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Document 32005R0174

    Regolamento (CE) n. 174/2005 del Consiglio, del 31 gennaio 2005, che impone restrizioni alla prestazione di assistenza pertinente ad attività militari in Costa d’Avorio

    GU L 29 del 2.2.2005, p. 5–15 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 333M del 11.12.2008, p. 1019–1043 (MT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 10/06/2016; abrogato da 32016R0907

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/174/oj

    2.2.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 29/5


    REGOLAMENTO (CE) N. 174/2005 DEL CONSIGLIO

    del 31 gennaio 2005

    che impone restrizioni alla prestazione di assistenza pertinente ad attività militari in Costa d’Avorio

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 60 e 301,

    vista la posizione comune 2004/852/PESC del Consiglio, del 13 dicembre 2004, concernente misure restrittive nei confronti della Costa d’Avorio (1),

    vista la proposta della Commissione,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Con la risoluzione 1572 (2004) del 15 novembre 2004 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, deliberando a norma del capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite e deplorando la ripresa delle ostilità in Costa d'Avorio e le ripetute violazioni dell’accordo di cessate il fuoco del 3 maggio 2003, ha deciso di istituire misure restrittive nei confronti della Costa d’Avorio.

    (2)

    La posizione comune 2004/852/PESC prevede l’applicazione delle misure previste dalla risoluzione 1572 (2004) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, tra cui un divieto di prestare assistenza tecnica e finanziaria pertinente ad attività militari e la messa al bando di materiale che può essere impiegato per la repressione interna.

    (3)

    Poiché tali misure rientrano nell'ambito del trattato, la loro applicazione richiede una normativa comunitaria, nella misura in cui esse riguardano il territorio della Comunità, per evitare distorsioni della concorrenza. Ai fini del presente regolamento, il territorio della Comunità è costituito dai territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite.

    (4)

    Per garantire l'efficacia delle misure da esso previste, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno della pubblicazione,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

    1)

    Per «assistenza tecnica» s’intende qualsiasi ausilio tecnico connesso a riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o qualsiasi altro servizio tecnico e che può assumere in particolare le seguenti forme: istruzione, pareri, formazione, trasmissione delle conoscenze e competenze di funzionamento o servizi di consulenza; l'assistenza tecnica comprende le forme verbali di assistenza;

    2)

    Per «comitato delle sanzioni» s’intende il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma del paragrafo 14 della risoluzione 1572 (2004).

    Articolo 2

    Sono vietati:

    a)

    la concessione, la vendita, la fornitura o il trasferimento di assistenza tecnica pertinente ad attività militari, direttamente o indirettamente a qualunque persona, entità o organismo in Costa d’Avorio o destinati a essere utilizzati in Costa d’Avorio;

    b)

    il finanziamento o la prestazione di assistenza finanziaria pertinente ad attività militari, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di armamenti e di materiale connesso, o per la concessione, la vendita, la fornitura o il trasferimento di assistenza tecnica pertinente e di altri servizi, direttamente o indirettamente a qualunque persona, entità o organismo in Costa d’Avorio o destinati a essere utilizzati in Costa d’Avorio;

    c)

    la partecipazione, consapevole e deliberata, ad attività le cui finalità o conseguenze siano tali da promuovere, direttamente o indirettamente, le transazioni di cui alle lettere a) e b).

    Articolo 3

    È vietato:

    a)

    vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, materiale che può essere impiegato per la repressione interna e figurante nell'allegato I, originario o meno della Comunità e destinato a qualunque persona, entità o organismo stabiliti in Costa d'Avorio o destinato a essere utilizzato in Costa d'Avorio;

    b)

    concedere, vendere, fornire o trasferire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica pertinente al materiale di cui alla lettera a), a qualsiasi persona, entità o organismo stabiliti in Costa d'Avorio o destinato a essere utilizzato in Costa d'Avorio;

    c)

    fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti al materiale di cui alla lettera a), a qualsiasi persona, entità o organismo stabiliti in Costa d'Avorio o destinato a essere utilizzato in Costa d'Avorio;

    d)

    partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività le cui finalità o conseguenze siano tali da promuovere, direttamente o indirettamente, le transazioni di cui alle lettere a), b) o c).

    Articolo 4

    1.   In deroga all’articolo 2, i divieti ivi contemplati non si applicano:

    a)

    alla fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti e assistenza finanziaria connessi ad armamenti e a materiale correlato, qualora tale assistenza o tali servizi siano destinati unicamente a sostenere l'Operazione delle Nazioni Unite in Costa d'Avorio (UNOCI) e le forze francesi che l'appoggiano, oppure ad essere da queste utilizzati;

    b)

    alla fornitura di assistenza tecnica connessa a materiale militare non letale destinato unicamente ad uso umanitario o protettivo, compreso il materiale destinato alle operazione di gestione delle crisi condotte dall'UE, dall'ONU, dall'Unione africana e dalla Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale (ECOWAS), previa approvazione di tali attività anche da parte del comitato delle sanzioni;

    c)

    alla fornitura di finanziamenti o assistenza finanziaria connessi a materiale militare non letale destinato unicamente ad uso umanitario o protettivo, compreso il materiale destinato alle operazione di gestione delle crisi condotte dall'UE, dall'ONU, dall'Unione africana e dall'ECOWAS;

    d)

    alla fornitura di assistenza tecnica connessa ad armamenti e a materiale correlato, destinati unicamente a sostenere il processo di ristrutturazione delle forze di difesa e di sicurezza ai sensi del punto 3, lettera f) dell'accordo di Linas Marcoussis, ovvero a essere utilizzati nel corso di tale processo, previa approvazione di tali attività anche da parte del comitato delle sanzioni;

    e)

    alla fornitura di finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ad armamenti e a materiale correlato, destinati unicamente a sostenere il processo di ristrutturazione delle forze di difesa e di sicurezza ai sensi del punto 3, lettera f) dell'accordo di Linas Marcoussis, ovvero a essere utilizzati nel corso di tale processo;

    f)

    alle vendite o alle forniture, temporaneamente trasferite o esportate in Costa d'Avorio, alle forze di uno Stato che interviene, in conformità del diritto internazionale, unicamente e direttamente per agevolare l'evacuazione dei propri cittadini e delle persone sulle quali ha responsabilità consolare in Costa d'Avorio, previa notifica di tali attività anche al comitato delle sanzioni.

    2.   Le autorizzazioni relative alle attività di cui al paragrafo 1, comprese quelle che richiedono l'approvazione da parte del comitato delle sanzioni o la notifica a quest'ultimo, sono rilasciate dalle autorità competenti, elencate nell'allegato II, dello Stato membro in cui è stabilito il fornitore del servizio o dello Stato membro esportatore.

    3.   Non è concessa alcuna autorizzazione per le attività che hanno già avuto luogo.

    Articolo 5

    Gli articoli 2 e 3 non si applicano all'abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato in Costa d’Avorio da personale delle Nazioni Unite, da personale dell'Unione europea, della Comunità o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei mass media e da operatori umanitari o nel campo dello sviluppo, e personale associato, per uso esclusivamente individuale.

    Articolo 6

    La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente e immediatamente delle misure adottate ai sensi del presente regolamento e si comunicano tutte le informazioni pertinenti in loro possesso riguardanti il presente regolamento, in particolare quelle relative a problemi di violazione e di applicazione delle norme e alle sentenze pronunciate dai tribunali nazionali.

    Articolo 7

    La Commissione è autorizzata a modificare l’allegato II sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri.

    Articolo 8

    Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni da imporre in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e prendono tutti i provvedimenti necessari a garantirne l'applicazione. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano senza indugio alla Commissione tali norme dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, come pure eventuali ulteriori modifiche di tali norme.

    Articolo 9

    Il presente regolamento si applica:

    a)

    nel territorio della Comunità, compreso il suo spazio aereo;

    b)

    a bordo di tutti gli aeromobili o di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

    c)

    a tutti i cittadini di uno Stato membro che si trovano all'interno o all'esterno del territorio della Comunità;

    d)

    a tutte le persone giuridiche, entità o organismi registrati o costituiti conformemente alla legislazione di uno Stato membro;

    e)

    a tutte le persone giuridiche, entità o organismi che svolgano attività commerciali nella Comunità.

    Articolo 10

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 31 gennaio 2005.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    J. ASSELBORN


    (1)  GU L 368 del 15.12.2004, pag. 50.


    ALLEGATO I

    Elenco del materiale previsto dall'articolo 3 che potrebbe essere utilizzato ai fini della repressione interna

    L'elenco riportato qui di seguito non comprende gli articoli progettati o modificati specificamente per fini militari:

    1)

    elmetti con protezione balistica, elmetti antisommossa, scudi antisommossa e scudi balistici e relative componenti appositamente progettate;

    2)

    materiale specifico per il rilevamento delle impronte digitali;

    3)

    proiettori con regolatori di potenza;

    4)

    materiale da costruzione con protezione balistica;

    5)

    coltelli da caccia;

    6)

    apparecchiature specificamente progettate per la fabbricazione di fucili da caccia;

    7)

    attrezzature per caricare a mano i proiettili;

    8)

    dispositivi di intercettazione delle comunicazioni;

    9)

    rivelatori ottici a stato solido;

    10)

    tubi amplificatori d'immagine;

    11)

    strumenti di puntamento per armi da fuoco;

    12)

    armi a canna liscia e relative munizioni, tranne quelle specificamente progettate per usi militari, e relative componenti appositamente progettate, tranne:

    le pistole per il lancio di razzi di segnalazione,

    i fucili ad aria compressa o a cartucce da utilizzare come utensili industriali per stordire senza crudeltà gli animali;

    13)

    simulatori per l'addestramento all'uso di armi da fuoco e relative componenti e accessori appositamente progettati o modificati;

    14)

    bombe e bombe a mano, tranne quelle progettate specificamente per usi militari, e relative componenti appositamente progettate;

    15)

    giubbotti antiproiettile diversi da quelli fabbricati secondo norme militari e relative componenti appositamente progettate;

    16)

    veicoli commerciali a trazione integrale utilizzabili fuori strada, fabbricati con o muniti di protezione balistica, e corazze sagomate per i medesimi;

    17)

    cannoni ad acqua e relative componenti appositamente progettate o modificate;

    18)

    veicoli dotati di cannone ad acqua;

    19)

    veicoli appositamente progettati o modificati per essere elettrificati al fine di respingere gli assalti e loro componenti appositamente progettati o modificati a tal fine;

    20)

    dispositivi acustici presentati dal fabbricante o dal fornitore come dispositivi antisommossa e relative componenti appositamente progettate;

    21)

    ceppi, catene e cinture a scariche elettriche, specificamente progettate per immobilizzare gli esseri umani, tranne manette di dimensione totale massima in posizione allacciata — catene incluse — non superiore a 240 mm;

    22)

    apparecchi portatili progettati o modificati come dispositivi antisommossa o di autodifesa mediante sostanze paralizzanti, quali i gas lacrimogeni o i polverizzatori di pepe, e relative componenti appositamente progettate;

    23)

    dispositivi portatili progettati o modificati a fini antisommossa o di autodifesa mediante somministrazione di una scarica elettrica [compresi manganelli a scariche elettriche, scudi a scarica elettrica, fucili con proiettili di gomma e pistole lanciafreccette a scarica elettrica (taser)] e relative componenti appositamente progettate o modificate a tal fine;

    24)

    apparecchiature elettroniche per l'individuazione di esplosivi nascosti e relative componenti appositamente progettate; tranne gli apparecchi d'ispezione televisivi o a raggi x;

    25)

    apparecchiature elettroniche di disturbo (interferenza), specificamente progettate per impedire la detonazione telecomandata di ordigni esplosivi artigianali e relative componenti appositamente progettate;

    26)

    apparecchi e dispositivi specificamente progettati per provocare esplosioni con mezzi elettrici o non elettrici, compresi gli apparecchi di innesco, i detonatori, gli ignitori, gli acceleranti di esplosione e le corde di detonazione e le relative componenti appositamente progettate, tranne quelli appositamente progettati per un impiego commerciale specifico, ossia per l'attivazione o il funzionamento mediante esplosione di altre attrezzature o dispositivi la cui funzione non è l'innesco di un'esplosione (ad esempio, gonfiatori degli air bag per autoveicoli, scaricatori elettrici degli azionatori antincendio a sprinkler);

    27)

    apparecchi e dispositivi specificamente progettati per l'eliminazione degli ordigni esplosivi, tranne:

    i rivestimenti antideflagranti,

    i cofani progettati per contenere oggetti identificati come, o sospettati di essere, ordigni esplosivi rudimentali;

    28)

    apparecchiature per la visione notturna e la registrazione di immagini termiche, amplificatori d'immagine o sensori a stato solido destinati a tali scopi;

    29)

    cariche esplosive a taglio lineare;

    30)

    esplosivi e sostanze collegate:

    amatolo,

    nitrocellulosa (contenente oltre il 12,5 % di azoto),

    nitroglicole,

    tetranitrato di pentaeritrite (PETN),

    cloruro di picrile,

    trinitrofenilmetilnitrammina (tetrile),

    2, 4, 6 trinitrotoluene (TNT);

    31)

    software specificamente progettato e tecnologia connessi a tutte le voci sopraelencate.


    ALLEGATO II

    ELENCO DELLE AUTORITÀ COMPETENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 4

    BELGIO

    Service public fédéral de l'économie, des PME, des classes moyennes et de l'énergie

    Potentiel économique, E4, Service des licences

    Avenue du Général Leman 60

    B-1040 Bruxelles

    Tel.: (32-2) 206 58 16/27

    Fax: (32-2) 230 83 22

    Federale overheidsdienst Economie, KMO's, Middenstand en Economie

    Economisch Potentieel, E4, Dienst vergunningen

    Generaal Lemanstraat 60

    B-1040 Brussel

    Tel.: (32-2) 206 58 16/27

    Fax: (32-2) 230 83 22

    REPUBBLICA CECA

    Ministerstvo průmyslu a obchodu

    Licenční správa

    Na Františku 32

    110 15 Praha 1

    Tel.: (420-2) 24 06 27 20

    Fax: (420-2) 24 22 18 11

    Ministerstvo zahraničních věcí

    Odbor Společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU

    Loretánské nám. 5

    118 00 Praha 1

    Tel.: (420) 2 2418 2987

    Fax: (420) 2 2418 4080

    DANIMARCA

    Erhvervs- og Byggestyrelsen

    Langelinie Allé 17

    DK-2100 København Ø

    Tel.: (45) 35 46 62 81

    Fax: (45) 35 46 62 03

    Udenrigsministeriet

    Asiatisk Plads 2

    DK-1448 København K

    Tel.: (45) 33 92 00 00

    Fax: (45) 32 54 05 33

    Justitsministeriet

    Slotholmsgade 10

    DK-1216 København K

    Tel.: (45) 33 92 33 40

    Fax: (45) 33 93 35 10

    GERMANIA

    Per i finanziamenti e l'assistenza finanziaria:

    Deutsche Bundesbank

    Servicezentrum Finanzsanktionen

    Postfach

    D-80281 München

    Tel.: (49) 89 28 89 38 00

    Fax: (49) 89 35 01 63 38 00

    Per l'assistenza tecnica:

    Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)

    Frankfurter Straße 29-35

    D-65760 Eschborn

    Tel.: (49) 61 96 908-0

    Fax: (49) 61 96 908-800

    ESTONIA

    Eesti Välisministeerium

    Islandi väljak 1

    15049 Tallinn

    Tel.: (372) 6317 100

    Fax: (372) 6317 199

    GRECIA

    Ministry of Economy and Finance

    General Directorate for Policy Planning and Management

    Indirizzo: Kornaroy Str., 105 63 Athens

    Tel.: (30) 210 3286401-3

    Fax: (30) 210 3286404

    Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

    Γενική Δ/νση Σχεδιασμού και Διαχείρισης Πολιτικής

    Δ/νση : Κορνάρου 1, Τ.Κ. 101 80

    Αθήνα - Ελλάς

    Tel.: (30) 210 3286401-3

    Fax: (30) 210 3286404

    SPAGNA

    Secretaría General de Comercio Exterior

    Paseo de la Castellana, 162

    E-28046 Madrid

    Tel.: (34) 913 49 38 60

    Fax: (34) 914 57 28 63

    FRANCIA

    Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

    Direction générale des douanes et des droits indirects

    Cellule embargo — Bureau E2

    Tel.: (33) 1 44 74 48 93

    Fax: (33) 1 44 74 48 97

    Direction générale du Trésor et de la politique économique

    Service des affaires multilatérales et du développement

    Sous-direction Politique commerciale et investissements

    Service Investissements et propriété intellectuelle

    139, rue du Bercy

    75572 Paris Cedex 12

    Tel.: (33) 1 44 87 72 85

    Fax: (33) 1 53 18 96 55

    Ministère des affaires étrangères

    Direction générale des affaires politiques et de sécurité

    Direction des Nations Unies et des organisations internationales

    Sous-direction des affaires politiques

    Tel.: (33) 1 43 17 59 68

    Fax: (33) 1 43 17 46 91

    Service de la politique étrangère et de sécurité commune

    Tel.: (33) 1 43 17 45 16

    Fax: (33) 1 43 17 45 84

    IRLANDA

    United Nations Section

    Department of Foreign Affairs,

    Iveagh House

    79-80 Saint Stephen's Green

    Dublin 2

    Tel.: (353) 1 478 0822

    Fax: (353) 1 408 2165

    Central Bank and Financial Services Authority of Ireland

    Financial Markets Department

    Dame Street

    Dublin 2

    Tel.: (353) 1 671 6666

    Fax: (353) 1 679 8882

    ITALIA

    Ministero degli Affari Esteri

    Piazzale della Farnesina 1, I-00194 Roma

    D.G.A.S. — Ufficio I

    Tel.: (39) 06 3691 7334

    Fax: (39) 06 3691 5446

    U.A.M.A.

    Tel.: (39) 06 3691 3605

    Fax: (39) 06 3691 8815

    CYPRO

    Ministry of Commerce, Industry and Tourism

    6 Andrea Araouzou

    1421 Nicosia

    Tel.: (357) 22 86 71 00

    Fax: (357) 22 31 60 71

    Central Bank of Cyprus

    80 Kennedy Avenue

    1076 Nicosia

    Tel.: (357) 22 71 41 00

    Fax: (357) 22 37 81 53

    Ministry of Finance (Department of Customs)

    M. Karaoli

    1096 Nicosia

    Tel.: (357) 22 60 11 06

    Fax: (357) 22 60 27 41/47

    LETTONIA

    Latvijas Republikas Ārlietu ministrija

    Brīvības iela 36

    Rīga LV 1395

    Tel.: (371) 7016 201

    Fax: (371) 7828 121

    LITUANIA

    Ministry of Foreign Affairs

    Security Policy Department

    J.Tumo-Vaizganto 2

    2600 Vilnius

    Tel.: (370) 5 2362516

    Fax: (370) 5 2313090

    LUSSEMBURGO

    Ministère de l'économie et du commerce extérieur

    Office des licences

    B.P. 113

    L-2011 Luxembourg

    Tel.: (352) 478 23 70

    Fax: (352) 46 61 38

    mail: office.licences@mae.etat.lu

    Ministère des affaires étrangères et de l’immigration

    Direction des affaires politiques

    5, rue Notre-Dame

    L-2240 Luxembourg

    Tel.: (352) 478 2421

    Fax: (352) 22 19 89

    UNGHERIA

    Ministry of Economic Affairs and Transport — Hungarian Licencing and Administrative Office

    Margit krt. 85.

    H-1024 Budapest

    Hungary

    Postbox: 1537 Pf.: 345

    Tel.: (36-1) 336 7300

    Gazdasági és Közlekedési Minisztérium — Engedélyezési és Közigazgatási Hivatal

    Margit krt. 85.

    H-1024 Budapest

    Magyarország

    Postafiók: 1537 Pf.: 345

    Tel.: (36-1) 336 7300

    MALTA

    Bord ta' Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet

    Direttorat ta' l-Affarijiet Multilaterali

    Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin

    Palazzo Parisio

    Triq il-Merkanti

    Valletta CMR 02

    Tel.: (356) 21 24 28 53

    Fax: (356) 21 25 15 20

    PAESI BASSI

    Ministerie van Economische Zaken

    De Belastingdienst/Douane Noord

    Postbus 40200

    8004 DE Zwolle

    AUSTRIA

    Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

    Abteilung C2/2 (Ausfuhrkontrolle)

    Stubenring 1

    A-1010 Wien

    Tel.: (43-1) 711 00-0

    Fax: (43-1) 711 00-8386

    POLONIA

    Autorità di coordinamento:

    Ministry of Foreign Affairs

    Department of Law and Treaties

    Al. J. Ch. Szucha 23

    00-580 Warsaw

    Poland

    Tel.: (48 22) 523 9427 or 9348

    Fax: (48 22) 523 8329

    Autorità preposte alla cooperazione:

    Ministry of Defence

    Department of Defence Policy

    Al. Niepodległości 218

    00-911 Warsaw

    Poland

    Tel.: (48 22) 687 49 17

    Fax: (48 22) 682 621 80

    Ministry of Economy and Labour

    Department of Export Control

    Plac Trzech Krzyży 3/5

    00-507 Warsaw

    Poland

    Tel.: (48 22) 693 51 71

    Fax: (48 22) 693 40 33

    PORTOGALLO

    Ministério dos Negócios Estrangeiros

    Direcção-Geral dos Assuntos Multilaterais

    Largo do Rilvas

    P-1350-179 Lisboa

    Tel.: (351) 21 394 60 72

    Fax: (351) 21 394 60 73

    Ministério das Finanças

    Direcção-Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais

    Avenida Infante D. Henrique, n.o 1, C 2.o

    P-1100 Lisboa

    Tel.: (351) 21 882 32 32 40/47

    Fax: (351) 21 882 32 49

    SLOVENIA

    Ministry of Foreign Affairs

    Prešernova 25

    SI-1000 Ljubljana

    Tel.: (386-1) 4782000

    Fax: (386-1) 4782341

    Ministry of the Economy

    Kotnikova 5

    SI-1000 Ljubljana

    Tel.: (386-1) 4783311

    Fax: (386-1) 4331031

    Ministry of Defence

    Kardeljeva pl. 25

    SI-1000 Ljubljana

    Tel.: (386-1) 4712211

    Fax: (386-1) 4318164

    SLOVACCHIA

    Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

    Mierová 19

    827 15 Bratislava 212

    Tel.: (421-2) 4854 1111

    Fax: (421-2) 4333 7827

    Ministerstvo financií Slovenskej republiky

    Štefanovičova 5

    P. O. BOX 82

    817 82 BRATISLAVA

    Tel.: (421-2) 5958 1111

    Fax: (421-2) 5249 8042

    FINLANDIA

    Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet

    PL/PB 176

    FIN-00161 Helsinki/Helsingfors

    Tel.: (358-9) 16 00 5

    Fax: (358-9) 16 05 57 07

    Puolustusministeriö/Försvarsministeriet

    Eteläinen Makasiinikatu 8/Södra Magasinsgatan 8

    FIN-00131 Helsinki/Helsingfors

    PL/PB 31

    Tel.: (358-9) 16 08 81 28

    Fax: (358-9) 16 08 81 11

    SVEZIA

    Inspektionen för strategiska produkter (ISP)

    Box 70 252

    107 22 Stockholm

    Tel.: (46-8) 406 31 00

    Fax: (46-8) 20 31 00

    REGNO UNITO

    Sanctions Licensing Unit

    Export Control Organisation

    Department of Trade and Industry

    4 Abbey Orchard Street

    London SW1P 2HT

    Tel.: (44) 20 7215 0594

    Fax: (44) 20 7215 0593

    COMUNITÀ EUROPEA

    Commissione delle Comunità europee

    Direzione generale Relazioni esterne

    Direzione PESC

    Unità A.2: Questioni giuridiche e istituzionali per le relazioni esterne - Sanzioni

    CHAR 12/163

    B-1049 Bruxelles/Brussel

    Tel.: (32-2) 296 25 56

    Fax: (32-2) 296 75 63


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