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Document 32005D0799

2005/799/CE: Decisione della Commissione, del 16 novembre 2005, che abroga la decisione 2004/614/CE recante misure protettive relative all’influenza aviaria ad alta patogenicità nella Repubblica sudafricana [notificata con il numero C(2005) 4396] (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 301 del 18.11.2005, p. 20–20 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 349M del 12.12.2006, p. 578–578 (MT)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/799/oj

18.11.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 301/20


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 novembre 2005

che abroga la decisione 2004/614/CE recante misure protettive relative all’influenza aviaria ad alta patogenicità nella Repubblica sudafricana

[notificata con il numero C(2005) 4396]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/799/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (1), in particolare l’articolo 18, paragrafi 6 e 7,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (2), in particolare l’articolo 22, paragrafi 1 e 6,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2004/614/CE della Commissione, del 24 agosto 2004, recante misure protettive relative all’influenza aviaria ad alta patogenicità nella Repubblica sudafricana (3) è stata adottata in risposta all’insorgere di focolai di influenza aviaria nei ratiti in Sudafrica.

(2)

La Repubblica sudafricana si è ora dichiarata libera da influenza aviaria e ha inviato alla Commissione una relazione definitiva sulla situazione zoosanitaria con la richiesta di modificare la decisione 2004/ 614/CE di conseguenza.

(3)

Le informazioni contenute nella relazione definitiva mostrano chiaramente che il focolaio nella Repubblica sudafricana è stato contenuto e la malattia non è più presente nel paese. Le misure di protezione verso la Repubblica sudafricana non sono dunque più necessarie.

(4)

La decisione 2004/614/CE va dunque abrogata.

(5)

I provvedimenti previsti dalla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2004/614/CE è abrogata.

Articolo 2

Gli Stati membri modificano le misure applicate alle importazioni, rendendole conformi alla presente decisione, e danno loro immediata e adeguata pubblicità, di ciò informando senza indugio la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)   GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56. Direttiva modificata dall’atto di adesione del 2003.

(2)   GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9. Direttiva modificata dall’atto di adesione del 2003.

(3)   GU L 275 del 25.8.2004, pag. 20. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/469/CE (GU L 165 del 25.6.2005, pag. 31).


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