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Document 32005R0421

    Regolamento (CE) n. 421/2005 della Commissione, del 14 marzo 2005, relativo al rilascio di licenze per l’importazione di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini, ecc.) nel periodo tra l’11 aprile 2005 e il 10 aprile 2006

    GU L 68 del 15.3.2005, p. 3–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 10/04/2006

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/421/oj

    15.3.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 68/3


    REGOLAMENTO (CE) N. 421/2005 DELLA COMMISSIONE

    del 14 marzo 2005

    relativo al rilascio di licenze per l’importazione di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini, ecc.) nel periodo tra l’11 aprile 2005 e il 10 aprile 2006

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 3285/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni e che abroga il regolamento (CE) n. 518/94 (1),

    visto il regolamento (CE) n. 519/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1765/82, (CEE) n. 1766/82 e (CEE) n. 3420/83 (2),

    visto il regolamento (CE) n. 658/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, che istituisce misure definitive di salvaguardia nei confronti delle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini, ecc.) (3), in particolare l’articolo 8, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    I quantitativi per i quali, ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 658/2004, sono state presentate domande di licenza da parte di importatori tradizionali e di nuovi importatori superano i quantitativi disponibili per i prodotti originari della Repubblica popolare cinese.

    (2)

    È necessario ora fissare, per ciascuna categoria di importatori, la percentuale del quantitativo oggetto di domanda che sarà possibile importare mediante licenza,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Le licenze di importazione richieste ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 658/2004 sono concesse, percentualmente rispetto ai quantitativi richiesti, nella misura indicata nell’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore l’11 aprile 2005 e si applica sino al 10 aprile 2006.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2005.

    Per la Commissione

    Peter MANDELSON

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 349 del 31.12.1994, pag. 53. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2200/2004 (GU L 374 del 22.12.2004, pag. 1).

    (2)  GU L 67 del 10.3.1994, pag. 89. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 427/2003 (GU L 65 dell’8.3.2003, pag. 1).

    (3)  GU L 104 dell’8.4.2004, pag. 67.


    ALLEGATO

    Origine dei prodotti

    Assegnazioni percentuali

    Repubblica popolare cinese

    Altri paesi terzi

    importatori tradizionali

    [Articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 658/2004]

    38,204 %

    N/A

    altri importatori

    [Articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 658/2004]

    4,725 %

    N/A


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