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Document 32005D0771
2005/771/EC: Commission Decision of 3 November 2005 amending Decision 93/195/EEC on animal health conditions and veterinary certification for the re-entry of registered horses for racing, competition and cultural events after temporary export (notified under document number C(2005) 4186) ( (Text with EEA relevance)
2005/771/CE: Decisione della Commissione, del 3 novembre 2005, che modifica la decisione 93/195/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea [notificata con il numero C(2005) 4186] ( (Testo rilevante ai fini del SEE)
2005/771/CE: Decisione della Commissione, del 3 novembre 2005, che modifica la decisione 93/195/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea [notificata con il numero C(2005) 4186] ( (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 291 del 5.11.2005, p. 38–41
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO, HR)
GU L 349M del 12.12.2006, p. 546–549
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2018; abrog. impl. da 32018R0659
5.11.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 291/38 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 3 novembre 2005
che modifica la decisione 93/195/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea
[notificata con il numero C(2005) 4186]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2005/771/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (1), in particolare l'articolo 19, punto ii),
considerando quanto segue:
(1) |
A norma delle regole generali di cui all’allegato II della decisione 93/195/CEE della Commissione (2) la reintroduzione di cavalli registrati per corse, competizioni e manifestazioni culturali dopo un'esportazione temporanea è limitata ai cavalli che abbiano soggiornato per meno di 30 giorni in uno dei paesi terzi elencati nello stesso gruppo dell'allegato I di tale decisione. |
(2) |
I cavalli registrati che partecipano a gare ippiche per i Giochi olimpici, ivi comprese relative gare preliminari di prova, nonché per i Giochi paralimpici saranno sottoposti a controllo veterinario da parte delle competenti autorità del paese terzo ospitante e dell’ente organizzatore, la Federazione internazionale per gli sport equestri (FEI). |
(3) |
Considerato il livello del controllo veterinario e il fatto che i cavalli in questione sono tenuti separati da animali di stato sanitario inferiore, è opportuno estendere il periodo dell’esportazione temporanea a un massimo di 90 giorni e stabilire di conseguenza le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione sanitaria per la reintroduzione di cavalli registrati dopo un'esportazione temporanea al fine di partecipare a gare ippiche per i Giochi olimpici, ivi comprese gare preliminari di prova, nonché per i Giochi paralimpici. |
(4) |
La decisione 93/195/CEE va pertanto modificata di conseguenza. |
(5) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 93/195/CEE è modificata come segue:
1) |
nell'articolo 1 è aggiunto il trattino seguente:
|
2) |
il testo dell'allegato della presente decisione è aggiunto come allegato IX. |
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 3 novembre 2005.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 42. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/68/CE (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 320).
(2) GU L 86 del 6.4.1993, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/605/CE (GU L 206 del 9.8.2005, pag. 16).
ALLEGATO
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