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Document 32005L0079

    Direttiva 2005/79/CE della Commissione, del 18 novembre 2005, che modifica la direttiva 2002/72/CE relativa ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 302 del 19.11.2005, p. 35–45 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 321M del 21.11.2006, p. 163–173 (MT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2011; abrog. impl. da 32011R0010

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2005/79/oj

    19.11.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 302/35


    DIRETTIVA 2005/79/CE DELLA COMMISSIONE

    del 18 novembre 2005

    che modifica la direttiva 2002/72/CE relativa ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 2,

    dopo avere consultato l’Autorità europea per la sicurezza alimentare,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La direttiva 2002/72/CE della Commissione (2) fissa una lista di monomeri e di altre sostanze di partenza che possono essere usate per fabbricare materiali e oggetti di plastica. In base a nuove informazioni sulla valutazione del rischio di tali sostanze, nella lista comunitaria delle sostanze permesse in tale direttiva vengono inclusi alcuni monomeri ammessi provvisoriamente a livello nazionale così come nuovi monomeri.

    (2)

    La direttiva 2002/72/CE contiene inoltre un elenco incompleto di additivi che possono essere usati per fabbricare materiali e oggetti di plastica. L’elenco andrà modificato in modo da includere altri additivi valutati dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità»).

    (3)

    Per alcune sostanze dovranno essere modificate, sulla base di nuove informazioni disponibili, le restrizioni già fissate a livello comunitario. L’Autorità raccomanda in particolare di abbassare il limite di migrazione specifica (LMS) dell’olio di soia epossidato (ESBO) nelle guarnizioni in PVC che contengono tale sostanza, usate per sigillare vasetti in vetro contenenti alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento, alimenti a base di cereali e alimenti per l’infanzia destinati a lattanti e a bambini. L’Autorità nota infatti che l’esposizione dei bambini piccoli che mangiano regolarmente tali alimenti può superare la TDI. L’LMS per l’ESBO è stato perciò diminuito in queste particolari applicazioni da 60 a 30 mg/kg di alimento o di simulante alimentare, mentre resta invariato in tutte le altre applicazioni.

    (4)

    Sarà introdotto un periodo transitorio per guarnizioni in PVC contenenti ESBO, usate per sigillare vasetti di vetro, che sono posti in contatto con alimenti, entro il 19 novembre 2006.

    (5)

    La direttiva 2002/72/CE va perciò modificata di conseguenza.

    (6)

    Le misure previste nella presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA APPROVATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    Gli allegati II, III, V e VI della direttiva 2002/72/CE sono modificati in accordo con gli allegati da I a IV della presente direttiva.

    Articolo 2

    Le guarnizioni in PVC contenenti olio di soia epossidato, con il numero di riferimento 88640 nella sezione A dell’allegato III alla direttiva 2002/72/CE, usate per sigillare vasetti di vetro contenenti alimenti per lattanti e di proseguimento, definiti dalla direttiva 91/321/CEE della Commissione (3) o contenenti alimenti a base di cereali e alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, definiti dalla direttiva 96/5/CE della Commissione (4), riempiti prima del 19 novembre 2006, che rispettano restrizioni e/o specifiche di cui alla sezione A dell’allegato III della direttiva 2002/72/CE, modificata dalla direttiva 2004/19/CE, possono continuare a essere commercializzate se sui materiali e sugli oggetti compare la data di riempimento.

    La data di riempimento può essere sostituita da altra indicazione che permetta comunque di identificare la data di riempimento. Su richiesta, la data di riempimento va messa a disposizione delle autorità competenti e di chiunque sia preposto al controllo del rispetto delle prescrizioni della presente direttiva.

    Il primo e secondo comma non ostano alle prescrizioni della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

    Articolo 3

    1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 19 novembre 2006. Essi inviano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni insieme a una tabella di correlazione tra esse e la presente direttiva.

    Essi devono applicare tali disposizioni in modo da:

    a)

    permettere il commercio e l’uso di materiali e di oggetti di plastica destinati a venire in contatto con alimenti che siano conformi alla presente direttiva, dal 19 novembre 2006;

    b)

    vietare la fabbricazione e l’importazione nella Comunità di materiali e oggetti di plastica destinati a venire in contatto con alimenti che non siano conformi alla presente direttiva, dal 19 novembre 2007.

    Quando gli Stati membri adottano dette disposizioni, esse contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

    2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel campo disciplinato dalla presente direttiva.

    Articolo 4

    La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Articolo 5

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2005.

    Per la Commissione

    Markos KYPRIANOU

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4.

    (2)  GU L 220 del 15.8.2002, pag. 18. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/19/CE (GU L 71 del 10.3.2004, pag. 8).

    (3)  GU L 175 del 4.7.1991, pag. 35. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/14/CE (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 37).

    (4)  GU L 49 del 28.2.1996, pag. 17. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/13/CE (GU L 41 del 14.2.2003, pag. 33).

    (5)  GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/89/CE (GU L 308 del 25.11.2003, pag. 15).


    ALLEGATO I

    L’allegato II alla direttiva 2002/72/CE è modificato come segue:

    1)

    Il punto 2 dell’introduzione generale è sostituito dal testo che segue:

    «2.

    Le seguenti sostanze non sono incluse anche se sono usate intenzionalmente e sono autorizzate:

    a)

    sali (inclusi sali doppi e sali acidi) di alluminio, ammonio, calcio, ferro, magnesio, potassio e sodio di acidi, fenoli o alcoli autorizzati. Tuttavia, nomi contenenti i termini «… acido/i, sali,» compaiono nelle liste se non è/sono menzionato/i il/i corrispondente/i acido/i libero/i;

    b)

    sali (inclusi sali doppi e sali acidi) di zinco di acidi, fenoli o alcoli autorizzati. A questi sali si applica un LMS di gruppo = 25 mg/kg (espresso come Zn). La stessa restrizione dello Zn si applica a:

    i)

    sostanze il cui nome contiene i termini «… acido/i, sali,» che compaiono nelle liste, se non è/sono menzionato/i il/gli acido/i libero/i corrispondente/i;

    ii)

    sostanze citate nella nota 38 dell’allegato VI.»

    2)

    La sezione A viene modificata nel modo che segue:

    a)

    nella tabella sono inserite in ordine numerico le seguenti righe:

    N. Rif.

    N. CAS

    Denominazione

    Restrizioni e/o specifiche

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    «11005

    012542-30-2

    Acrilato di diciclopentenile

    QMA = 0,05 mg/6 dm2

    11500

    000103-11-7

    Acrilato di 2-etilesile

    LMS = 0,05 mg/kg

    12786

    000919-30-2

    3-amminopropiltrietossisilano

    Contenuto residuo estraibile di 3-amminopropiltrietossisilano inferiore a 3 mg/kg di materiale di filler. Da utilizzare solo per il trattamento di superficie reattiva di filler inorganici

    13317

    132459-54-2

    N,N′-bis[4-(etossicarbonil)fenil]-1,4,5,8-naftalenetetracarbossidiimmide

    LMS = 0,05 mg/kg. Purezza > 98,1 % (p/p). Da usare solo come co-monomero (4 % massimo) per poliesteri (PET, PBT)

    14260

    000502-44-3

    Caprolattone

    LMS = 0,05 mg/kg (espresso come somma di caprolattone e di acido 6-idrossiesanoico)

    16955

    000096-49-1

    Carbonato di etilene

    Contenuto residuo = 5 mg/kg di idrogel usato nella proporzione di 10 g di idrogel per 1 kg di alimento. L’idrolizzato contiene glicole etilenico avente LMS = 30 mg/kg

    21370

    010595-80-9

    Metacrilato di 2-sulfoetile

    QMA = ND (LD = 0,02 mg/6 dm2)

    22210

    000098-83-9

    Alfa-metilstirene

    LMS = 0,05 mg/kg

    22932

    001187-93-5

    Perfluorometil per fluorovinil etere

    LMS = 0,05 mg/kg. Da utilizzare solo per rivestimenti antiaderenti

    24903

    068425-17-2

    Sciroppi da amido idrolizzato, idrogenati

    In conformità con le specifiche dell’allegato V

    25540

    000528-44-9

    Acido trimellitico

    LMS(T) = 5 mg/kg (35)

    25550

    000552-30-7

    Anidride trimellitica

    LMS(T) = 5 mg/kg (35) (espresso in acido trimellitico)»

    b)

    nelle seguenti righe, il contenuto delle colonne «N. CAS» o «Restrizioni e/o specifiche» è sostituito da quanto segue:

    N. Rif.

    N. CAS

    Denominazione

    Restrizioni e/o specifiche

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    «10690

    000079-10-7

    Acido acrilico

    LMS(T) = 6 mg/kg (36)

    10750

    002495-35-4

    Acrilato di benzile

    LMS(T) = 6 mg/kg (36)

    10780

    000141-32-2

    Acrilato di n-butile

    LMS(T) = 6 mg/kg (36)

    10810

    002998-08-5

    Acrilato di sec-butile

    LMS(T) = 6 mg/kg (36)

    10840

    001663-39-4

    Acrilato di terz-butile

    LMS(T) = 6 mg/kg (36)

    11470

    000140-88-5

    Acrilato di etile

    LMS(T) = 6 mg/kg (36)

    11590

    000106-63-8

    Isobutile acrilato

    LMS(T) = 6 mg/kg (36)

    11680

    000689-12-3

    Acrilato di isopropile

    LMS(T) = 6 mg/kg (36)

    11710

    000096-33-3

    Acrilato di metile

    LMS(T) = 6 mg/kg (36)

    11830

    000818-61-1

    Acrilato di 2-idrossietile

    LMS(T) = 6 mg/kg (36)

    11890

    002499-59-4

    Acrilato di n-ottile

    LMS(T) = 6 mg/kg (36)

    11980

    000925-60-0

    Acrilato di propile

    LMS(T) = 6 mg/kg (36)

    13720

    000110-63-4

    Butan-1,4-diolo

    LMS(T) = 5 mg/kg (24)

    20020

    000079-41-4

    Acido metacrilico

    LMS(T) = 6 mg/kg (37)

    20080

    002495-37-6

    Metacrilato di benzile

    LMS(T) = 6 mg/kg (37)

    20110

    000097-88-1

    Metacrilato di n-butile

    LMS(T) = 6 mg/kg (37)

    20140

    002998-18-7

    Metacrilato di sec-butile

    LMS(T) = 6 mg/kg (37)

    20170

    000585-07-9

    Metacrilato di terz-butile

    LMS(T) = 6 mg/kg (37)

    20890

    000097-63-2

    Metacrilato di etile

    LMS(T) = 6 mg/kg (37)

    21010

    000097-86-9

    Metacrilato di isobutile

    LMS(T) = 6 mg/kg (37)

    21100

    004655-34-9

    Metacrilato di isopropile

    LMS(T) = 6 mg/kg (37)

    21130

    000080-62-6

    Metacrilato di metile

    LMS(T) = 6 mg/kg (37)

    21190

    000868-77-9

    Metacrilato di 2-idrossietile

    LMS(T) = 6 mg/kg (37)

    21280

    002177-70-0

    Metacrilato di fenile

    LMS(T) = 6 mg/kg (37)

    21340

    002210-28-8

    Metacrilato di propile

    LMS(T) = 6 mg/kg (37)

    21460

    000760-93-0

    Anidride metacrilica

    LMS(T) = 6 mg/kg (37)

    24190

    008050-09-7

    Colofonia

    Cfr. “Colofonia” (N. Rif. 24100)»

    c)

    la riga seguente viene eliminata:

    N. Rif.

    N. CAS

    Denominazione

    Restrizioni e/o specifiche

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    «11000

    050976-02-8

    Acrilato di diciclopentadienile

    QMA = 0,05 mg/6 dm2»

    3)

    Nella sezione B vengono eliminate le seguenti righe:

    N. Rif.

    N. CAS

    Denominazione

    Restrizioni e/o specifiche

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    «11500

    000103-11-7

    2-etilesil acrilato

     

    14260

    000502-44-3

    Caprolattone

     

    21370

    010595-80-9

    Metacrilato di 2-solfoetile

     

    22210

    000098-83-9

    alfa Metilstirene

     

    25540

    000528-44-9

    Acido trimellitico

    QM(T) = 5 mg/kg di PF

    25550

    000552-30-7

    Anidride trimellitica

    QM(T) = 5 mg/kg di PF (espresso come acido trimellitico)»


    ALLEGATO II

    L’allegato III alla direttiva 2002/72/CE è modificato come segue:

    1)

    Il punto 2 è sostituito da quanto segue:

    «2)

    Le seguenti sostanze non sono incluse anche se sono usate intenzionalmente e sono autorizzate:

    a)

    sali (inclusi sali doppi e sali acidi) di alluminio, ammonio, calcio, ferro, magnesio, potassio e sodio di acidi, fenoli o alcoli autorizzati. Tuttavia, nomi contenenti i termini “… acido/i, sale,” compaiono nella lista se non è/sono menzionato/i il/i corrispondente/i acido/i libero/i;

    b)

    sali (inclusi sali doppi e sali acidi) di zinco di acidi, fenoli o alcool autorizzati. A questi sali si applica un LMS di gruppo = 25 mg/kg (espresso come Zn). La stessa restrizione dello Zn si applica a:

    i)

    sostanze il cui nome contiene i termini “… acido/i, sali,” che compaiono negli elenchi, se non è/sono menzionato/i il/i corrispondente/i acido/i libero/i;

    ii)

    sostanze citate nella nota 38 dell’allegato VI.»;

    2)

    La sezione A viene modificata nel modo che segue:

    a)

    sono inserite in ordine numerico le seguenti righe:

    N. Rif.

    N. CAS

    Denominazione

    Restrizioni e/o specifiche

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    «30340

    330198-91-9

    Acido 12-(acetossi) stearico, estere 2,3-bis (acetossi) di propile

     

    30401

    Acetilati mono- e digliceridi di acidi grassi

     

    31542

    174254-23-0

    Acido acrilico, metilestere, telomero con 1-dodecanetiolo, C16-C18 esteri alchilici

    QM = 0,5 % (p/p) in PF

    43480

    064365-11-3

    Carbone attivo

    Conformemente alle specifiche dell’allegato V, parte B

    62245

    012751-22-3

    Fosfuro di ferro

    Solo per polimeri e copolimeri del PET

    64990

    025736-61-2

    Copolimero stirene-anidride maleica, sale sodico

    Conformemente alle specifiche dell’allegato V

    66905

    000872-50-4

    N-metilpirrolidone

     

    66930

    068554-70-1

    Metilsilsesquiossano

    Monomero residuo nel metilsilsesquiossano: < 1 mg metiltrimetossisilano/kg di metilsilsesquiossano

    67155

    Miscela di 4-(2-benzossazolil)-4′-(5-metil-2-benzossazolil)stilbene, 4,4′-bis(2-benzossazolil)stilbene e 4,4′-bis(5-methyl-2-benzossazolil)stilbene

    Non più dello 0,05 % p/p (quantità di sostanza usata/quantità della formulazione). Conformemente alle specifiche dell’allegato V

    76415

    019455-79-9

    Acido pimelico, sale di calcio

     

    76815

    Poliestere dell’acido adipico con glicerolo o pentaeritritolo, esteri con acidi grassi C12-C22, pari, lineari.

    Conformemente alle specifiche dell’allegato V

    76845

    031831-53-5

    Poliestere di 1,4 butandiolo con caprolattone

    Conformemente alle specifiche dell’allegato V

    77370

    070142-34-6

    30-dipolidrossistearato di polietileneglicole

     

    79600

    009046-01-9

    Fosfato tridecilico d’etere di polietileneglicole

    LMS = 5 mg/kg. Solo per materiali e oggetti destinati al contatto con alimenti acquosi. Secondo le specifiche dell’allegato V

    80000

    009002-88-4

    Cera di polietilene

     

    81060

    009003-07-0

    Cera di polipropilene»

     

    b)

    nelle righe seguenti, il contenuto delle colonne «Denominazione» e «Restrizioni e/o specifiche» è sostituito da quanto segue:

    N. Rif.

    N. CAS

    Denominazione

    Restrizioni e/o specifiche

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    «30080

    004180-12-5

    Acido acetico, sale di rame

    LMS(T) = 5 mg/kg (7) (espresso come rame)

    35760

    001309-64-4

    Triossido di diantimonio

    LMS = 0,04 mg/kg (39) (espresso come antimonio)

    40580

    000110-63-4

    Butan-1,4-diolo

    LMS(T) = 5 mg/kg (24)

    42320

    007492-68-4

    Acido carbonico, sale di rame

    LMS(T) = 5 mg/kg (7) (espresso come rame)

    45195

    007787-70-4

    Bromuro di rame

    LMS(T) = 5 mg/kg (7) (espresso come rame)

    45200

    001335-23-5

    Ioduro di rame

    LMS(T) = 5 mg/kg (7) (espresso come rame)

    53610

    054453-03-1

    Etilendiammintetraacetato di rame

    LMS(T) = 5 mg/kg (7) (espresso come rame)

    81515

    087189-25-1

    Poli(glicerolato di zinco)

    LMS(T) = 25 mg/kg (38) (come zinco)

    81760

    Polveri, fiocchi e fibre d'ottone, bronzo, rame, acciaio inossidabile, stagno e leghe di rame, stagno e ferro

    LMS(T) = 5 mg/kg (7) (espresso come rame)

    88640

    008013-07-08

    Olio di soia, epossidato

    LMS = 60 mg/kg. Tuttavia, per le guarnizioni in PVC usate per sigillare vasetti di vetro contenenti alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento, definiti dalla direttiva 91/321/CEE della Commissione o contenenti alimenti a base di cereali e alimenti destinati ai lattanti e ai bambini, definiti dalla direttiva 96/5/CE, l’LMS è abbassato a 30 mg/kg

    89200

    007617-31-4

    Acido stearico, sale di rame

    LMS(T) = 5 mg/kg (7) (espresso come rame)

    92030

    010124-44-4

    Acido solforico, sale di rame

    LMS(T) = 5 mg/kg (7) (espresso come rame)

    96190

    020427-58-1

    Idrossido di zinco

    LMS(T) = 25 mg/kg (38) (come zinco)

    96240

    001314-13-2

    Ossido di zinco

    LMS(T) = 25 mg/kg (38) (come zinco)

    96320

    001314-98-3

    Solfuro di zinco

    LMS(T) = 25 mg/kg (38) (come zinco)»

    c)

    vengono eliminate le seguenti righe:

    N. Rif.

    N. CAS

    Denominazione

    Restrizioni e/o specifiche

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    «30400

    Gliceridi acetilati

     

    38320

    005242-49-9

    4-(2-Benzossazolil)-4′-(5-metil-2-benzossazolil)stilbene

    Conformemente alle specifiche dell’allegato V»

    3)

    La sezione B viene modificata come segue:

    a)

    vengono inserite in ordine numerico le righe che seguono:

    N. Rif.

    N. CAS

    Denominazione

    Restrizioni e/o specifiche

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    «31500

    025134-51-4

    Polimero dell’acido 2-propenoico, con 2-etilesile 2-propenoato

    LMS(T) = 6 mg/kg (36) (espresso come acido acrilico) e LMS = 0,05 mg/kg (espresso come acrilato di 2-etilesile)

    38505

    351870-33-2

    Sale disodico, acido-2,3-dicarbossilico di cis-endo-biciclo[2.2.1]eptano

    LMS = 5 mg/kg. Da non utilizzare con polietilene a contatto con alimenti acidi. Purezza ≥ 96 %

    38940

    110675-26-8

    2,4-bis(duodeciltiometil)-6-metilfenolo

    LMS(T) = 5 mg/kg (40)

    49595

    057583-35-4

    Bis(etilesil tioglicolato) di stagno dimetile

    LMS(T) = 0,18 mg/kg (16) (espresso come stagno)

    63940

    008062-15-5

    Acido lignosolfonico

    LMS = 0,24 mg/kg e da utilizzare solo come disperdente per dispersioni di plastica

    66350

    085209-93-4

    Fosfato di 2,2′-metilene-bis(4,6di-terz-butilfenile) di litio

    LMS = 5 mg/kg and LMS(T)= 0,6 (8) (espresso come litio)

    67515

    057583-34-3

    Tris(etilesil tioglicolato) di stagno monometile

    LMS(T) = 0,18 mg/kg (16) (espresso come stagno)

    69160

    014666-94-5

    Acido oleico, sale di cobalto

    LMS(T) = 0,05 mg/kg (14) (espresso come cobalto)

    76681

    Policiclopentadiene, idrogenato

    LMS = 5 mg/kg (1)

    85950

    037296-97-2

    Sale di magnesio-sodio-fluoruro dell’acido silicico

    LMS = 0,15 mg/kg (espresso come fluoruro). Da usare solo in strati di materiali multistrato che non entrano in contatto diretto con alimenti

    95265

    227099-60-7

    1,3,5-tris(4-benzoilfenil)benzene

    LMS = 0,05 mg/kg»

    b)

    nelle righe che seguono, il contenuto delle colonne «Denominazione» e «Restrizioni e/o specifiche» è sostituito da quanto segue:

    N. Rif.

    N. CAS

    Denominazione

    Restrizioni e/o specifiche

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    «40020

    110553-27-0

    2.4-bis(ottiltiometil)-6-metilfenolo

    LMS(T) = 5 mg/kg (40)

    50160

    Bis[n-alchile(C10-C16) tioglicolato] di di-n-ottilstagno)

    LMS(T) = 0,006 mg/kg (17) (espresso come stagno)

    50240

    010039-33-5

    Bis(2-etilesil maleato) di di-n-ottilstagno

    LMS(T) = 0,006 mg/kg (17) (espresso come stagno)

    50320

    015571-58-1

    Bis(2-etilesil tioglicolato) di di-n-ottilstagno

    LMS(T) = 0,006 mg/kg (17) (espresso come stagno)

    50360

    Bis(etil maleato) di di-n-ottilstagno

    LMS(T) = 0,006 mg/kg (17) (espresso come stagno)

    50400

    033568-99-9

    Bis(isoottil maleato) di di-n-ottilstagno

    LMS(T) = 0,006 mg/kg (17) (espresso come stagno)

    50480

    026401-97-8

    Bis(isoottil tioglicolato) di di-n-ottilstagno)

    LMS(T) = 0,006 mg/kg (17) (espresso come stagno)

    50560

    1,4-butanodiol bis(tioglicolato) di di-n-ottilstagno

    LMS(T) = 0,006 mg/kg (17) (espresso come stagno)

    50640

    003648-18-8

    Dilaurato di di-n-ottilstagno

    LMS(T) = 0,006 mg/kg (17) (espresso come stagno)

    50720

    015571-60-5

    Dimaleato di di-n-ottilstagno

    LMS(T) = 0,006 mg/kg (17) (espresso come stagno)

    50800

    Dimaleato di diottilstagno, esterificato

    LMS(T) = 0,006 mg/kg (17) (espresso come stagno)

    50880

    Dimaleato di di-n-ottilstagno, polimeri (n = 2-4)

    LMS(T) = 0,006 mg/kg (17) (espresso come stagno)

    50960

    069226-44-4

    Etilenglicole bis(tioglicolato) di di-n-ottilstagno

    LMS(T) = 0,006 mg/kg (17) (espresso come stagno)

    51040

    015535-79-2

    Tioglicolato di di-n-ottilstagno

    LMS(T) = 0,006 mg/kg (17) (espresso come stagno)

    51120

    Tiobenzoato (2-etilesil tioglicolato) di di-n-ottilstagno

    LMS(T) = 0,006 mg/kg (17) (espresso come stagno)

    67180

    Miscela di (50 % p/p) di ftalato n-decile e n-ottile, di (25 % p/p) ftalato di-n-decile e (25 % p/p) ftalato di-n-ottile

    LMS = 5 mg/kg (1

    c)

    viene eliminata la linea che segue:

    N. Rif

    N. CAS

    Denominazione

    Restrizioni e/o specifiche

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    «76680

    068132-00-3

    Policiclopentadiene, idrogenato

    LMS = 5 mg/kg (1


    ALLEGATO III

    Nella parte B dell’allegato V, sono inserite in ordine numerico le seguenti righe:

    N. Rif.

    ALTRE SPECIFICHE

    «24903

    Sciroppi idrogenati da amido idrolizzato

    In conformità con i criteri di purezza per lo sciroppo di maltitolo E 965 (ii) [direttiva 95/31/CE della Commissione (GU L 178 del 28.7.1995, pag. 1), modificata da ultimo dalla direttiva 2004/46/CE (GU L 114 del 21.4.2004, pag. 15)]

    43480

    Carbone attivo

    Da usare solo nel PET (max.: 10 mg/kg di polimero). Stessi requisiti di purezza del carbone vegetale (E 153) di cui alla direttiva 95/45/CE della Commissione [GU L 226 del 22.9.1995, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/47/CE (GU L 113 del 20.4.2004, pag. 24)], ad eccezione del tenore di ceneri che può essere fino al 10 % (p/p)

    64990

    Copolimero stirene e anidride maleica, sale di sodio

    Frazione PM < 1 000 inferiore allo 0,05 % (p/p)

    67155

    Miscela di 4-(2-benzossazolil)-4'-(5-metil-2-benzossazolil)stilbene, 4,4'-bis(2-benzossazolil)stilbene e 4,4'-bis(5-methyl-2-benzossazolil)stilbene

    Miscela ottenuta dal processo di produzione nella tipica proporzione di (58-62 %):(23-27 %): (13-17 %)

    76845

    Poliestere di Caprolattone con 1,4-butanediolo

    Frazione PM < 1 000 inferiore al 0,05 % (p/p)

    76815

    Poliestere dell’acido adipico con glicerolo o pentaeritritolo, esteri con acidi grassi C12-C22, pari, lineari

    Frazione PM < 1 000 inferiore al 5 % (p/p)

    79600

    Fosfato tridecilico d’etere di polietileneglicole

    Fosfato tridecilico d’etere di polietileneglicole (EO < 11) (estere di mono- e dialchile) con tenore massimo polietileneglicole (EO < 11) trideciletere pari al 10 %»


    ALLEGATO IV

    L’allegato VI è modificato come segue:

    1)

    Le note (8), (14) e (16) sono sostituite dai testi che seguono:

    «(8)

    LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. Rif. 38000, 42400, 64320, 66350, 67896, 73040, 85760, 85840, 85920 e 95725, non deve superare la restrizione indicata.

    (14)

    LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. Rif. 44960, 68078, 69160, 82020 e 89170, non deve superare la restrizione indicata.

    (16)

    LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. Rif. 49595, 49600, 67515, 67520 e 83599 non deve superare la restrizione indicata.»

    2)

    Vengono aggiunte le seguenti note:

    «(35)

    LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. Rif. 25540 e 25550 non deve superare la restrizione indicata.

    (36)

    LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. Rif. 10690, 10750, 10780, 10810, 10840, 11470, 11590, 11680, 11710, 11830, 11890, 11980 e 31500 non deve superare la restrizione indicata.

    (37)

    LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. Rif. 20020, 20080, 20110, 20140, 20170, 20890, 21010, 21100, 21130, 21190, 21280, 21340 e 21460 non deve superare la restrizione indicata.

    (38)

    LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. Rif. 81515, 96190, 96240 e 96320 nonché dei sali (compresi sali doppi e sali acidi) di zinco di acidi, fenoli o alcool autorizzati non deve superare la restrizione indicata. La stessa restrizione dello zinco si applica a sostanze il cui nome contiene i termini “… acido/i, sali,” che compaiono negli elenchi, se non è/sono menzionato/i il/i corrispondente/i acido/i libero/i.

    (39)

    Il limite di migrazione potrebbe essere superato a temperatura molto elevata.

    (40)

    LMS(T) significa in questo caso specifico che la somma della migrazione delle seguenti sostanze, indicate come N. Rif. 38940 e 40020 non deve superare la restrizione indicata.»


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