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Document 32005D0713
2005/713/EC: Council Decision of 11 October 2005 authorising the Federal Republic of Germany and the Kingdom of the Netherlands to apply a measure derogating from Article 3 of the Sixth Directive 77/388/EEC on the harmonisation of the laws of the Member States relating to turnover taxes
2005/713/CE: Decisione del Consiglio, dell’11 ottobre 2005, che autorizza la Repubblica federale di Germania e il Regno dei Paesi Bassi ad applicare una misura di deroga all’articolo 3 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari
2005/713/CE: Decisione del Consiglio, dell’11 ottobre 2005, che autorizza la Repubblica federale di Germania e il Regno dei Paesi Bassi ad applicare una misura di deroga all’articolo 3 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari
GU L 271 del 15.10.2005, p. 39–40
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 173M del 27.6.2006, p. 10–11
(MT)
In force
15.10.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 271/39 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
dell’11 ottobre 2005
che autorizza la Repubblica federale di Germania e il Regno dei Paesi Bassi ad applicare una misura di deroga all’articolo 3 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari
(2005/713/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (1), in particolare l’articolo 27, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 27, paragrafo 1, della direttiva 77/388/CEE, il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare ogni Stato membro a introdurre misure particolari di deroga a detta direttiva, allo scopo di semplificare la riscossione dell’imposta. |
(2) |
Con lettere protocollate dal segretariato generale della Commissione rispettivamente in data 14 ottobre e 27 ottobre 2004, la Repubblica federale di Germania e il Regno dei Paesi Bassi hanno chiesto l’autorizzazione a introdurre una misura particolare riguardante la costruzione, la riparazione e la ristrutturazione di un ponte transfrontaliero sul Rodebach tra Selfkant (a nord di Millen, Germania) ed Echt-Susteren (a nord di Sittard, Paesi Bassi). |
(3) |
A norma dell’articolo 27, paragrafo 2, della direttiva 77/388/CEE, la Commissione ha informato gli altri Stati membri, con lettera datata 11 gennaio 2005, della richiesta presentata dalla Repubblica federale di Germania e dal Regno dei Paesi Bassi. Con lettere datate 14 gennaio 2005, essa ha comunicato alla Repubblica federale di Germania e al Regno dei Paesi Bassi di disporre di tutti i dati ritenuti necessari per valutare la richiesta. |
(4) |
La misura particolare consiste nel considerare tutta l’area del cantiere del ponte transfrontaliero e, a costruzione ultimata, il ponte stesso, come territorio tedesco per quel che riguarda le forniture di materiali e le prestazioni di servizi, le acquisizioni intracomunitarie e le importazioni di beni destinati alla costruzione, alla riparazione e alla ristrutturazione del ponte. |
(5) |
In assenza di una misura particolare, per ciascuna fornitura di beni o prestazione di servizi effettuata per la costruzione, la riparazione o la ristrutturazione del ponte in questione occorrerebbe accertare se il luogo dell’imposizione sia la Repubblica federale di Germania o il Regno dei Paesi Bassi, un regime che risulterebbe in pratica molto complicato per gli imprenditori incaricati dei lavori in oggetto. |
(6) |
L’obiettivo della deroga consiste nel semplificare la procedura di riscossione delle imposte relative alla costruzione, alla riparazione o alla ristrutturazione del ponte in oggetto. |
(7) |
La deroga non incide negativamente sulle risorse proprie della Comunità provenienti dall’IVA, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
In deroga all’articolo 3 della direttiva 77/388/CEE, la Repubblica federale di Germania e il Regno dei Paesi Bassi sono autorizzati, per quel che riguarda le forniture di materiali e le prestazioni di servizi, le acquisizioni intracomunitarie e le importazioni di beni destinati alla costruzione, alla riparazione o alla ristrutturazione del ponte sul Rodebach tra Selfkant (a nord di Millen, Germania) ed Echt-Susteren (a nord di Sittard, Paesi Bassi), a considerare tutta l’area del cantiere del ponte transfrontaliero e, a costruzione ultimata, il ponte stesso, come facenti parte del territorio tedesco.
Articolo 2
La Repubblica federale di Germania e il Regno dei Paesi Bassi sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Lussemburgo, addì 11 ottobre 2005.
Per il Consiglio
Il presidente
G. BROWN
(1) GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/66/CE (GU L 168 dell’1.5.2004, pag. 35).