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Document 32005D0580

    2005/580/CE: Decisione della Commissione, del 25 luglio 2005, che vieta la commercializzazione della betaina quale nuovo prodotto o nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2005) 2770]

    GU L 199 del 29.7.2005, p. 89–89 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 349M del 12.12.2006, p. 250–250 (MT)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/580/oj

    29.7.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 199/89


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 25 luglio 2005

    che vieta la commercializzazione della betaina quale nuovo prodotto o nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio

    [notificata con il numero C(2005) 2770]

    (I testi in lingua finlandese e svedese sono i soli facenti fede)

    (2005/580/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (1), in particolare l'articolo 7,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 24 gennaio 2003, la Finnfeeds Finland Ltd ha presentato alle competenti autorità della Finlandia una richiesta relativa alla commercializzazione della betaina quale nuovo prodotto o nuovo ingrediente alimentare.

    (2)

    Il 3 luglio 2003, le autorità finlandesi competenti hanno presentato una relazione di valutazione iniziale.

    (3)

    In tale relazione, le autorità finlandesi competenti concludono che la betaina può essere commercializzata.

    (4)

    Il 18 agosto 2003, la Commissione ha presentato la relazione di valutazione iniziale a tutti gli Stati membri.

    (5)

    Entro il periodo di 60 giorni previsto dall'articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 258/97, sono state formulate obiezioni motivate all'immissione sul mercato della betaina, in conformità a questa disposizione.

    (6)

    Nel suo parere del 22 febbraio 2005 su una richiesta relativa all’uso della betaina quale nuovo prodotto alimentare nell’Unione europea (2), l’Autorità europea per la sicurezza alimentare conclude che la sicurezza della betaina per l’impiego previsto dal richiedente non è stata stabilita.

    (7)

    È opportuno che il prodotto non sia commercializzato nella Comunità, poiché la sua conformità ai criteri di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97 non è stata dimostrata.

    (8)

    I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La betaina non può essere immessa sul mercato comunitario quale nuovo prodotto o nuovo ingrediente alimentare.

    Articolo 2

    La società Finnfeeds Finland Ltd, Sokeritehtaantie 20, FI-02460 Kantvik, è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2005.

    Per la Commissione

    Markos KYPRIANOU

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

    (2)  Il parere è disponibile sul sito web dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), Science, NDA Panel, NDA Opinions.


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