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Document 32005L0069

    Direttiva 2005/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2005 , che modifica per la ventisettesima volta la direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (idrocarburi policiclici aromatici contenuti negli oli diluenti e negli pneumatici)

    GU L 323 del 9.12.2005, p. 51–54 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2009

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2005/69/oj

    9.12.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 323/51


    DIRETTIVA 2005/69/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del 16 novembre 2005

    che modifica per la ventisettesima volta la direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (idrocarburi policiclici aromatici contenuti negli oli diluenti e negli pneumatici)

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

    deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato (2),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Gli pneumatici vengono fabbricati utilizzando oli diluenti che possono presentare un contenuto variabile di idrocarburi policiclici aromatici (IPA) non aggiunti intenzionalmente. Nel corso del processo di fabbricazione, gli IPA possono essere incorporati nella matrice di gomma e risultare quindi presenti, in quantità variabili, nel prodotto finale.

    (2)

    Il benzo(a)pirene (BaP) può essere un indicatore qualitativo e quantitativo della presenza di IPA. Il BaP e altri IPA sono stati classificati come sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione. Inoltre, a causa della presenza di questi IPA, numerosi oli diluenti sono automaticamente classificati come cancerogeni, mutageni e tossici per la riproduzione.

    (3)

    Il Comitato scientifico della tossicità, dell’ecotossicità e dell’ambiente (CSTEA) ha confermato i risultati scientifici che evidenziano gli effetti negativi sulla salute degli IPA.

    (4)

    Si dovrebbero ridurre per quanto possibile le emissioni nell’ambiente di BaP e di altri IPA. Al fine di conseguire un livello elevato di protezione della salute umana e dell’ambiente e di contribuire alla riduzione delle emissioni totali annue di IPA, come previsto dal protocollo del 1998 sugli inquinanti organici persistenti della convenzione del 1979 sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza, appare quindi necessario limitare l’immissione sul mercato e l’uso di oli diluenti ricchi di IPA e di miscele utilizzate come oli diluenti nella fabbricazione di pneumatici.

    (5)

    La direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (3), dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.

    (6)

    Fatte salve le condizioni previste dalle altre disposizioni legislative europee, la presente direttiva riguarda gli pneumatici per autovetture (4), gli pneumatici per autocarri leggeri e pesanti (5), gli pneumatici di tipo agricolo (6) e quelli per motocicli (7).

    (7)

    Affinché i loro prodotti rispondano ai necessari requisiti in materia di sicurezza e, in particolare, per garantirne un livello elevato di aderenza al suolo bagnato («wet grip»), ai produttori di pneumatici occorre un periodo transitorio durante il quale possano mettere a punto e collaudare nuovi tipi di pneumatici fabbricati senza impiegare oli diluenti altamente aromatici. Secondo le informazioni attualmente disponibili, il processo di sviluppo e collaudo dei nuovi prodotti richiederà un periodo di tempo piuttosto lungo, poiché i produttori dovranno eseguire una notevole serie di prove prima di poter garantire che questi pneumatici presentino il necessario ed elevato livello di «wet grip». Di conseguenza, la presente direttiva dovrebbe applicarsi agli operatori economici a decorrere dal 1o gennaio 2010.

    (8)

    L’adozione di metodi di prova armonizzati relativi al contenuto di IPA presente negli oli diluenti e negli pneumatici è necessaria per l’applicazione della presente direttiva. L’adozione di tali metodi di prova non dovrebbe tuttavia ritardare l’entrata in vigore della direttiva stessa. Il metodo di prova dovrebbe essere messo a punto di preferenza a livello europeo o internazionale, se del caso dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) o dall’Organizzazione internazionale per la normalizzazione (ISO). La Commissione può, se necessario, pubblicare i riferimenti alle pertinenti norme CEN o ISO o definire i suddetti metodi di prova a norma dell’articolo 2 bis della direttiva 76/769/CEE.

    (9)

    La presente direttiva lascia impregiudicata la legislazione comunitaria che stabilisce prescrizioni minime per la protezione dei lavoratori, ad esempio la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (8), e le direttive particolari adottate in forza di quest’ultima, in particolare la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio) (9), e la direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (10).

    (10)

    La presente direttiva non si prefigge di limitare l’immissione sul mercato, quale definita nell’articolo 2, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 67/548/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose (11), degli pneumatici prodotti anteriormente al 1o gennaio 2010 le cui scorte potranno essere liquidate dopo tale data. La data di produzione degli pneumatici può facilmente essere identificata grazie al vigente obbligo di marchiatura della loro «data di fabbricazione» sullo pneumatico come prescritto nella direttiva 92/23/CEE. Tutti gli pneumatici fabbricati dopo il 1o gennaio 2010 dovrebbero essere rigenerati con un nuovo battistrada contenente nuovi oli diluenti a basso tenore di IPA,

    HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    L’allegato I della direttiva 76/769/CEE è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.

    Articolo 2

    Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 29 dicembre 2006. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2010.

    Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

    Articolo 3

    La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell Unione europea.

    Articolo 4

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Strasburgo, addì 16 novembre 2005.

    Per il Parlamento europeo

    Il presidente

    J. BORRELL FONTELLES

    Per il Consiglio

    Il presidente

    Bach of LUTTERWORTH


    (1)  GU C 120 del 20.5.2005, pag. 30.

    (2)  Parere del Parlamento europeo del 9 giugno 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 17 ottobre 2005.

    (3)  GU L 262 del 27.9.1976, pag. 201. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/98/CE della Commissione (GU L 305 dell’1.10.2004, pag. 63).

    (4)  Direttiva 92/23/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, relativa ai pneumatici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché al loro montaggio (GU L 129 del 14.5.1992, pag. 95). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/11/CE della Commissione (GU L 46 del 17.2.2005, pag. 42).

    (5)  Direttiva 92/23/CEE.

    (6)  Regolamento UN/ECE n. 106.

    (7)  Direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote (GU L 226 del 18.8.1997, pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/30/CE della Commissione (GU L 106 del 27.4.2005, pag. 17).

    (8)  GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1. Direttiva modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

    (9)  GU L 158 del 30.4.2004, pag. 50; versione rettificata: GU L 229 del 29.6.2004, pag. 23.

    (10)  GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11. Direttiva modificata dall’atto di adesione del 2003.

    (11)  GU  196 del 16.8.1967, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/73/CE della Commissione (GU L 152 del 30.4.2004, pag. 1); versione rettificata: GU L 216 del 16.6.2004, pag. 3.


    ALLEGATO

    All’allegato I della direttiva 76/769/CEE è aggiunto il punto seguente:

    «50.

    Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)

    1.

    Benzo(a)pirene (BaP)

    n. CAS 50-32-8

    2.

    Benzo(e)pirene (BeP)

    n. CAS 192-97-2

    3.

    Benzo(a)antracene (BaA)

    n. CAS 56-55-3

    4.

    Crisene (CHR)

    n. CAS 218-01-9

    5.

    Benzo(b)fluorantene (BbFA)

    n. CAS 205-99-2

    6.

    Benzo(j)fluorantene (BjFA)

    n. CAS 205-82-3

    7.

    Benzo(k)fluorantene (BkFA)

    n. CAS 207-08-9

    8.

    Dibenzo(a, h)antracene (DBAhA)

    n. CAS 53-70-3

    (1)

    Non possono essere immessi sul mercato e utilizzati per la produzione di pneumatici o parti di pneumatici gli oli diluenti aventi un contenuto:

    di BaP superiore a 1 mg/kg, o

    un contenuto complessivo di tutti gli IPA elencati superiore a 10 mg/kg.

    Si ritiene che tali limiti siano rispettati se l’estratto di policiclici aromatici (PCA) è inferiore al 3 % per massa, secondo la norma dell’Institute of Petroleum IP346: 1998 (Determinazione dei PCA negli oli di base inutilizzati lubrificanti e nelle frazioni di petrolio senza asfaltene-estrazione di dimetile sulfosside), purché il rispetto dei valori limite di BaP e degli elencati IPA, nonché la correlazione dei valori misurati con l’estratto PCA, siano controllati dal fabbricante o dall’importatore ogni 6 mesi o dopo ogni scambio operativo di importanza, optando per il più prossimo.

    (2)

    Inoltre, non possono essere immessi sul mercato gli pneumatici e i battistrada per la rigenerazione fabbricati dopo il 1o gennaio 2010 che contengano oli diluenti in misura superiore ai limiti fissati al paragrafo 1.

    Tali limiti sono considerati rispettati se i composti di gomma vulcanizzata non superano il limite dello 0,35 % di HBay come misurato e calcolato con il metodo ISO 21461 (gomma vulcanizzata-determinazione dell’aromaticità degli oli nei composti di gomma vulcanizzata).

    (3)

    In deroga a quanto sopra stabilito, le disposizioni del paragrafo 2 non si applicano agli pneumatici rigenerati se il loro battistrada non contiene oli diluenti che superino i limiti di cui al paragrafo 1.»


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