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Document 32005R0522
Commission Regulation (EC) No 522/2005 of 1 April 2005 amending Council Regulation (EC) No 2368/2002 implementing the Kimberley Process certification scheme for the international trade in rough diamonds
Regolamento (CE) n. 522/2005 della Commissione, del 1o aprile 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio relativo all’attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi
Regolamento (CE) n. 522/2005 della Commissione, del 1o aprile 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio relativo all’attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi
GU L 84 del 2.4.2005, p. 8–8
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO, HR)
GU L 348M del 24.12.2008, pp. 94–95
(MT)
In force
|
2.4.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 84/8 |
REGOLAMENTO (CE) N. 522/2005 DELLA COMMISSIONE
del 1o aprile 2005
che modifica il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio relativo all’attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo all’attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi (1), in particolare l’articolo 19, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
Per migliorare la funzionalità del certificato comunitario occorre modificare alcune caratteristiche tecniche di cui all’allegato IV del regolamento (CE) n. 2368/2002,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il titolo «Numerazione» dell’allegato IV del regolamento (CE) n. 2368/2002 è così modificato:
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a) |
al quarto trattino
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b) |
il quinto trattino è sostituito dal seguente: «Tipo 2: numero sequenziale a 8 cifre, stampato invisibile (accoppiato a quello summenzionato), che diventa fluorescente alla luce UV.» |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 1o aprile 2005.
Per la Commissione
Benita FERRERO-WALDNER
Membro della Commissione
(1) GU L 358 del 31.12.2002, pag. 28. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1474/2004 della Commissione (GU L 271 del 18.8.2004, pag. 29).