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Document 32005R0461
Commission Regulation (EC) No 461/2005 of 21 March 2005 opening a standing invitation to tender for the export of common wheat held by the Polish intervention agency
Regolamento (CE) n. 461/2005 della Commissione, del 21 marzo 2005, relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di frumento tenero detenuto dall'organismo d'intervento polacco
Regolamento (CE) n. 461/2005 della Commissione, del 21 marzo 2005, relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di frumento tenero detenuto dall'organismo d'intervento polacco
GU L 75 del 22.3.2005, p. 21–26
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
22.3.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 75/21 |
REGOLAMENTO (CE) N. 461/2005 DELLA COMMISSIONE
del 21 marzo 2005
relativo all'apertura di una gara permanente per l'esportazione di frumento tenero detenuto dall'organismo d'intervento polacco
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 6,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione (2) fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento. |
(2) |
Vista la situazione attuale del mercato, è opportuno aprire una gara permanente per l'esportazione di 93 084 tonnellate di frumento tenero detenuto dall'organismo d'intervento polacco. |
(3) |
Occorre fissare modalità speciali per garantire la regolarità delle operazioni e il controllo delle spese. A tal fine, si ravvisa l'opportunità di richiedere il deposito di una cauzione a garanzia del rispetto degli obiettivi ricercati, evitando oneri eccessivi per gli operatori. È quindi opportuno derogare a talune norme, previste in particolare dal regolamento (CEE) n. 2131/93. |
(4) |
Qualora il ritiro del frumento tenero avvenga con oltre cinque giorni di ritardo o lo svincolo di una delle cauzioni previste sia ritardato per motivi imputabili all'organismo d'intervento, lo Stato membro interessato dovrà pagare degli indennizzi. |
(5) |
Per evitare reimportazioni, è necessario che le esportazioni nel quadro di questa gara siano limitate ad alcuni paesi terzi. |
(6) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Fatte salve le disposizioni di cui al presente regolamento, l'organismo d'intervento polacco indice, alle condizioni stabilite dal regolamento (CEE) n. 2131/93, una gara permanente per l'esportazione di frumento tenero da esso detenuto.
Articolo 2
1. La gara concerne un quantitativo massimo di 93 084 tonnellate di frumento tenero che possono essere esportate verso qualsiasi paese terzo ad esclusione dell’Albania, della Croazia, della Bosnia-Erzegovina, di Serbia e Montenegro (3), dell’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, della Bulgaria, del Liechtenstein, della Romania e della Svizzera.
2. Le regioni nelle quali sono immagazzinate le 93 084 tonnellate di frumento tenero figurano nell'allegato I.
Articolo 3
1. In deroga all'articolo 16, terzo comma, del regolamento (CEE) n. 2131/93, il prezzo da pagare per l'esportazione è quello indicato nell'offerta, senza alcuna maggiorazione mensile.
2. Alle esportazioni effettuate nel quadro del presente regolamento non si applica alcuna restituzione o tassa all'esportazione, né alcuna maggiorazione mensile.
3. Non si applica il disposto dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2131/93.
Articolo 4
1. I titoli di esportazione sono validi a partire dalla data del loro rilascio ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2131/93 e sino alla fine del quarto mese successivo.
2. Le offerte presentate nell'ambito della presente gara non possono essere accompagnate da richieste di titoli di esportazione presentate ai sensi dell'articolo 49 del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione (4).
Articolo 5
1. In deroga all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2131/93, il termine ultimo per la presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 31 marzo 2005 alle ore 9 (ora di Bruxelles).
2. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte per le gare parziali successive scade ogni giovedì alle ore 9 (ora di Bruxelles), eccetto il 5 maggio 2005.
3. L'ultima gara parziale scade il 23 giugno 2005, alle ore 9 (ora di Bruxelles).
4. Le offerte debbono essere presentate all'organismo d'intervento polacco:
Agencja Rynku Rolnego |
Biuro Produktów Roślinnych |
Dział Zbóż |
ul. Nowy Świat 6/12 |
PL-00-400 Warszawa |
Tel. (48-22) 661 78 10 |
Fax (48-22) 661 78 26. |
Articolo 6
1. L'organismo d'intervento, l'ammassatore nonché l'aggiudicatario, se lo desidera, procedono di comune accordo, prima dell'uscita o al momento dell'uscita dal magazzino, a scelta dell'aggiudicatario, al prelievo di campioni in contraddittorio con la frequenza di almeno un prelievo ogni 500 tonnellate e li fanno analizzare. L'organismo d'intervento può essere rappresentato da un mandatario a condizione che quest'ultimo non sia l'ammassatore.
In caso di contestazione, i risultati delle analisi vengono comunicati alla Commissione.
Il prelievo dei campioni in contraddittorio e la relativa analisi sono effettuati nel termine di sette giorni lavorativi dalla data della domanda dell'aggiudicatario o entro il termine di tre giorni lavorativi se il prelievo dei campioni viene effettuato all'uscita dal deposito. Se dalle analisi effettuate sui campioni risulta una qualità:
a) |
superiore a quella indicata nel bando di gara, l'aggiudicatario è tenuto ad accettare la partita tal quale; |
b) |
superiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, ma inferiore alla qualità descritta nel bando di gara, pur rimanendo entro il limite di uno scarto che può arrivare a:
l'aggiudicatario è tenuto ad accettare la partita tal quale; |
c) |
superiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, ma inferiore alla qualità descritta nel bando di gara e con una differenza superiore allo scarto di cui alla lettera b), l'aggiudicatario può:
|
d) |
inferiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, l'aggiudicatario non può prendere in consegna la partita di cui trattasi. In tal caso è liberato dai suoi obblighi relativi alla partita in esame, comprese le cauzioni, soltanto dopo aver informato immediatamente la Commissione e l'organismo d'intervento, conformemente alle indicazioni di cui all'allegato II; tuttavia, l'aggiudicatario può chiedere all'organismo d'intervento di fornirgli un'altra partita di frumento tenero d'intervento della qualità prevista senza spese supplementari. In tal caso la cauzione non viene svincolata. La sostituzione della partita deve aver luogo nel termine massimo di tre giorni dalla richiesta dell'aggiudicatario. L'aggiudicatario ne informa immediatamente la Commissione conformemente alle indicazioni di cui all'allegato II. |
2. Tuttavia, se l'uscita del frumento tenero ha luogo prima che siano conosciuti i risultati dell'analisi, tutti i rischi incombono all'aggiudicatario a partire dal ritiro della partita, fatte salve le possibilità di ricorso di cui quest'ultimo potrebbe disporre nei confronti dell'ammassatore.
3. L'aggiudicatario che, in seguito a sostituzioni successive, non abbia ottenuto una partita di sostituzione della qualità prevista entro il termine di un mese dalla data della domanda di sostituzione da esso presentata, è liberato da tutti i suoi obblighi, comprese le cauzioni, dopo avere informato immediatamente la Commissione e l'organismo d'intervento conformemente alle indicazioni di cui all'allegato II.
4. Le spese relative al prelievo di campioni e alle analisi indicate al paragrafo 1, eccettuate quelle relative ai casi in cui il risultato definitivo delle analisi evidenzi una qualità inferiore alle caratteristiche minime ammissibili all'intervento, sono a carico del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) limitatamente ad un'analisi per 500 tonnellate, escluse le spese di travaso da un silo ad un altro. Le spese di travaso da un silo ad un altro nonché le eventuali analisi supplementari chieste dall'aggiudicatario sono a suo carico.
Articolo 7
In deroga all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione (6), i documenti relativi alla vendita di frumento tenero conformemente al presente regolamento, in particolare il titolo di esportazione, l'ordine di ritiro di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 3002/92, la dichiarazione di esportazione e, se del caso, l'esemplare di controllo T5, devono recare la dicitura:
— |
Trigo blando de intervención sin aplicación de restitución ni gravamen, Reglamento (CE) no 461/2005 |
— |
Intervenční pšenice obecná nepodléhá vývozní náhradě ani clu, nařízení (ES) č. 461/2005 |
— |
Blød hvede fra intervention uden restitutionsydelse eller -afgift, forordning (EF) nr. 461/2005 |
— |
Weichweizen aus Interventionsbeständen ohne Anwendung von Ausfuhrerstattungen oder Ausfuhrabgaben, Verordnung (EG) Nr. 461/2005 |
— |
Pehme nisu sekkumisvarudest, mille puhul ei rakendata toetust või maksu, määrus (EÜ) nr 461/2005 |
— |
Μαλακός σίτος παρέμβασης χωρίς εφαρμογή επιστροφής ή φόρου, κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 461/2005 |
— |
Intervention common wheat without application of refund or tax, Regulation (EC) No 461/2005 |
— |
Blé tendre d'intervention ne donnant pas lieu à restitution ni taxe, règlement (CE) no 461/2005 |
— |
Frumento tenero d'intervento senza applicazione di restituzione né di tassa, regolamento (CE) n. 461/2005 |
— |
Intervences parastie kvieši bez kompensācijas vai nodokļa piemērošanas, Regula (EK) Nr. 461/2005 |
— |
Intervenciniai paprastieji kviečiai, kompensacija ar mokesčiai netaikytini, Reglamentas (EB) Nr. 461/2005 |
— |
Intervenciós búza, visszatérítés, illetve adó nem alkalmazandó, 461/2005/EK rendelet |
— |
Zachte tarwe uit interventie, zonder toepassing van restitutie of belasting, Verordening (EG) nr. 461/2005 |
— |
Pszenica zwyczajna interwencyjna niedająca prawa do refundacji ani do opłaty, rozporządzenie (WE) nr 461/2005 |
— |
Trigo mole de intervenção sem aplicação de uma restituição ou imposição, Regulamento (CE) n.o 461/2005 |
— |
Intervenčná pšenica obyčajná nepodlieha vývozným náhradám ani clu, nariadenie (ES) č. 461/2005 |
— |
Intervencija navadne pšenice brez zahtevkov za nadomestila ali carine, Uredba (ES) št. 461/2005 |
— |
Interventiovehnä, johon ei sovelleta vientitukea eikä vientimaksua, asetus (EY) N:o 461/2005 |
— |
Interventionsvete, utan tillämpning av bidrag eller avgift, förordning (EG) nr 461/2005. |
Articolo 8
1. La cauzione costituita in applicazione dell'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2131/93 è svincolata non appena sono rilasciati agli aggiudicatari i titoli di esportazione.
2. In deroga all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2131/93, a garanzia dell'obbligo di esportazione è costituita una cauzione il cui importo è pari alla differenza tra il prezzo d'intervento valido il giorno dell'aggiudicazione e il prezzo di aggiudicazione e mai inferiore a 25 EUR per tonnellata. La metà di tale importo è depositata all'atto del rilascio del titolo e il saldo è depositato prima del ritiro dei cereali.
Articolo 9
L'organismo d'intervento polacco comunica alla Commissione, entro due ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, le offerte ricevute. Queste debbono essere trasmesse conformemente allo schema che figura nell'allegato III tramite i numeri menzionati nell'allegato IV.
Articolo 10
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 marzo 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.
(2) GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2045/2004 (GU L 354 del 30.11.2004, pag. 17).
(3) Compreso il Kosovo, come definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.
(4) GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.
(5) GU L 100 del 20.4.2000, pag. 31.
(6) GU L 301 del 17.10.1992, pag. 17.
ALLEGATO I
(in tonnellate) |
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Località di magazzinaggio |
Quantitativi |
Opolski, Kujawsko-Pomorski, Lubelski, Podkarpacki, Mazowiecki, Warmińsko-Mazurski, Zachodniopomorski, Pomorski, Lubuski, Podlaski, Wielkopolski |
93 084 |
ALLEGATO II
Comunicazione di rifiuto di partite nel quadro della gara permanente per l'esportazione di frumento tenero detenuto dall'organismo d'intervento polacco
[articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 461/2005]
— |
Nome del concorrente dichiarato aggiudicatario: |
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Data dell'aggiudicazione: |
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Data del rifiuto della partita da parte dell'aggiudicatario: |
Numero della partita |
Quantità in tonnellate |
Indirizzo del silo |
Giustificazione del rifiuto della partita |
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ALLEGATO III
Gara permanente per l'esportazione di frumento tenero detenuto dall'organismo d'intervento polacco
[regolamento (CE) n. 461/2005]
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
Numero degli offerenti |
Numero della partita |
Quantitativo in tonnellate |
Prezzo d'offerta (in EUR/t) (1) |
Maggiorazioni (+) Riduzioni (–) (in EUR/t) (per memoria) |
Spese commerciali (in EUR/t) |
Destinazione |
1 |
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2 |
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3 |
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ecc. |
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(1) Questo prezzo comprende le maggiorazioni o le detrazioni relative alla partita sulla quale verte l'offerta.
ALLEGATO IV
I numeri da chiamare a Bruxelles sono esclusivamente i seguenti: DG AGRI (D.2):
— |
fax (32-2) 292 10 34. |