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Document 32005D0481

    Decisione 2005/481/PESC del Consiglio, del 13 giugno 2005, relativa alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e l’Ucraina sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate

    GU L 172 del 5.7.2005, p. 83–83 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 164M del 16.6.2006, p. 216–216 (MT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/481/oj

    Related international agreement

    5.7.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 172/83


    DECISIONE 2005/481/PESC DEL CONSIGLIO

    del 13 giugno 2005

    relativa alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e l’Ucraina sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sull’Unione europea, in particolare gli articoli 24 e 38,

    vista la raccomandazione della presidenza,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Nella riunione del 27 e 28 novembre 2003, il Consiglio ha deciso di autorizzare la presidenza, assistita dal segretario generale/alto rappresentante, ad avviare i negoziati con determinati Stati terzi, a norma degli articoli 24 e 38 del trattato sull’Unione europea, per consentire all’Unione europea di stipulare con ciascuno di essi un accordo sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate.

    (2)

    A seguito di tale autorizzazione ad avviare negoziati, la presidenza, assistita dal segretario generale/alto rappresentante, ha negoziato con l’Ucraina un accordo sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate.

    (3)

    L’accordo dovrebbe essere approvato,

    DECIDE:

    Articolo 1

    L’accordo tra l’Unione europea e l’Ucraina sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate è approvato a nome dell’Unione europea.

    Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

    Articolo 2

    Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare l’accordo allo scopo di impegnare l’Unione europea.

    Articolo 3

    La presente decisione ha effetto il giorno dell’adozione.

    Articolo 4

    La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Fatto a Lussemburgo, addì 13 giugno 2005.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    J. ASSELBORN


    TRADUZIONE

    ACCORDO

    tra l’Ucraina e l’Unione europea sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate

    L’UCRAINA,

    da una parte, e

    L’UNIONE EUROPEA, di seguito «UE», rappresentata dalla presidenza del Consiglio dell’Unione europea,

    dall’altra,

    di seguito «le parti»,

    CONSIDERANDO CHE l’Ucraina e l’UE condividono gli obiettivi di rafforzare in tutti i modi la propria sicurezza e di fornire ai propri cittadini un livello elevato di sicurezza nell’ambito di uno spazio di sicurezza;

    CONSIDERANDO CHE l’Ucraina e l’UE convengono che si dovrebbero sviluppare le consultazioni e la cooperazione fra loro su questioni di interesse comune in materia di sicurezza;

    CONSIDERANDO CHE, in questo contesto, esiste pertanto una necessità costante di scambiare informazioni classificate fra l’Ucraina e l’UE;

    RICONOSCENDO CHE una consultazione e una cooperazione piene ed efficaci possono richiedere l’accesso alle informazioni classificate e al materiale dell’Ucraina e dell’UE, nonché lo scambio di informazioni classificate e del relativo materiale fra l’Ucraina e l’UE;

    CONSAPEVOLI CHE tale accesso e lo scambio di informazioni classificate e del relativo materiale richiedono adeguate misure di sicurezza;

    HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

    Articolo 1

    Al fine di soddisfare gli obiettivi di rafforzare in tutti i modi la sicurezza di ciascuna delle parti, il presente accordo si applica alle informazioni o al materiale classificati, in qualsiasi forma, forniti dalle parti o tra esse scambiati.

    Articolo 2

    Ai fini del presente accordo, per informazioni classificate si intende qualunque informazione (ossia conoscenze che possono essere comunicate in qualunque forma) o qualsiasi materiale destinato ad essere protetto dalla divulgazione non autorizzata e che è stato designato a tal fine con una classificazione di sicurezza (di seguito «informazioni classificate»).

    Articolo 3

    Ai fini del presente accordo, si intende per UE il Consiglio dell’Unione europea (di seguito «Consiglio»), il segretario generale/alto rappresentante e il segretariato generale del Consiglio, e la Commissione delle Comunità europee (di seguito «Commissione europea»).

    Articolo 4

    Ciascuna parte:

    a)

    protegge e salvaguarda le informazioni classificate contemplate nel presente accordo, fornite dall’altra parte o con essa scambiate;

    b)

    assicura che le informazioni classificate contemplate nel presente accordo, fornite o scambiate, mantengano le classificazioni di sicurezza attribuite dalla parte fornitrice. La parte ricevente protegge e salvaguarda le informazioni classificate applicando le disposizioni previste nelle proprie norme in materia di sicurezza per le informazioni o il materiale cui è attribuita una classificazione di sicurezza equivalente, come stabilito nelle modalità in materia di sicurezza che saranno adottate ai sensi dell’articolo 11;

    c)

    si astiene dall’utilizzare le informazioni classificate contemplate nel presente accordo a fini diversi da quelli stabiliti dall’originatore e da quelli per i quali l’informazione è fornita o scambiata;

    d)

    non comunica le informazioni classificate contemplate nel presente accordo a terzi e ad istituzioni od organismi dell’UE diversi da quelli menzionati nell’articolo 3, senza previo consenso dell’originatore.

    Articolo 5

    1.   Le informazioni classificate possono essere divulgate o comunicate da una parte, «la parte fornitrice», all’altra parte, «la parte ricevente», in conformità del principio del controllo dell’originatore.

    2.   Per la divulgazione a destinatari diversi dalle parti del presente accordo, la parte ricevente prende una decisione sulla divulgazione o sulla comunicazione di informazioni classificate, previo consenso della parte fornitrice, in conformità del principio del controllo dell’originatore come stabilito nelle sue norme di sicurezza.

    3.   Nell’attuazione dei paragrafi 1 e 2 la trasmissione di gruppi di categorie specifiche di informazioni classificate pertinenti a necessità operative è consentita soltanto se tra le parti siano state definite e concordate procedure appropriate.

    Articolo 6

    L’Ucraina e l’UE nonché gli organi di quest’ultima di cui all’articolo 3, dispongono di un’organizzazione, di regolamenti e di programmi di sicurezza fondati sui principi di base e sugli standard minimi di sicurezza che sono attuati nei sistemi di sicurezza delle parti istituiti ai sensi dell’articolo 11, in modo da assicurare l’applicazione di un livello di protezione equivalente alle informazioni classificate contemplate dal presente accordo.

    Articolo 7

    1.   Le parti si assicurano che tutte le persone della rispettiva organizzazione che, nel compimento delle loro funzioni ufficiali, debbono avere accesso oppure le cui funzioni o mansioni possono consentire l’accesso ad informazioni classificate, fornite o scambiate nell’ambito del presente accordo, siano in possesso di un appropriato nulla osta di sicurezza prima di essere autorizzate ad accedere a tali informazioni.

    2.   Le procedure per il rilascio del nulla osta di sicurezza sono destinate a determinare se una persona può avere accesso a informazioni classificate tenuto conto dei requisiti, compresi quelli per determinare la serietà e l’affidabilità, fissati in regolamenti e orientamenti stabiliti da ciascuna delle parti.

    Articolo 8

    Le parti si prestano reciproca assistenza per quanto riguarda la sicurezza delle informazioni classificate contemplate nel presente accordo e le questioni di sicurezza di interesse comune. Le autorità definite nell’articolo 11 svolgono consultazioni e ispezioni reciproche sulla sicurezza per valutare l’efficacia delle modalità in materia di sicurezza che rientrano nelle rispettive competenze, stabilite ai sensi dell’articolo 11.

    Articolo 9

    1.   Ai fini del presente accordo

    a)

    per l’UE:

    tutta la corrispondenza è inviata al Consiglio al seguente indirizzo:

    Consiglio dell’Unione europea

    Chief Registry Officer

    Rue de la Loi/Wetstraat, 175

    B-1048 Bruxelles;

    tutta la corrispondenza è inoltrata dal Chief Registry Officer del Consiglio agli Stati membri e alla Commissione europea, fatto salvo il paragrafo 2.

    b)

    per l’Ucraina:

    tutta la corrispondenza è indirizzata al capo del Central Registry Office del ministero degli Affari esteri ucraino al seguente indirizzo:

    Ministry of Foreign Affairs of Ukraine

    Chief of the EU Documentation Central Registry Office

    Mykhailivska square, 1

    01018 Kiev

    Ukraine

    .

    2.   In via eccezionale, la corrispondenza proveniente da una parte e accessibile soltanto a funzionari, organi o servizi competenti specifici di quella parte, può, per ragioni operative, essere indirizzata ed essere accessibile soltanto a funzionari, organi o servizi competenti specifici dell’altra parte, specificamente indicati come destinatari, tenendo conto delle loro competenze e conformemente al principio della necessità di sapere. Siffatta corrispondenza è opportunamente contrassegnata. Per quanto riguarda l’Unione europea, questa corrispondenza è inviata tramite il Chief Registry Officer del Consiglio. Per quanto riguarda l’Ucraina, questa corrispondenza è inviata tramite il capo dell’EU Documentation Central Registry Office del ministero degli Affari esteri ucraino.

    Articolo 10

    Il ministero degli Affari esteri ucraino e i segretari generali del Consiglio e della Commissione europea vigilano sull’attuazione del presente accordo.

    Articolo 11

    1.   Ai fini dell’attuazione del presente accordo vengono stabilite, d’intesa tra le tre autorità di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, modalità in materia di sicurezza, al fine di definire gli standard di protezione reciproca della sicurezza per le informazioni classificate di cui al presente accordo.

    2.   Il servizio di sicurezza dell’Ucraina, che agisce a nome dell’Ucraina e sotto la sua autorità, è responsabile dell’elaborazione delle modalità in materia di sicurezza di cui al paragrafo 1, per la protezione e la salvaguardia delle informazioni classificate fornite all’Ucraina ai sensi del presente accordo.

    3.   L’ufficio di sicurezza del segretariato generale del Consiglio, sotto la direzione e a nome del segretario generale del Consiglio, che agisce a nome del Consiglio e sotto la sua autorità, è responsabile dell’elaborazione delle modalità in materia di sicurezza di cui al paragrafo 1, per la protezione e la salvaguardia delle informazioni classificate fornite all’UE ai sensi del presente accordo.

    4.   La direzione «Sicurezza» della Commissione europea, che agisce a nome della Commissione europea e sotto la sua autorità, è responsabile dell’elaborazione delle modalità in materia di sicurezza di cui al paragrafo 1, per la protezione delle informazioni classificate fornite o scambiate ai sensi del presente accordo all’interno della Commissione europea e dei suoi locali.

    5.   Per l’UE tali standard sono soggetti all’approvazione del comitato per la sicurezza del Consiglio.

    Articolo 12

    Le autorità definite nell’articolo 11 stabiliscono le procedure da seguire in caso di compromissione, provata o sospetta, delle informazioni classificate contemplate nel presente accordo.

    Articolo 13

    Prima della fornitura tra le parti di informazioni classificate contemplate nel presente accordo, le autorità responsabili della sicurezza di cui all’articolo 11 devono convenire che la parte ricevente è in grado di proteggere e salvaguardare le informazioni classificate contemplate nel presente accordo in maniera conforme alle modalità definite ai sensi dell’articolo 11.

    Articolo 14

    Il presente accordo non impedisce in alcun modo alle parti di concludere altri accordi relativi alla fornitura o allo scambio di informazioni classificate contemplate nel presente accordo, purché non contrastino con le disposizioni del presente accordo.

    Articolo 15

    Tutte le divergenze tra l’UE e l’Ucraina, relative all’interpretazione o all’applicazione del presente accordo sono trattate mediante negoziazione tra le parti.

    Articolo 16

    1.   Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate reciprocamente la conclusione delle procedure interne necessarie a tal fine.

    2.   Il presente accordo può essere riesaminato al fine di valutare eventuali modifiche su richiesta di una delle parti.

    3.   Qualsiasi modifica del presente accordo è apportata solo per iscritto e con l’assenso comune delle parti. Entra in vigore in seguito a notifica reciproca come previsto dal paragrafo 1.

    Articolo 17

    Il presente accordo può essere denunciato da una parte con notifica di denuncia per iscritto data all’altra parte. Tale denuncia ha effetto sei mesi dopo che l’altra parte ha ricevuto la notifica, ma non riguarda gli obblighi già contratti ai sensi delle disposizioni del presente accordo. In particolare, tutte le informazioni classificate, fornite o scambiate ai sensi del presente accordo, continuano ad essere protette ai sensi delle disposizioni in esso contenute.

    IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente abilitati a questo fine, hanno firmato il presente accordo.

    Fatto a Lussemburgo, addì 13 giugno 2005, in due copie, ciascuna in lingua inglese.

    Per l’Ucraina

    Per l’Unione europea


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