 551/2005 DELLA COMMISSIONE,

    dell’11 aprile 2005,

    che fissa l’importo supplementare da versare per i pomodori nella Repubblica ceca, in Ungheria, a Malta, in Polonia e in Slovacchia ai sensi del regolamento (CE) n. 416/2004

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il trattato di adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia,

    visto l'atto di adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, in particolare l’articolo 41, primo paragrafo,

    visto il regolamento (CE) n. 416/2004 della Commissione, del 5 marzo 2004, concernente misure transitorie di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 1535/2003 a seguito dell’adesione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all’Unione europea (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    I quantitativi di pomodoro oggetto di domande di aiuto per la campagna di commercializzazione 2004/2005, notificati dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1535/2003 della Commissione, del 29 agosto 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (2), superano il limite comunitario dell’1,5 %. Pertanto, durante la campagna di commercializzazione 2004/2005, deve essere versato un importo supplementare negli Stati membri che hanno aderito all’Unione europea il 1o maggio 2004 e non hanno superato il limite nazionale o lo hanno superato in misura inferiore al 25 %.

    (2)

    Per la campagna di commercializzazione 2004/2005 nella Repubblica ceca, in Ungheria, a Malta, in Polonia e in Slovacchia i limiti nazionali non sono stati superati. In questi paesi deve essere pertanto versato l’importo supplementare integrale, pari a 8,62 EUR per tonnellata.

    (3)

    Per la campagna di commercializzazione 2004/2005, i produttori di Cipro non hanno presentato alcuna domanda relativa all’aiuto per i pomodori da trasformazione. In tale Stato membro non è pertanto necessario versare alcun importo supplementare per la campagna di commercializzazione 2004/2005,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Nel corso della campagna 2004/2005, nella Repubblica ceca, in Ungheria, a Malta, in Polonia e in Slovacchia è versato l’importo supplementare di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 416/2004, pari a 8,62 EUR per tonnellata di pomodori da trasformazione.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, l’11 aprile 2005.

    Per la Commissione

    Mariann FISCHER BOEL

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 68 del 6.3.2004, pag. 12

    (2)  GU L 218 del 30.8.2003, pag. 14. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 180/2005 (GU L 30 del 3.2.2005, pag. 7).


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