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Document 32005D0788

    2005/788/CE: Decisione della Commissione, dell’11 novembre 2005, concernente la non iscrizione del naled nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva [notificata con il numero C(2005) 4351] Testo rilevante ai fini del SEE

    GU L 296 del 12.11.2005, p. 41–41 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 349M del 12.12.2006, p. 574–574 (MT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/788/oj

    12.11.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 296/41


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    dell’11 novembre 2005

    concernente la non iscrizione del naled nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza attiva

    [notificata con il numero C(2005) 4351]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2005/788/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, quarto comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE prevede che uno Stato membro può, durante un periodo di dodici anni a decorrere dalla notifica della direttiva, autorizzare l'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non elencate nell'allegato I della direttiva e che si trovano già sul mercato due anni dopo la data della notifica, in attesa che tali sostanze siano progressivamente esaminate nell'ambito di un programma di lavoro.

    (2)

    I regolamenti della Commissione (CE) n. 451/2000 (2) e (CE) n. 703/2001 (3) stabiliscono le modalità di attuazione della seconda fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE. Per quanto riguarda la sostanza attiva naled, il notificante ha comunicato alla Commissione in data 2 dicembre 2004 di non essere più interessato all’iscrizione della suddetta sostanza nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Di conseguenza la suddetta sostanza attiva non va iscritta nell’allegato e gli Stati membri devono revocare tutte le autorizzazioni relative a prodotti fitosanitari contenenti naled.

    (3)

    Per lo smaltimento, l’immagazzinamento, la commercializzazione e l’utilizzo delle giacenze esistenti va previsto un periodo di moratoria affinché i prodotti possano essere utilizzati entro un ulteriore periodo vegetativo.

    (4)

    Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Il naled non è iscritto come sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

    Articolo 2

    Gli Stati membri provvedono affinché:

    a)

    le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti naled siano revocate entro l’11 maggio 2006;

    b)

    non siano più concesse né rinnovate autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti naled a partire dal 12 novembre 2005.

    Articolo 3

    Il termine concesso dagli Stati membri in conformità dell'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE per lo smaltimento, l’immagazzinamento, la commercializzazione e l’utilizzo delle giacenze esistenti deve essere il più breve possibile e scadere entro l’11 maggio 2007.

    Articolo 4

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, l’11 novembre 2005.

    Per la Commissione

    Markos KYPRIANOU

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1).

    (2)  GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1044/2003 (GU L 151 del 19.6.2003, pag. 32).

    (3)  GU L 98 del 7.4.2001, pag. 6.


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