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Document 32005D0871

    2005/871/CE: Decisione della Commissione, del 6 dicembre 2005 , che esonera la Danimarca e la Slovenia da alcuni obblighi in merito alla commercializzazione di materiali forestali di moltiplicazione stabiliti dalla direttiva 1999/105/CE del Consiglio [notificata con il numero C(2005) 4727]

    GU L 320 del 8.12.2005, p. 50–51 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 349M del 12.12.2006, p. 657–658 (MT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 09/11/2010; abrogato da 32010D0680 La data di fine validità si basa sulla data di pubblicazione dell'atto abrogativo che ha effetto dalla data in cui viene notificato. L'atto abrogativo è stato notificato ma la data di notifica non è disponibile su EUR-Lex: si utilizza allora la data di pubblicazione.

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/871/oj

    8.12.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 320/50


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 6 dicembre 2005

    che esonera la Danimarca e la Slovenia da alcuni obblighi in merito alla commercializzazione di materiali forestali di moltiplicazione stabiliti dalla direttiva 1999/105/CE del Consiglio

    [notificata con il numero C(2005) 4727]

    (I testi in lingua danese e slovena sono i soli facenti fede)

    (2005/871/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione (1), in particolare l’articolo 20,

    viste le richieste presentate dalla Danimarca e dalla Slovenia,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Conformemente alla direttiva 1999/105/CE, la Commissione può, a talune condizioni, esonerare uno Stato membro dagli obblighi che la direttiva gli impone in merito alla commercializzazione di materiali forestali di moltiplicazione.

    (2)

    La Danimarca e la Slovenia hanno chiesto di essere esonerate dai loro obblighi con riguardo a determinate specie arboree.

    (3)

    Dato che i materiali forestali di moltiplicazione di tali specie non sono normalmente riprodotti o commercializzati sul loro territorio e che la coltivazione di tali specie arboree riveste un’importanza economica minima per questi paesi, la Danimarca e la Slovenia dovrebbero essere esonerate dagli obblighi che la direttiva 1999/105/CE impone loro con riferimento alle specie e ai materiali forestali di moltiplicazione in questione.

    (4)

    Le disposizioni di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La Danimarca e la Slovenia sono esonerate dall’obbligo di applicare la direttiva 1999/105/CE, fatte salve le disposizioni dell’articolo 17, paragrafo 1, con riguardo alle specie elencate nell’allegato alla presente decisione.

    Articolo 2

    Il Regno di Danimarca e la Repubblica di Slovenia sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2005.

    Per la Commissione

    Markos KYPRIANOU

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 11 del 15.1.2000, pag. 17.


    ALLEGATO

    Specie

    Danimarca

    Slovenia

    Abies cephalonica

    ×

     

    Abies pinsapo

    ×

    ×

    Castanea sativa

    ×

     

    Cedrus atlantica

    ×

    ×

    Cedrus libani

    ×

    ×

    Fraxinus angustifolia

    ×

     

    Larix sibirica

    ×

    ×

    Picea sitchensis

     

    ×

    Pinus brutia

    ×

    ×

    Pinus canariensis

    ×

    ×

    Pinus cembra

    ×

     

    Pinus contorta

     

    ×

    Pinus halepensis

    ×

     

    Pinus leucodermis

    ×

    ×

    Pinus pinaster

    ×

     

    Pinus pinea

    ×

     

    Pinus radiata

    ×

    ×

    Quercus cerris

    ×

     

    Quercus ilex

    ×

     

    Quercus pubescens

    ×

     

    Quercus suber

    ×

     


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