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Document 32005D0942

    2005/942/CE: Decisione della Commissione, del 21 dicembre 2005 , che autorizza gli Stati membri a prendere decisioni a norma della direttiva 1999/105/CE del Consiglio in merito alle garanzie fornite sui materiali forestali di moltiplicazione prodotti in paesi terzi [notificata con il numero C(2005) 5485]

    GU L 342 del 24.12.2005, p. 92–93 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 349M del 12.12.2006, p. 721–722 (MT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008: This act has been changed. Current consolidated version: 05/07/2007

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/942/oj

    24.12.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 342/92


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 21 dicembre 2005

    che autorizza gli Stati membri a prendere decisioni a norma della direttiva 1999/105/CE del Consiglio in merito alle garanzie fornite sui materiali forestali di moltiplicazione prodotti in paesi terzi

    [notificata con il numero C(2005) 5485]

    (2005/942/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione (1), in particolare l’articolo 19, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma dell’articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 1999/105/CE, il Consiglio stabilisce, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, se i materiali forestali di moltiplicazione prodotti in un paese terzo offrano, quanto alle modalità di ammissione dei relativi materiali di base e alle disposizioni adottate per la loro produzione a fini di commercializzazione, le stesse garanzie dei materiali forestali di moltiplicazione prodotti nella Comunità e rispondenti alle disposizioni della suddetta direttiva.

    (2)

    La Commissione tuttavia non dispone ancora di informazioni sufficienti circa le condizioni in vigore nei paesi terzi per poter adottare le decisioni in questione nei confronti di tali paesi.

    (3)

    Per evitare l’interruzione del flusso di scambi è opportuno autorizzare gli Stati membri a prendere dette decisioni in merito a specifici materiali importati da determinati paesi. Dall’analisi della Commissione risulta che questi materiali offrono garanzie equivalenti a quelle dei materiali forestali di moltiplicazione prodotti nelle Comunità ai sensi della direttiva 1999/105/CE.

    (4)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Gli Stati membri sono autorizzati a decidere nei confronti dei paesi terzi elencati nell’allegato e delle specie, delle categorie e dei tipi di materiali di base ivi menzionati se i materiali forestali di moltiplicazione prodotti in detti paesi offrano, quanto alle modalità di ammissione dei relativi materiali di base e ai provvedimenti adottati per la loro produzione a fini di commercializzazione, le stesse garanzie dei materiali forestali di moltiplicazione prodotti nella Comunità e rispondenti alle disposizioni della direttiva 1999/105/CE.

    I materiali forestali di moltiplicazione importati da detti paesi terzi devono essere corredati di un certificato principale o di un certificato ufficiale rilasciato dal paese di origine e di documenti che contengano i dettagli di tutte le partite da esportare, prodotti dal fornitore nel paese terzo.

    Articolo 2

    Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri in merito a tutte le decisioni prese a norma della presente decisione e su qualsiasi ritiro delle medesime.

    Articolo 3

    L’autorizzazione di cui all’articolo 1 si applica dal 1o gennaio 2006 e scade il 31 dicembre 2008.

    Articolo 4

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2005.

    Per la Commissione

    Markos KYPRIANOU

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 11 del 15.1.2000, pag. 17.


    ALLEGATO

    Paese di origine

    Specie

    Categoria

    Tipo di materiale di base

    Bielorussia

    Picea abies Karst.

    SI

    SS, St

    Canada

    (British Columbia)

    Abies grandis Lindl.

    SI, Q, T

    SS, St, SO, PF

    Picea sitchensis Carr.

    SI, Q

    SS, St, SO

    Pinus contorta Loud.

    SI

    SS, St

    Pseudotsuga menziesii Franco

    SI, Q, T

    SS, St, SO, PF

    Croazia

    (I-1. Podravina, Podunavlje, I-2. Posavina)

    Quercus robur L.

    SI

    SS, St

    Norvegia

    Picea abies Karst

    SI

    SS, St

    Pinus sylvestris L.

    SI

    SS, St

    Quercus petraea Liebl.

    SI

    SS, St

    Quercus robur L.

    SI

    SS, St

    Romania

    Abies alba Mill.

    SI

    SS, St

    Acer platanoides L.

    SI

    SS, St

    Fagus sylvatica L.

    SI

    SS, St

    Larix decidua Mill.

    SI

    SS, St

    Picea abies Karst.

    SI

    SS, St

    Pinus nigra Arnold

    SI

    SS, St

    Prunus avium L.

    SI

    SS, St

    Quercus cerris L.

    SI

    SS, St

    Quercus petraea Liebl.

    SI

    SS, St

    Quercus robur L.

    SI

    SS, St

    Quercus rubra L.

    SI

    SS, St

    Robinia pseudoacacia L.

    SI

    SS, St

    Svizzera

    Fagus sylvatica L.

    SI

    SS, St

    Turchia

    Cedrus libani A. Richard

    SI, SE

    SS, St

    Pinus brutia Ten.

    SI, SE

    SS, St

    Stati Uniti d’America

    (Washington, Oregon, California)

    Abies grandis Lindl.

    SI, Q, T

    SS, St, SO, PF

    Picea sitchensis Carr

    SI

    SS, St

    Pinus contorta Loud

    SI

    SS, St

    Pseudotsuga menziesii Franco

    SI, Q, T

    SS, St, SO, PF

    Legenda:

    Categoria

    Tipo di materiale di base

    SI

    Identificati alla fonte

    SE

    Selezionati

    Q

    Qualificati

    T

    Controllati

    SS

    Fonte di semi

    St

    Soprassuolo

    SO

    Arboreto da seme

    PF

    Genitori


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