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Document 32005D0806

    Decisione 2005/806/PESC del Consiglio, del 21 novembre 2005, che attua l'azione comune 2005/557/PESC concernente l'azione di sostegno civile-militare dell'Unione europea alla missione dell'Unione africana nella regione sudanese del Darfur

    GU L 303 del 22.11.2005, p. 60–60 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 175M del 29.6.2006, p. 60–60 (MT)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/806/oj

    22.11.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 303/60


    DECISIONE 2005/806/PESC DEL CONSIGLIO

    del 21 novembre 2005

    che attua l'azione comune 2005/557/PESC concernente l'azione di sostegno civile-militare dell'Unione europea alla missione dell'Unione africana nella regione sudanese del Darfur

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    vista l'azione comune 2005/557/PESC del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l'azione di sostegno civile-militare dell'Unione europea alla missione dell'Unione africana nella regione sudanese del Darfur (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 1, secondo comma, in combinato disposto con l'articolo 23, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea,

    considerando quando segue:

    (1)

    Il Consiglio ha deciso, in conformità dell'articolo 15 dell'azione comune 2005/557/PESC, di proseguire l'azione di sostegno civile-militare dell'Unione europea alla missione dell'Unione africana nella regione sudanese del Darfur.

    (2)

    Per quanto concerne la componente civile, il Consiglio dovrebbe pertanto decidere l'importo di riferimento per la continuazione dell'azione di sostegno.

    (3)

    L'azione di sostegno dell'UE ad AMIS II sarà condotta nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere gli obiettivi della PESC fissati dall'articolo 11 del trattato,

    DECIDE:

    Articolo 1

    1.   L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa all'attuazione della sezione II dell'azione comune 2005/557/PESC per il periodo dal 29 gennaio al 28 luglio 2006 è di 2 200 000 EUR.

    2.   La spesa finanziata dall'importo di cui al paragrafo 1 è gestita in conformità delle procedure e delle regole della Comunità europea applicabili al bilancio, salvo che gli eventuali prefinanziamenti non restano proprietà della Comunità. I cittadini di paesi terzi possono partecipare alle gare d'appalto.

    Articolo 2

    Il Consiglio valuta entro il 30 giugno 2006 se l'azione di sostegno dell'UE debba proseguire.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

    Le spese sono ammissibili a decorrere dal 29 gennaio 2006.

    Articolo 4

    La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 2005.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    J. STRAW


    (1)  GU L 188 del 20.7.2005, pag. 46.


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