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Document 32005D0771

    2005/771/CE: Decisione della Commissione, del 3 novembre 2005, che modifica la decisione 93/195/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea [notificata con il numero C(2005) 4186] ( (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 291 del 5.11.2005, p. 38–41 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 349M del 12.12.2006, p. 546–549 (MT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2018; abrog. impl. da 32018R0659

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/771/oj

    5.11.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 291/38


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 3 novembre 2005

    che modifica la decisione 93/195/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea

    [notificata con il numero C(2005) 4186]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2005/771/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (1), in particolare l'articolo 19, punto ii),

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma delle regole generali di cui all’allegato II della decisione 93/195/CEE della Commissione (2) la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea è limitata ai cavalli che abbiano soggiornato per meno di 30 giorni in uno dei paesi terzi elencati nello stesso gruppo dell'allegato I di tale decisione.

    (2)

    I cavalli registrati che partecipano a gare ippiche per i Giochi olimpici, ivi comprese relative gare preliminari di prova, nonché per i Giochi paralimpici saranno sottoposti a controllo veterinario da parte delle competenti autorità del paese terzo ospitante e dell’ente organizzatore, la Federazione internazionale per gli sport equestri (FEI).

    (3)

    Considerato il livello del controllo veterinario e il fatto che i cavalli in questione sono tenuti separati da animali di stato sanitario inferiore, è opportuno estendere il periodo dell’esportazione temporanea a un massimo di 90 giorni e stabilire di conseguenza le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione sanitaria per la reintroduzione di cavalli registrati dopo un'esportazione temporanea al fine di partecipare a gare ippiche per i Giochi olimpici, ivi comprese gare preliminari di prova, nonché per i Giochi paralimpici.

    (4)

    La decisione 93/195/CEE va pertanto modificata di conseguenza.

    (5)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La decisione 93/195/CEE è modificata come segue:

    1)

    nell'articolo 1 è aggiunto il trattino seguente:

    «—

    che hanno partecipato a gare ippiche per i Giochi olimpici, a gare preliminari di prova o ai Giochi paralimpici e possiedono i requisiti precisati nel certificato sanitario riprodotto nell'allegato IX della presente decisione.»;

    2)

    il testo dell'allegato della presente decisione è aggiunto come allegato IX.

    Articolo 2

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 3 novembre 2005.

    Per la Commissione

    Markos KYPRIANOU

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 42. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/68/CE (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 320).

    (2)  GU L 86 del 6.4.1993, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/605/CE (GU L 206 del 9.8.2005, pag. 16).


    ALLEGATO

    «ALLEGATO IX

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