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Document 32005D0526

2005/526/CE: Decisione del Consiglio, del 2 giugno 2005, relativa alla conclusione di un accordo quadro fra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia sui principi generali della partecipazione della Repubblica di Croazia ai programmi comunitari

GU L 192 del 22.7.2005, p. 82–83 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 334M del 12.12.2008, p. 355–359 (MT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/526/oj

Related international agreement

22.7.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 192/82


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 2 giugno 2005

relativa alla conclusione di un accordo quadro fra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia sui principi generali della partecipazione della Repubblica di Croazia ai programmi comunitari

(2005/526/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 13, 71, 80, 95, 127, 137, 149, 150, 151, 152, 153, 157, 166, 175, 280 e 308, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase, paragrafo 3, secondo comma, e paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere conforme del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)

Il Consiglio europeo di Salonicco del giugno 2003 ha approvato l’«Agenda di Salonicco per i Balcani occidentali: verso l’integrazione europea», la quale prevede che i programmi comunitari siano aperti ai paesi del processo di stabilizzazione e associazione secondo i principi stabiliti per la partecipazione dei paesi candidati.Nella comunicazione «Preparare la partecipazione dei paesi dei Balcani occidentali ai programmi e alle agenzie comunitari» la Commissione ha raccomandato di concludere, rispettivamente, con l’Albania, la Bosnia-Erzegovina, la Croazia, l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia e la Serbia e Montenegro un accordo quadro che stabilisca i principi generali della loro partecipazione ai programmi comunitari.Conformemente alle direttive di negoziato adottate dal Consiglio il 29 aprile 2004, la Commissione, a nome della Comunità, ha negoziato con la Repubblica di Croazia un accordo quadro che stabilisce i principi generali della partecipazione della Repubblica di Croazia ai programmi comunitari.Tale accordo è stato firmato a nome della Comunità il 22 novembre 2004 a Bruxelles, con riserva di un’eventuale conclusione a una data successiva.Per quanto riguarda alcuni programmi interessati dall’accordo, il trattato non prevede altri poteri rispetto a quelli indicati all’articolo 308.Le modalità e le condizioni applicabili alla partecipazione della Repubblica di Croazia ai programmi comunitari, segnatamente il contributo finanziario da versare, devono essere determinati dalla Commissione a nome della Comunità. A tale scopo è opportuno che la Commissione sia assistita da un comitato speciale designato dal Consiglio.Ai sensi del regolamento (CEE) n. 3906/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, relativo all’aiuto economico a favore di alcuni paesi dell’Europa centrale e orientale (2), o in applicazione di regolamenti analoghi relativi alla fornitura di assistenza comunitaria esterna a favore della Repubblica di Croazia che potranno essere adottati in futuro, la Repubblica di Croazia può chiedere un’assistenza finanziaria per partecipare ai programmi comunitari.L’accordo quadro sarà aggiunto come protocollo e costituirà parte integrante dell’accordo di stabilizzazione e associazione (ASA) fra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall’altra, entrato in vigore il 1o febbraio 2005.L’applicazione dell’accordo deve essere riesaminata periodicamente.È opportuno approvare il presente accordo,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l’accordo quadro fra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia sui principi generali della partecipazione della Repubblica di Croazia ai programmi comunitari.

Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione (3).

Articolo 2

1.   La Commissione è autorizzata, a nome della Comunità, a stabilire le modalità e le condizioni applicabili alla partecipazione della Repubblica di Croazia a un determinato programma, segnatamente il contributo finanziario da versare. In tale compito la Commissione è assistita da un comitato speciale designato dal Consiglio.

2.   Qualora la Repubblica di Croazia chieda un’assistenza esterna, si applicano le procedure previste dal regolamento (CE) n. 3906/89 e da regolamenti analoghi relativi alla fornitura di assistenza comunitaria esterna a favore della Repubblica di Croazia che potranno essere adottati in futuro.

Articolo 3

Entro tre anni dall’entrata in vigore dell’accordo, e successivamente con frequenza triennale, la Commissione riesamina l’attuazione dell’accordo e presenta al Consiglio una relazione al riguardo, eventualmente corredata di proposte adeguate.

Articolo 4

Il presidente del Consiglio procede, a nome della Comunità, alle notifiche di cui all’articolo 10 dell’accordo.

Fatto a Lussemburgo, addì 2 giugno 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

L. FRIEDEN


(1)  Parere conforme espresso il 10 maggio 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 375 del 23.12.1989, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2257/2004 (GU L 389 del 30.12.2004, pag. 1).

(3)  Cfr. pag. 8 della presente Gazzetta ufficiale.


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