This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32005D0496
2005/496/EC: Commission Decision of 12 July 2005 amending Decision 97/757/EC laying down special conditions governing imports of fishery and aquaculture products originating in Madagascar, as regards the competent authority and the model of health certificate (notified under document number C(2005) 2513) (Text with EEA relevance)
2005/496/CE: Decisione della Commissione, del 12 luglio 2005, recante modifica della decisione 97/757/CE che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari del Madagascar, per quanto concerne l'autorità competente e il modello del certificato sanitario [notificata con il numero C(2005) 2513] (Testo rilevante ai fini del SEE)
2005/496/CE: Decisione della Commissione, del 12 luglio 2005, recante modifica della decisione 97/757/CE che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari del Madagascar, per quanto concerne l'autorità competente e il modello del certificato sanitario [notificata con il numero C(2005) 2513] (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 183 del 14.7.2005, p. 84–87
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO)
GU L 349M del 12.12.2006, p. 207–210
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2007; abrog. impl. da 32006R1664
14.7.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 183/84 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 12 luglio 2005
recante modifica della decisione 97/757/CE che stabilisce le condizioni particolari d'importazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura originari del Madagascar, per quanto concerne l'autorità competente e il modello del certificato sanitario
[notificata con il numero C(2005) 2513]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2005/496/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Secondo quanto stabilito dalla decisione 97/757/CE della Commissione (2), la «Direction des Services vétérinaires (DSV) du Ministère de l'Elevage» è l'autorità competente in Madagascar per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura alle disposizioni della direttiva 91/493/CEE. |
(2) |
A seguito di una ristrutturazione dell'amministrazione malgascia, l'autorità competente è ora la «Direction de la Santé Animale et du Phytosanitaire (DSAPS) du Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche (MAEP)». |
(3) |
Questa nuova autorità è in grado di vigilare efficacemente sull'applicazione della normativa vigente. |
(4) |
La DSAPS ha fornito garanzie ufficiali sul rispetto delle norme relative alla sorveglianza e al controllo sanitario dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura stabilite dalla direttiva 91/493/CEE, nonché sul rispetto di norme igieniche equivalenti a quelle fissate nella stessa direttiva. |
(5) |
Occorre pertanto modificare la decisione 97/757/CE. |
(6) |
È opportuno che la presente decisione venga applicata dal quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, così da disporre del periodo di transizione necessario. |
(7) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 97/757/CE è così modificata:
1) |
L'articolo 1 è sostituito dal seguente: «Articolo 1 La “Direction de la Santé Animale et du Phytosanitaire (DSAPS) du Ministère de l'Agriculture, de l'Elevage et de la Pêche (MAEP)” è l'autorità competente in Madagascar per la verifica e la certificazione della conformità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura alle disposizioni della direttiva 91/493/CEE.» |
2) |
L'articolo 2 è sostituito dal seguente: «Articolo 2 I prodotti della pesca e dell'acquacoltura importati dal Madagascar devono soddisfare le seguenti condizioni:
|
3) |
All'articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. Il certificato reca il nome, la qualifica e la firma del rappresentante della DSAPS-MAEP, nonché il timbro ufficiale del medesimo organismo, il tutto in un colore diverso da quello delle altre diciture che figurano nel certificato.» |
4) |
L'allegato A è sostituito dal testo dell'allegato della presente decisione. |
Articolo 2
La presente decisione si applica dal 28 agosto 2005.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2005.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 268 del 24.9.1991, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).
(2) GU L 307 del 12.11.1997, pag. 33.
ALLEGATO
«ALLEGATO A
CERTIFICATO SANITARIO
relativo ai prodotti della pesca provenienti dal Madagascar e destinati ad essere esportati nella Comunità europea, esclusi i molluschi bivalvi, gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini in qualsiasi forma