Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0124

    Regolamento (CE) n. 124/2005 della Commissione, del 27 gennaio 2005, relativo al rilascio di titoli di importazione di riso per le domande presentate in applicazione del regolamento (CE) n. 327/98 nei primi dieci giorni lavorativi del mese di gennaio 2005

    GU L 25 del 28.1.2005, p. 6–7 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/124/oj

    28.1.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 25/6


    REGOLAMENTO (CE) N. 124/2005 DELLA COMMISSIONE

    del 27 gennaio 2005

    relativo al rilascio di titoli di importazione di riso per le domande presentate in applicazione del regolamento (CE) n. 327/98 nei primi dieci giorni lavorativi del mese di gennaio 2005

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT (1),

    vista la decisione 96/317/CE del Consiglio, del 13 maggio 1996, relativa all'attuazione dei risultati delle consultazioni con la Thailandia a norma dell'articolo XXIII del GATT (2),

    visto il regolamento (CE) n. 327/98 della Commissione, del 10 febbraio 1998, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari per l'importazione di riso e di rotture di riso (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2458/2001, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1.   Per le domande di titoli di importazione di riso presentate nei primi dieci giorni lavorativi del mese di gennaio 2005 in virtù del regolamento (CE) n. 327/98 e comunicate alla Commissione, i titoli sono rilasciati per le quantità indicate nelle domande, previa applicazione di eventuali percentuali di riduzione fissate nell'allegato del presente regolamento.

    2.   Le quantità riportate al lotto seguente sono fissate nell' allegato.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 28 gennaio 2005.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2005.

    Per la Commissione

    J. M. SILVA RODRÍGUEZ

    Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


    (1)  GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1.

    (2)  GU L 122 del 22.5.1996, pag. 15.

    (3)  GU L 37 dell'11.2.1998, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2296/2003 (GU L 340 del 24.12.2003, pag. 35).


    ALLEGATO

    Percentuali di riduzione da applicare alle quantità domandate per il lotto del mese di gennaio 2005 e quantità riportate al lotto successivo:

    a)   riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30

    Origine

    Percentuale di riduzione del lotto di gennaio 2005

    Quantità riportata al lotto del mese di aprile 2005 (t)

    Stati Uniti d'America

    0 (1)

    3 469

    Thailandia

    0 (1)

    6 937,826

    Australia

    Altre origini


    b)   riso semigreggio del codice NC 1006 20

    Origine

    Percentuale di riduzione del lotto di gennaio 2005

    Quantità riportata al lotto del mese di aprile 2005 (t)

    Stati Uniti d'America

    0 (1)

    1 911

    Thailandia

    Australia

    0 (1)

    2 608

    Altre origini


    c)   rotture di riso del codice NC 1006 40 00

    Origine

    Percentuale di riduzione del lotto di gennaio 2005

    Quantità riportata al lotto del mese di luglio 2005 (t)

    Thailandia

    0 (1)

    20 278,60

    Australia

    0 (1)

    6 456

    Guyana

    0 (1)

    4 251

    Stati Uniti d'America

    97,7778 (1)

    Altre origini

    0 (1)

    3 851


    (1)  Rilascio per la quantità indicata nella domanda.


    Top