This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32005E0080
Council Common Position 2005/80/CFSP of 31 January 2005 extending and amending Common Position 2004/133/CFSP on restrictive measures against extremists in the Former Yugoslav Republic of Macedonia (FYROM)
Posizione comune 2005/80/PESC del Consiglio, del 31 gennaio 2005, che proroga e modifica la posizione comune 2004/133/PESC concernente misure restrittive nei confronti degli estremisti dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia
Posizione comune 2005/80/PESC del Consiglio, del 31 gennaio 2005, che proroga e modifica la posizione comune 2004/133/PESC concernente misure restrittive nei confronti degli estremisti dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia
GU L 29 del 2.2.2005, p. 45–47
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 06/02/2006
2.2.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 29/45 |
POSIZIONE COMUNE 2005/80/PESC DEL CONSIGLIO
del 31 gennaio 2005
che proroga e modifica la posizione comune 2004/133/PESC concernente misure restrittive nei confronti degli estremisti dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 10 febbraio 2004 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2004/133/PESC concernente misure restrittive nei confronti degli estremisti dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia e che abroga la posizione comune 2001/542/PESC (1). |
(2) |
La posizione comune 2004/133/PESC si applica per un periodo di dodici mesi. |
(3) |
A seguito del riesame della posizione comune 2004/133/PESC si considera opportuno prorogarne l'applicazione per un ulteriore periodo di dodici mesi nonché ampliare l'elenco delle persone di cui all'allegato, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:
Articolo 1
La posizione comune 2004/133/PESC è prorogata sino al 9 febbraio 2006.
Articolo 2
L'elenco delle persone di cui all'allegato della posizione comune 2004/133/PESC è sostituito dall'elenco riportato nell'allegato della presente posizione comune.
Articolo 3
La presente posizione comune ha effetto a decorrere dalla data di adozione.
Si applica dal 10 febbraio 2005.
Articolo 4
La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 31 gennaio 2005.
Per il Consiglio
Il presidente
J. ASSELBORN
(1) GU L 39 dell'11.2.2004, pag. 19.
ALLEGATO
«ALLEGATO
Elenco delle persone di cui all'articolo 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|