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Document 32005R0421
Commission Regulation (EC) No 421/2005 of 14 March 2005 on the issue of licences for the import of certain prepared or preserved citrus fruits (namely mandarins, etc.) in the period from 11 April 2005 to 10 April 2006
Regolamento (CE) n. 421/2005 della Commissione, del 14 marzo 2005, relativo al rilascio di licenze per l’importazione di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini, ecc.) nel periodo tra l’11 aprile 2005 e il 10 aprile 2006
Regolamento (CE) n. 421/2005 della Commissione, del 14 marzo 2005, relativo al rilascio di licenze per l’importazione di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini, ecc.) nel periodo tra l’11 aprile 2005 e il 10 aprile 2006
GU L 68 del 15.3.2005, p. 3–4
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 10/04/2006
15.3.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 68/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 421/2005 DELLA COMMISSIONE
del 14 marzo 2005
relativo al rilascio di licenze per l’importazione di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini, ecc.) nel periodo tra l’11 aprile 2005 e il 10 aprile 2006
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3285/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni e che abroga il regolamento (CE) n. 518/94 (1),
visto il regolamento (CE) n. 519/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1765/82, (CEE) n. 1766/82 e (CEE) n. 3420/83 (2),
visto il regolamento (CE) n. 658/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, che istituisce misure definitive di salvaguardia nei confronti delle importazioni di alcuni tipi di agrumi preparati o conservati (mandarini, ecc.) (3), in particolare l’articolo 8, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
I quantitativi per i quali, ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 658/2004, sono state presentate domande di licenza da parte di importatori tradizionali e di nuovi importatori superano i quantitativi disponibili per i prodotti originari della Repubblica popolare cinese. |
(2) |
È necessario ora fissare, per ciascuna categoria di importatori, la percentuale del quantitativo oggetto di domanda che sarà possibile importare mediante licenza, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Le licenze di importazione richieste ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 658/2004 sono concesse, percentualmente rispetto ai quantitativi richiesti, nella misura indicata nell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore l’11 aprile 2005 e si applica sino al 10 aprile 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2005.
Per la Commissione
Peter MANDELSON
Membro della Commissione
(1) GU L 349 del 31.12.1994, pag. 53. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2200/2004 (GU L 374 del 22.12.2004, pag. 1).
(2) GU L 67 del 10.3.1994, pag. 89. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 427/2003 (GU L 65 dell’8.3.2003, pag. 1).
(3) GU L 104 dell’8.4.2004, pag. 67.
ALLEGATO
Origine dei prodotti |
Assegnazioni percentuali |
|||
Repubblica popolare cinese |
Altri paesi terzi |
|||
|
38,204 % |
N/A |
||
|
4,725 % |
N/A |