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Document 32005R0012
Commission Regulation (EC) No 12/2005 of 6 January 2005 amending Regulations (EC) No 809/2003 and (EC) No 810/2003 as regards the extension of the validity of the transitional measures for composting and biogas plants under Regulation (EC) No 1774/2002 of the European Parliament and of the CouncilText with EEA relevance
Regolamento (CE) n. 12/2005 della Commissione, del 6 gennaio 2005, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 809/2003 e (CE) n. 810/2003 relativamente alla proroga delle misure transitorie, ai sensi del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernenti gli impianti di compostaggio e di produzione di biogasTesto rilevante ai fini del SEE
Regolamento (CE) n. 12/2005 della Commissione, del 6 gennaio 2005, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 809/2003 e (CE) n. 810/2003 relativamente alla proroga delle misure transitorie, ai sensi del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernenti gli impianti di compostaggio e di produzione di biogasTesto rilevante ai fini del SEE
GU L 5 del 7.1.2005, pp. 3–4
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 275M del 6.10.2006, pp. 1–2
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2005
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7.1.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 5/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 12/2005 DELLA COMMISSIONE
del 6 gennaio 2005
recante modifica dei regolamenti (CE) n. 809/2003 e (CE) n. 810/2003 relativamente alla proroga delle misure transitorie, ai sensi del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernenti gli impianti di compostaggio e di produzione di biogas
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (1), e in particolare il suo articolo 32, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 1774/2002 stabilisce le norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano. A motivo della natura severa di tali norme, sono state previste misure transitorie. |
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(2) |
Il regolamento (CE) n. 809/2003 della Commissione, del 12 maggio 2003, relativo a misure transitorie, ai sensi del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernenti le norme sulla trasformazione dei materiali di categoria 3 e dello stallatico utilizzati negli impianti di compostaggio (2), accorda all’industria fino al 31 dicembre 2004 per adeguarsi e mettere a punto norme alternative di trasformazione dei materiali di categoria 3 e dello stallatico utilizzati negli impianti di compostaggio. |
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(3) |
Il regolamento (CE) n. 810/2003 della Commissione, del 12 maggio 2003, recante misure transitorie a norma del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, relative alle norme di trasformazione dei materiali di categoria 3 e dello stallatico utilizzati in impianti di produzione di biogas (3), accorda all’industria fino al 31 dicembre 2004 per adeguarsi e mettere a punto norme alternative di trasformazione dei materiali di categoria 3 e dello stallatico utilizzati negli impianti di produzione di biogas. |
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(4) |
La Commissione ha richiesto il parere dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) per consentire la fissazione di norme alternative di trasformazione per impianti di compostaggio e di produzione di biogas. L’EFSA dovrebbe emettere il suo parere per la fine del 2004. In attesa del parere dell’EFSA, gli Stati membri e gli operatori del settore hanno chiesto alla Commissione di prolungare la validità delle misure transitorie previste dai regolamenti (CE) n. 809/2003 e (CE) n. 810/2003 per evitare perturbazioni del mercato. |
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(5) |
Occorre, pertanto, prolungare ulteriormente la validità delle misure transitorie previste dai regolamenti (CE) n. 809/2003 e (CE) n. 810/2003, affinchè gli Stati membri possano autorizzare gli operatori del settore a continuare ad applicare le norme nazionali in materia trasformazione dei materiali di categoria 3 e dello stallatico utilizzati negli impianti di compostaggio e di produzione di biogas. |
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(6) |
Le disposizioni previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e per la salute degli animali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All’articolo 1, paragrafo 1, all’articolo 3, paragrafo 2, e all’articolo 4, del regolamento (CE) n. 809/2003, la data «31 dicembre 2004» è sostituita dalla data «31 dicembre 2005».
Articolo 2
All’articolo 1, paragrafo 1, all’articolo 3, paragrafo 2, e all’articolo 4, del regolamento (CE) n. 810/2003, la data «31 dicembre 2004» è sostituita dalla data «31 dicembre 2005».
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 gennaio 2005.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 668/2004 della Commissione (GU L 112 del 19.4.2004, pag. 1).