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Document 32005R0485
Council Regulation (EC) No 485/2005 of 16 March 2005 amending Regulation (EC) No 2792/1999 as regards a specific action for transfers of vessels to countries hit by the tsunami in 2004
Regolamento (CE) n. 485/2005 del Consiglio, del 16 marzo 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 2792/1999 per quanto riguarda un’azione specifica relativa al trasferimento di navi verso i paesi colpiti dallo tsunami nel 2004
Regolamento (CE) n. 485/2005 del Consiglio, del 16 marzo 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 2792/1999 per quanto riguarda un’azione specifica relativa al trasferimento di navi verso i paesi colpiti dallo tsunami nel 2004
GU L 81 del 30.3.2005, p. 1–3
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 352M del 31.12.2008, p. 114–116
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; abrog. impl. da 32006R1198
30.3.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 81/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 485/2005 DEL CONSIGLIO
del 16 marzo 2005
che modifica il regolamento (CE) n. 2792/1999 per quanto riguarda un’azione specifica relativa al trasferimento di navi verso i paesi colpiti dallo tsunami nel 2004
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
(1) |
Il 26 dicembre 2004, un violento tsunami verificatosi nell’Oceano Indiano ha colpito un certo numero di paesi terzi, devastandone le coste e le industrie e provocando ingenti perdite umane. Numerosi pescherecci sono naufragati in mare o sono andati distrutti nei porti. |
(2) |
Nell’ambito della politica comune della pesca, è prevista la concessione di sovvenzioni per il ritiro di pescherecci dalla flotta comunitaria, a condizione che le imbarcazioni siano demolite o riconvertite ad attività non lucrative diverse dalla pesca. |
(3) |
È opportuno estendere la possibilità di sovvenzionare il ritiro di pescherecci dalla flotta comunitaria alle imbarcazioni trasferite verso i paesi colpiti dallo tsunami a beneficio delle comunità di pescatori interessate. |
(4) |
Tale misura consentirebbe di aiutare dette comunità a ricostituire rapidamente le rispettive flotte pescherecce, tenendo conto delle necessità locali identificate dall’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura. |
(5) |
Per rispondere alle necessità di tali comunità, potranno beneficiare delle misure previste dal presente regolamento unicamente le imbarcazioni pienamente idonee alla navigazione e adatte all’attività di pesca, aventi lunghezza fuori tutto non superiore a 12 metri. |
(6) |
È opportuno prevedere la concessione di un premio supplementare a copertura delle spese sostenute da organismi pubblici o privati per il trasporto delle imbarcazioni nei paesi terzi e dei compensi corrisposti ai proprietari delle navi per aver provveduto ad attrezzarle e a renderle pienamente idonee alla navigazione. |
(7) |
È opportuno istituire una procedura per il trasferimento di navi. |
(8) |
È opportuno che gli Stati membri e la Commissione presentino rapporti sui provvedimenti adottati in applicazione del presente regolamento, al fine di garantire la trasparenza dello strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP) ai sensi del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali (2). |
(9) |
È particolarmente utile valutare i trasferimenti al fine di garantire che le misure proposte siano attuate a vantaggio delle comunità di pescatori interessate e siano conformi ai principi generali della politica comune della pesca, nonché al fine di promuovere la sostenibilità a lungo termine delle attività di pesca e di evitare effetti negativi sull’economia locale. |
(10) |
Data l’urgenza, è imperativo accordare una deroga per quanto riguarda il periodo di sei settimane di cui al punto I.3 del protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione europea, allegato al trattato sull’Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee. |
(11) |
È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2792/1999 (3), |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 2792/1999 è modificato come segue:
1) |
L’articolo 7 è modificato come segue:
|
2) |
All’articolo 10, paragrafo 4, è aggiunta la frase seguente: «Il presente paragrafo non si applica alle navi trasferite ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, lettera d).» |
3) |
Sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 18 bis Procedura per il trasferimento di navi ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, lettera d) 1. Gli Stati membri notificano alla Commissione le navi di cui è previsto un trasferimento ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, lettera d), nonché la destinazione prevista. 2. Entro due mesi da tale notifica, la Commissione può comunicare allo Stato membro interessato che il trasferimento non soddisfa i criteri di cui all’articolo 7, paragrafo 3, lettera d), in particolare il punto iii) dello stesso. Se lo Stato membro interessato non è informato dalla Commissione entro due mesi dalla notifica, esso può procedere al trasferimento. Articolo 18 ter Rapporti riguardanti il trasferimento di navi ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, lettera d) 1. Entro il 30 settembre 2005 e ogni tre mesi successivamente a tale data, gli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni disponibili sui trasferimenti di navi ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, lettera d). 2. Sulla base delle informazioni di cui al paragrafo 1 e di qualsiasi altra informazione, ogni sei mesi la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio un rapporto riguardante i trasferimenti di navi ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, lettera d). 3. Nel rapporto annuale di cui all’articolo 37 del regolamento (CE) n. 1260/1999 sull’attuazione degli interventi dello SFOP, e presentato alla Commissione nel 2007, gli Stati membri inseriscono un capitolo sui trasferimenti di navi effettuati ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 3, lettera d) del presente regolamento.» |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 16 marzo 2005.
Per il Consiglio
Il presidente
J. ASSELBORN
(1) Parere espresso il 24 febbraio 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 173/2005 (GU L 29 del 2.2.2005, pag. 3).
(3) GU L 337 del 30.12.1999, pag. 10. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1421/2004 (GU L 260 del 6.8.2004, pag. 1).