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Document 32005R0349
Commission Regulation (EC) No 349/2005 of 28 February 2005 laying down rules on the Community financing of emergency measures and of the campaign to combat certain animal diseases under Council Decision 90/424/EEC
Regolamento (CE) n. 349/2005 della Commissione, del 28 febbraio 2005, che stabilisce norme sul finanziamento comunitario degli interventi urgenti e della lotta contro certe malattie animali ai sensi della decisione 90/424/CEE del Consiglio
Regolamento (CE) n. 349/2005 della Commissione, del 28 febbraio 2005, che stabilisce norme sul finanziamento comunitario degli interventi urgenti e della lotta contro certe malattie animali ai sensi della decisione 90/424/CEE del Consiglio
GU L 275M del 6.10.2006, p. 158–171
(MT) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO, HR)
GU L 55 del 1.3.2005, p. 12–25
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 22/08/2008
1.3.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 55/12 |
REGOLAMENTO (CE) N. 349/2005 DELLA COMMISSIONE
del 28 febbraio 2005
che stabilisce norme sul finanziamento comunitario degli interventi urgenti e della lotta contro certe malattie animali ai sensi della decisione 90/424/CEE del Consiglio
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1), in particolare l’articolo 3, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
Gli articoli 3, 4, 6 e 11 della decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ad alcune spese nel settore veterinario (2), dispongono che gli Stati membri possano beneficiare della partecipazione finanziaria della Comunità per l’eradicazione delle malattie, nel rispetto di alcune regole e nelle situazioni previste da detti articoli. |
(2) |
L’articolo 6, paragrafo 3, e l’articolo 11, paragrafo 5, di tale decisione precisano che le decisioni relative a tale partecipazione finanziaria dovranno definire le spese ammissibili e gli articoli 4 e 11 rinviano alle disposizioni dell’articolo 3, segnatamente in tema di procedura. |
(3) |
L’articolo 40 bis della decisione 90/424/CEE dispone che le spese finanziate in forza della stessa decisione siano gestite direttamente dalla Commissione, ormai in conformità dell’articolo 148 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (3). |
(4) |
Il regolamento (CE) n. 1258/1999 non stabilisce tuttavia regole sulla gestione di tali finanziamenti. La decisione 90/424/CEE determina inoltre le condizioni di ammissibilità alla partecipazione finanziaria della Comunità. Dette condizioni devono essere precisate. |
(5) |
Al fine di semplificare e rendere più trasparente la gestione finanziaria di detti finanziamenti nonché garantire agli Stati membri parità di trattamento ed evitare il rischio di sovrastimare animali o prodotti indennizzabili, appare giustificato precisare e fissare le regole applicabili alle domande di rimborso presentate dagli Stati membri, soprattutto riguardo al termine di pagamento dei proprietari degli animali o dei prodotti e agli importi per i quali è possibile fruire di un finanziamento comunitario. |
(6) |
Per garantire una sana gestione finanziaria è opportuno poter disporre rapidamente di informazioni relative alla gestione della malattia, in particolare stime regolari sulle spese sostenute dagli Stati membri. |
(7) |
A norma dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1258/1999, le iniziative prese in campo veterinario e fitosanitario a norma dei regolamenti comunitari sono finanziate dalla sezione «Garanzia» del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia. Ai fini del controllo finanziario si applicano gli articoli 8 e 9 del regolamento di cui sopra. |
(8) |
Viste le particolarità dell’allevamento degli equidi e le loro conseguenze ai fini della gestione delle malattie che possono colpirli, è opportuno escludere gli equidi dall’ambito di applicazione del presente regolamento, fatte salve le disposizioni della decisione 90/424/CEE. |
(9) |
Occorre precisare il tasso da applicare per la conversione delle domande di rimborso presentate in moneta nazionale, ai sensi dell’articolo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio del 15 dicembre 1998 che istituisce il regime agrimonetario dell’euro (4). |
(10) |
In fatto di controlli finanziari è importante precisare le modalità di esecuzione di tali controlli. |
(11) |
La Commissione deve avere la facoltà di modificare i termini e le riduzioni delle spese ammissibili di cui al presente regolamento, nel caso in cui gli Stati membri adducano motivazioni fondate, in particolare per quanto concerne l’adattamento delle prescrizioni amministrative alle disposizioni del presente regolamento. |
(12) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMNETO:
Articolo 1
Campo di applicazione
1. Il presente regolamento si applica alle partecipazioni finanziarie della Comunità di cui beneficiano gli Stati membri per le spese ammissibili previste dagli articoli da 3 a 5 del presente regolamento relativamente ai provvedimenti di eradicazione delle malattie nelle situazioni contemplate dall’articolo 3, paragrafo 1, della decisione 90/424/CEE, escluse le malattie che colpiscono gli equidi, nonché dall’articolo 4, paragrafi 1 e 2, dall’articolo 6, paragrafo 2, e dall’articolo 11, paragrafo 1, della stessa decisione 90/424/CEE.
2. Fatta salva l’adozione di criteri supplementari di ammissibilità che possano essere stabiliti dalle decisioni di cui all’articolo 3, paragrafo 4, all’articolo 6, paragrafi 2 e 3, ed all’articolo 11, paragrafo 4, della decisione 90/424/CEE (di seguito «decisioni specifiche»), l’applicazione del presente regolamento può essere estesa, nel quadro di tali decisioni, al finanziamento di provvedimenti non previsti dal paragrafo 1 del presente articolo, in particolare:
a) |
al provvedimento d’indennizzo di cui all’articolo 11, paragrafo 4, lettera a), punto v), della decisione 90/424/CEE in caso di vaccinazione, |
b) |
alle spese operative collegate ai provvedimenti di cui all’articolo 3, paragrafo 2 bis, e dall’articolo 6, paragrafo 2, della decisione 90/424/CEE. |
3. Il presente regolamento non pregiudica il principio in base al quale l’ammissione ad una partecipazione finanziaria della Comunità delle spese sostenute e pagate dagli Stati membri è subordinata al rispetto delle norme comunitarie.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente decisione s’intende per:
a) |
«indennizzo rapido ed adeguato»: il versamento, entro 90 giorni dall’abbattimento degli animali, di un’indennità corrispondente al prezzo di mercato; |
b) |
«prezzo di mercato»: il prezzo che il proprietario avrebbe potuto ottenere in condizioni normali per l’animale, immediatamente prima della sua contaminazione o del suo abbattimento, tenuto conto dell’idoneità, della qualità e dell’età; |
c) |
«spese ragionevoli»: le spese sostenute per l’acquisto di attrezzature o servizi a prezzi non sproporzionati rispetto al prezzo di mercato in vigore prima dell’accertamento della malattia; |
d) |
«spese necessarie»: le spese sostenute per l’acquisto di attrezzature o servizi di cui all’articolo 3, paragrafo 2, o all’articolo 11, paragrafo 4, lettera a), punti da i) a iv), e lettera b), della decisione 90/424/CEE, di cui si siano dimostrati la natura e il rapporto diretto con le spese ammissibili di cui all’articolo 3 del presente regolamento; |
e) |
«abbattimento obbligatorio»: gli abbattimenti obbligatori nei focolai dichiarati nonché gli abbattimenti preventivi (contatti, vicinanza, sospetto, vaccinazione soppressiva) che vengano espressamente ordinati od eseguiti sulla base di un rischio sanitario specifico. |
Le definizioni di cui alle lettere da a) a d) si applicano altresì nel caso di distruzione obbligatoria delle uova.
Articolo 3
Spese ammissibili alla partecipazione finanziaria della Comunità
Lo Stato membro beneficia di una partecipazione finanziaria della Comunità per:
a) |
l'indennizzo rapido ed adeguato dei proprietari costretti a procedere all’abbattimento obbligatorio di loro animali, ovvero alla distruzione obbligatoria delle` uova, a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, primo e settimo trattino, e dell’articolo 11, paragrafo 4, lettera a), punto i), della decisione 90/424/CEE; |
b) |
le spese operative pagate e connesse ai provvedimenti obbligatori di abbattimento e di distruzione degli animali e dei prodotti contaminati, alla pulizia e alla disinfezione dei locali e alla pulizia e alla disinfezione o, all’occorrenza, alla distruzione degli impianti contaminati, a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, primo, secondo e terzo trattino, e dell’articolo 11, paragrafo 4, lettera a), punti da i) a iv), e lettera b), della decisione 90/424/CEE; |
c) |
le spese pagate e connesse ad altri provvedimenti, adottati nell’ambito ed a norma di decisioni specifiche che prevedano la partecipazione finanziaria della Comunità in particolare le spese relative ad eventuali provvedimenti di vaccinazione. |
Articolo 4
Calcolo del valore massimo ammissibile dell’indennità per animale
1. Il valore unitario per animale o prodotto di cui si tiene conto ai fini del calcolo della partecipazione finanziaria della Comunità è limitato al valore unitario medio calcolato in base all’importo totale dell’indennizzo corrisposto per gli animali o i prodotti interessati, diviso per il numero degli animali o dei prodotti stessi. Tale importo non può eccedere i seguenti massimali:
— |
900 EUR per bovino abbattuto, |
— |
125 EUR per suino abbattuto, |
— |
100 EUR per ovino o caprino abbattuto, |
— |
2,20 EUR per gallina ovaiola abbattuta e 1,20 EUR per gallina da carne abbattuta, |
— |
0,20 EUR per uovo da cova distrutto e 0,04 EUR per uovo da consumo distrutto. |
Quando il valore unitario medio calcolato oltrepassi i massimali di cui al primo comma ed i prezzi di mercato comunicati dallo Stato membro a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, nonché le osservazioni effettuate nel corso dei controlli di cui all’articolo 10 lo giustifichino, la Commissione assume il valore calcolato come base per il calcolo della partecipazione comunitaria.
2. I massimali di cui al paragrafo 1 sono aggiornati e completati dalla Commissione per tutte le categorie di animali e di prodotti o per parte di esse, in considerazione dell’andamento delle condizioni del mercato e in particolare del tasso d’inflazione.
Articolo 5
Calcolo della partecipazione comunitaria alle spese operative
1. La partecipazione finanziaria della Comunità per le spese di cui all’articolo 3, lettere b) e c), riguarda soltanto le spese necessarie e ragionevoli costituenti spese ammissibili ai sensi dell’allegato I.
2. Il calcolo dell’importo della partecipazione finanziaria della Comunità deve escludere, dalle spese presentate dallo Stato membro, le seguenti spese:
a) |
l’imposta sul valore aggiunto ed altre tasse; |
b) |
le retribuzioni dei dipendenti o degli agenti pubblici; |
c) |
le spese collegate all’impiego di beni pubblici, segnatamente per quanto riguarda i mezzi di trasporto, ad eccezione degli articoli di consumo; |
d) |
gli indennizzi risultanti da abbattimenti non obbligatori; |
e) |
gli indennizzi cumulati con altri sostegni comunitari, quali i premi di abbattimento, in violazione delle regole comunitarie; |
f) |
gli indennizzi connessi alla distruzione o al rinnovo degli edifici di produzione, i costi infrastrutturali ed i costi connessi alle perdite economiche ed alla disoccupazione derivanti dalla presenza della malattia o dal divieto di ripopolamento. |
Articolo 6
Informazioni preliminari per la concessione della partecipazione finanziaria della Comunità
1. Quando sul territorio di uno Stato membro si verifichi una delle situazioni contemplate dall’articolo 1, paragrafo 1, tale Stato informa la Commissione, entro 30 giorni dalla conferma ufficiale del primo focolaio, in merito alle categorie di animali o di prodotti interessati e ai prezzi di mercato constatati per ognuna di tali categorie.
2. Entro due mesi dalla conferma ufficiale del primo focolaio e successivamente ogni due mesi lo Stato membro trasmette, sotto forma di file informatico avente il formato prescritto dall’allegato IIa, le seguenti informazioni fondamentali sul costo degli indennizzi: il numero di animali abbattuti per categoria, ovvero il numero di uova distrutte, nonché l’importo totale degli indennizzi già concessi per ciascuna categoria.
3. Entro tre mesi dalla conferma ufficiale del primo focolaio e in seguito ogni due mesi lo Stato membro trasmette, sotto forma di file informatico avente il formato prescritto dall’allegato IIb, le seguenti informazioni fondamentali sui costi operativi: gli importi pagati per l’abbattimento, il trasporto e la distruzione di carcasse, uova e latte, per la pulitura, la disinfezione e la disinfestazione degli impianti, nonché per la distruzione degli alimenti ed eventualmente delle attrezzature.
Articolo 7
Condizioni dei versamenti e documenti giustificativi
1. Il contributo finanziario della Comunità di cui all’articolo 3 viene versato sulla base dei seguenti elementi:
a) |
una domanda ufficiale di rimborso, accompagnata da una relazione finanziaria presentata in conformità del paragrafo 2 del presente articolo; |
b) |
i documenti giustificativi di cui all’allegato V, da cui risultino i costi delle diverse azioni per le quali viene richiesto il contributo comunitario; |
c) |
una relazione epidemiologica su ogni azienda i cui gli animali sono stati abbattuti o distrutti; |
d) |
all’occorrenza, i risultati dei controlli di cui all’articolo 10. |
A richiesta, i documenti giustificativi di cui al punto b) e tutte le informazioni pertinenti, anche di natura commerciale, sono messi a disposizione della Commissione per eventuali controlli in loco svolti dalla stessa.
2. La parte «indennizzo adeguato» della relazione finanziaria di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), deve essere presentata sotto forma di file informatico secondo il formato previsto dall’allegato III entro 60 giorni di calendario a decorrere dalla data di notifica della decisione specifica riguardante la messa a disposizione del contributo finanziario.
La parte «costi operativi» della relazione finanziaria di cui al paragrafo 1, punto a), è presentata sotto forma di file informatico a norma dell’allegato IV entro sei mesi a decorrere dalla data di accertamento dell’ultimo focolaio.
La Commissione può prorogare i termini stabiliti nel primo e secondo comma, qualora gli Stati membri adducano motivazioni obiettive e fondate.
3. Gli Stati membri adottano, in conformità alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative nazionali, i provvedimenti necessari per:
a) |
verificare l’effettività e la regolarità delle operazioni finanziate per eradicare la malattia; |
b) |
prevenire e perseguire le irregolarità; |
c) |
recuperare le somme perdute in seguito ad irregolarità o negligenze; |
d) |
procedere all’indennizzo rapido ed adeguato dei proprietari di cui all’artico 3, punto a); |
e) |
organizzare in anticipo modalità di attivazione e di acquisto pubblico dei servizi e delle attrezzature del caso indispensabili per la gestione delle crisi, per quanto riguarda segnatamente l’abbattimento degli animali, il trasporto, la distruzione delle carcasse, delle uova e dei prodotti, la pulitura e la disinfezione, ai fini di una buona gestione finanziaria delle proprie spese. |
Gli Stati membri informano la Commissione, a richiesta di quest’ultima, circa i provvedimenti presi a tale scopo.
4. La domanda ufficiale di rimborso indica in ogni caso la situazione relativa ai procedimenti amministrativi e giudiziari nazionali riguardanti le operazioni finanziate, in particolare i casi non conclusi, gli importi finanziari in questione ed i motivi di tali procedimenti.
Articolo 8
Tasso di conversione
Il tasso di conversione da prendere in considerazione per le domande di rimborso presentate in moneta nazionale, ai sensi dell’articolo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 2799/98, nel mese «n» è quello del decimo giorno del mese «n+1», ovvero quello del primo giorno precedente per il quale è disponibile un tasso.
Articolo 9
Riduzioni delle spese ammissibili
1. Il mancato rispetto, da parte delle autorità interessate, dei termini di cui all’articolo 6 può comportare una riduzione delle spese ammissibili fino al 5 %, in funzione della qualità dell’informazione raccolta e delle dimensioni dell’epizoozia dichiarata.
2. Il ritardo rispetto ai termini di presentazione di cui all’articolo 7, paragrafo 2, comporta una riduzione del contributo finanziario della Comunità del 25 % per ciascun mese civile di ritardo.
3. Laddove le autorità competenti effettuino pagamenti degli indennizzi al di fuori del termine previsto dall’articolo 2, lettera a), si applicano le norme seguenti:
a) |
25 % di riduzione delle spese ammissibili per pagamenti effettuati tra 91 e 105 giorni successivi all’abbattimento degli animali e/o alla distruzione delle uova; |
b) |
50 % di riduzione delle spese ammissibili per pagamenti effettuati tra 106 e 120 giorni successivi all’abbattimento degli animali e/o alla distruzione delle uova; |
c) |
75 % di riduzione delle spese ammissibili per pagamenti effettuati tra 121 e 135 giorni successivi all’abbattimento degli animali e/o alla distruzione delle uova; |
d) |
100 % di riduzione delle spese ammissibili per pagamenti effettuati oltre 135 giorni successivi all’abbattimento degli animali e/o alla distruzione delle uova. |
La Commissione può tuttavia applicare uno scaglionamento differente dei termini e/o tassi di riduzione inferiori o nulli nel caso in cui gli Stati membri adducano giustificazioni obiettive e fondate.
4. In caso di contestazione dell’indennizzo da parte dei beneficiari, i termini di cui al paragrafo 3 vengono sospesi per i casi di cui trattasi.
Articolo 10
Controlli
In collaborazione con le autorità competenti la Commissione può effettuare controlli sull’applicazione dei provvedimenti di cui all’articolo 3 ed all’articolo 7, paragrafo 3, e sull’ammissibilità delle relative spese, nonché controlli in loco nello Stato membro.
I controlli possono consistere segnatamente in controlli documentali e nella verifica della coerenza dei fascicoli contabili per quanto riguarda i prezzi, il numero, l’età ed il peso degli animali, data di deposizione delle uova, fatture recenti, registri delle aziende zootecniche, bollette di carico e di trasporto.
Articolo 11
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ogni Stato membro.
Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2005.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.
(2) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).
(3) GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.
(4) GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.
ALLEGATO I
Spese ammissibili contemplate dall’articolo 5, paragrafo 1
1. |
Spese connesse all’abbattimento obbligatorio degli animali:
|
2. |
Spese connesse alla distruzione delle carcasse e/o delle uova:
|
3. |
Spese connesse alla pulitura (1), alla disinfezione (1) e alla disinfestazione degli impianti:
|
4. |
Spese connesse alla distruzione degli alimenti per animali contaminati (1) e/o del latte (1):
|
5. |
Spese connesse all’indennizzo per distruzione delle attrezzature contaminate al valore di mercato (1). |
6. |
Nel quadro della vaccinazione le spese ammissibili possono coprire gli stipendi e gli onorari del personale specificamente assunto, i beni di consumo e le attrezzature specifiche utilizzate per la vaccinazione nonché all’occorrenza l’acquisto dei vaccini da parte dello Stato membro nel caso in cui la Comunità non sia in grado di fornire i vaccini necessari per l’eradicazione della malattia. |
(1) Non applicabile nel caso della febbre catarrale degli ovini.
ALLEGATO IIa
Informazioni preliminari per la concessione di un contributo finanziario della Comunità
(nome della malattia) (anno) (Stato membro): indennizzo
Tipo d’animali o prodotti |
Numero |
Indennizzo (in valuta nazionale) |
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ALLEGATO IIb
Informazioni preliminari per la concessione di un contributo finanziario della Comunità
(nome della malattia) (anno) (Stato membro): costi operativi
Tipo d’intervento |
Importo (in moneta nazionale) |
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Abbattimento |
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Trasporto di: |
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… |
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… |
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… |
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Distruzione di: |
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… |
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… |
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… |
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Distruzione di alimenti |
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Distruzione di materiali |
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Pulitura |
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Disinfezione/disinfestazione |
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Totale |
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ALLEGATO III
Domanda di contributo all’indennizzo del costo degli animali obbligatoriamente abbattuti e delle uova obbligatoriamente distrutte
N. di focolaio |
Contatto con il focolaio |
Altro |
Numero di identificazione dell’azienda |
Allevatore |
Ubicazione dell’impianto |
Proprietario degli animali |
Data di abbattimento |
Abbattimento |
Metodo di distruzione |
Peso al momento della distruzione |
Numero di animali per specie |
Importo versato per specie |
Altri costi direttamente sostenuti dall’allevatore (IVA esclusa) |
Indennizzo totale (IVA esclusa) |
Data di pagamento |
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Cognome |
Nome |
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Cognome |
Nome |
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Fattoria |
Mattatoio |
Squartamento |
Incenerimento in loco |
Altro (precisare) |
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scrofe |
verri |
maialini |
maiali |
scrofe |
verri |
maialini |
maiali |
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N. di focolaio |
Contatto con il focolaio |
Altro |
Numero di identificazione dell’azienda |
Allevatore |
Ubicazione dell’impianto |
Proprietario degli animali |
Data di abbattimento |
Abbattimento |
Metodo di distruzione |
Peso al momento della distruzione |
Numero di animali per specie |
Importo versato per specie |
Altri costi direttamente sostenuti dall’allevatore (IVA esclusa) |
Indennizzo totale (IVA esclusa) |
Data di pagamento |
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Cognome |
Nome |
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Cognome |
Nome |
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Fattoria |
Mattatoio |
Squartamento |
Incenerimento in loco |
Altro (precisare) |
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mucche (1) |
giovenche |
vitelli |
tori |
mucche |
giovenche |
vitelli |
tori |
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N. di focolaio |
Contatto con il focolaio |
Altro |
Numero di identificazione dell’azienda |
Allevatore |
Ubicazione dell’impianto |
Proprietario degli animali |
Data di abbattimento |
Abbattimento |
Metodo di distruzione |
Peso al momento della distruzione |
Numero di animali per specie |
Importo versato per specie |
Altri costi direttamente sostenuti dall’allevatore (IVA esclusa) |
Indennizzo totale (IVA esclusa) |
Data di pagamento |
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Cognome |
Nome |
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Cognome |
Nome |
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Fattoria |
Mattatoio |
Squartamento |
Incenerimento in loco |
Altro (precisare) |
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pecore |
capre |
altri |
pecore |
capre |
altri |
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pecore |
montoni |
agnelli |
capre |
becchi |
capretti |
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pecore |
montoni |
agnelli |
capre |
becchi |
capretti |
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N. di focolaio |
Contatto con il focolaio |
Altre |
Numero di identificazione dell’azienda |
Allevatore |
Ubicazione dell’impianto |
Proprietario degli animali |
Data di abbattimento |
Abbattimento |
Metodo di distruzione |
Peso al momento della distruzione |
Numero di animali per specie |
Importo versato per specie |
Altri costi direttamente sostenuti dall’allevatore (IVA esclusa) |
Indennizzo totale (IVA esclusa) |
Data di pagamento |
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Cognome |
Nome |
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Cognome |
Nome |
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Fattoria |
Mattatoio |
Squartamento |
Incenerimento in loco |
Altro (precisare) |
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galline |
pollame |
altri |
galline |
pollame |
altri |
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ovaiole |
da carne |
da riproduzione |
anatre |
oche |
tacchini |
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ovaiole |
da carne |
da riproduzione |
anatre |
oche |
tacchini |
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N. di focolaio |
Contatto con il focolaio |
Altre |
Numero di identificazione dell’azienda |
Allevatore |
Ubicazione dell’impianto |
Proprietario degli animali |
Data di abbattimento |
Abbattimento |
Metodo di distruzione |
Peso al momento della distruzione |
Numero di animali per specie |
Importo versato per specie |
Altri costi direttamente sostenuti dall’allevatore (IVA esclusa) |
Indennizzo totale (IVA esclusa) |
Data di pagamento |
|||||||||||||||||
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Cognome |
Nome |
|
Cognome |
Nome |
|
Fattoria |
Mattatoio |
Squartamento |
Incenerimento in loco |
Altro (precisare) |
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galline |
pollame |
altri |
galline |
pollame |
altri |
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ovaiole |
da carne |
da riproduzione |
anatre |
oche |
tacchini |
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ovaiole |
da carne |
da riproduzione |
anatre |
oche |
tacchini |
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(1) Precisare le categorie di mucche: da latte e/o da carne.
ALLEGATO IV
Domanda di contributo per l’indennizzo degli altri costi
«Altri costi» sostenuti, espressi in moneta nazionale, IVA esclusa (eccetto indennizzo al valore degli animali e/o delle uova) |
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N. dell’azienda |
Tipo di azioni |
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Abbattimento |
Distruzione di carcasse (trasporto e trattamento) |
Distruzione di uova (trasporto e trattamento) |
Pulitura e disinfezione/disinfestazione (stipendi e prodotti) |
Alimenti e latte (indennizzo e distruzione) |
Attrezzature (indennizzo e distruzione) |
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Totale |
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ALLEGATO V
Documenti giustificativi che l’autorità competente sottoposta a controllo deve fornire a richiesta
Nel quadro delle pratiche controllate vengono considerati documenti giustificativi ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b):
I. DOCUMENTI CONNESSI ALL’INDENNIZZO DEGLI ALLEVATORI
1) |
prove di pagamento al beneficiario (distinta di pagamento); |
2) |
verbali di valutazione degli animali e dei prodotti indennizzati; |
3) |
ordini ufficiali di abbattimento degli animali; |
4) |
documenti di trasporto degli animali (deroga, categorie trasportate, attestato di esecuzione); |
5) |
precisazioni sulla costituzione del patrimonio zootecnico (bovino) al giorno di abbattimento, secondo il sistema di identificazione e di registrazione dei bovini SIRB (listing informatico); |
6) |
prelievi e risultati di laboratorio; |
7) |
indagini epidemiologiche; |
8) |
verbali di visite veterinarie effettuate nelle settimane precedenti l’abbattimento; |
9) |
distinte di pesatura degli animali al mattatoio; |
10) |
distinte di pesatura delle carcasse alla distruzione; |
11) |
certificati ufficiali di distruzione degli animali e dei prodotti indennizzati, nonché fatture corrispondenti del distruttore; |
12) |
registri originali di produzione; |
13) |
all’occorrenza, listing di tutti i riacquisti di mercato o riacquisti dovuti a problemi connessi al benessere degli animali effettuati durante l’epidemia; |
14) |
copie delle domande di premi richiesti dal beneficiario per la campagna in corso alla data dell’abbattimento; |
15) |
autorizzazioni di movimentazione rilasciate per gli animali dell’impianto nei sei mesi precedenti l’abbattimento; |
16) |
documenti riassuntivi della produzione del latte; |
17) |
pedigree degli animali (all’occorrenza); |
18) |
copie delle fatture di acquisto e di sostituzione degli animali abbattuti e copie delle fatture di acquisto/vendita durante i 3 mesi precedenti l’abbattimento; |
II. DOCUMENTI CONNESSI AI COSTI DI CUI ALL’ALLEGATO I
I documenti giustificativi connessi alle operazioni ed agli acquisti di beni e servizi di cui all’allegato I.