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Document 32005D0441
2005/441/EC: Council Decision of 17 February 2005 giving notice to Greece, in accordance with Article 104(9) of the EC Treaty, to take measures for the deficit reduction judged necessary in order to remedy the situation of excessive deficit
2005/441/CE: Decisione del Consiglio, del 17 febbraio 2005, che intima alla Grecia, ai sensi dell’articolo 104, paragrafo 9, del trattato CE, di prendere le misure volte alla riduzione del disavanzo ritenute necessarie per correggere la situazione di disavanzo eccessivo
2005/441/CE: Decisione del Consiglio, del 17 febbraio 2005, che intima alla Grecia, ai sensi dell’articolo 104, paragrafo 9, del trattato CE, di prendere le misure volte alla riduzione del disavanzo ritenute necessarie per correggere la situazione di disavanzo eccessivo
GU L 153 del 16.6.2005, pp. 29–31
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 164M del 16.6.2006, pp. 121–123
(MT)
In force
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16.6.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 153/29 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 17 febbraio 2005
che intima alla Grecia, ai sensi dell’articolo 104, paragrafo 9, del trattato CE, di prendere le misure volte alla riduzione del disavanzo ritenute necessarie per correggere la situazione di disavanzo eccessivo
(2005/441/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 104, paragrafo 9,
vista la raccomandazione della Commissione,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma dell’articolo 104, paragrafo 1, del trattato gli Stati membri devono evitare disavanzi pubblici eccessivi. |
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(2) |
Il patto di stabilità e crescita si fonda sull’obiettivo di preservare l’equilibrio delle finanze pubbliche quale strumento per rafforzare le condizioni favorevoli alla stabilità dei prezzi e ad una crescita vigorosa e sostenibile che promuove la creazione di posti di lavoro. Il patto di stabilità e crescita comprende il regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (1). |
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(3) |
La risoluzione del Consiglio europeo di Amsterdam del 17 giugno 1997 sul patto di stabilità e crescita (2) invita solennemente le parti, e cioè gli Stati membri, il Consiglio e la Commissione, ad attuare il trattato e il patto di stabilità e crescita in modo rigoroso e tempestivo. |
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(4) |
La decisione 2004/917/CE del Consiglio (3), del 5 luglio 2004, adottata ai sensi dell’articolo 104, paragrafo 6, del trattato, ha sancito l’esistenza in Grecia di un disavanzo eccessivo. |
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(5) |
Conformemente all’articolo 104, paragrafo 7, del trattato e all’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97, il 5 luglio 2004 il Consiglio ha indirizzato alla Grecia una raccomandazione che fissava al 5 novembre 2004 il termine per l’adozione da parte della Grecia di misure per porre termine alla situazione di disavanzo eccessivo al più tardi nel 2005. |
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(6) |
Dopo l’adozione della decisione 2004/917/CE i dati notificati dalle autorità greche il 4 maggio 2004 sono stati oggetto di una revisione significativa nel settembre 2004. Il dato sul disavanzo 2003 è stato elevato al 4,6 % del PIL (rispetto al 3,2 % notificato il 4 maggio), mentre, secondo le previsioni dell’autunno 2004 della Commissione, il disavanzo delle amministrazioni pubbliche era destinato probabilmente a salire al 5,5 % del PIL nel 2004, rispetto al 3,2 % previsto in primavera. Inoltre, le misure approvate dal Parlamento greco nel bilancio 2005 potrebbero non assicurare che il disavanzo delle amministrazioni pubbliche sia portato al di sotto del 3 % del PIL nel 2005. Secondo le previsioni della Commissione dell’autunno 2004, che prevedevano un tasso di crescita del 3,3 % nel 2005, le misure comprese nel bilancio greco del 2005 determinerebbero un disavanzo nominale del 3,6 % del PIL, superiore pertanto alla soglia del 3 %. |
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(7) |
Conformemente all’articolo 104, paragrafo 8, del trattato, con la decisione 2005/334/CE del Consiglio (4) è stato determinato che non è stato dato seguito effettivo alla raccomandazione del Consiglio del 5 luglio 2004 ex articolo 104, paragrafo 7. |
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(8) |
Conformemente all’articolo 104, paragrafo 9, del trattato, qualora uno Stato membro persista nel disattendere le raccomandazioni del Consiglio, quest’ultimo può decidere di intimare allo Stato membro in questione di prendere, entro un termine stabilito, le misure volte alla riduzione del disavanzo. Il Consiglio ritiene che, sulla base delle attuali previsioni della Commissione, il termine fissato nella raccomandazione del Consiglio del 5 luglio 2004, adottata ai sensi dell’articolo 104, paragrafo 7, non sarà rispettato. L’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1467/97 stabilisce che l’eventuale decisione del Consiglio che intima di adottare misure volte alla riduzione del disavanzo di bilancio è deliberata entro un mese dalla decisione del Consiglio che constata, in conformità con l’articolo 104, paragrafo 8, che lo Stato membro di cui trattasi non ha dato seguito effettivo alle sue raccomandazioni. |
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(9) |
Nel determinare le raccomandazioni da includere nell’intimazione si deve tenere conto dei fattori seguenti. In primo luogo il disavanzo stimato per il 2004 sarà sostanzialmente superiore a quello previsto quando è stata adottata la raccomandazione ex articolo 104, paragrafo 7, e i superamenti vanno molto al di là delle misure restrittive attuate per il 2004. Di conseguenza, la correzione necessaria per porre fine al disavanzo eccessivo entro il 2005, come chiesto nella raccomandazione del Consiglio, del 5 luglio 2004, adottata ai sensi dell’articolo 104, paragrafo 7, del trattato, dovrebbe avere luogo integralmente nell’anno corrente. In secondo luogo, secondo le previsioni dell’autunno 2004 della Commissione, le misure previste nel bilancio adottato dal Parlamento greco per il 2005, se pienamente attuate, porterebbero ad una riduzione del disavanzo di 1,9 punti percentuali del PIL, il che costituisce un miglioramento considerevole della posizione di bilancio ma resta insufficiente per riportare il disavanzo nominale al di sotto della soglia del 3 %. Infine, questo aggiustamento supplementare potrebbe diventare ancora più pesante se si concretizzano talune incertezze sullo scenario macroeconomico per il 2005 e sui risultati di bilancio del 2004. Tenuto conto di questi elementi, l’aggiustamento totale necessario per porre fine alla situazione di disavanzo eccessivo nel 2005 potrebbe essere superiore a 2,6 punti percentuali del PIL, il che necessiterebbe misure supplementari di natura permanente che portino ad una riduzione del disavanzo di almeno 0,7 punti percentuali del PIL. Un simile sforzo concentrato in un unico anno potrebbe rivelarsi costoso sul piano economico. |
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(10) |
Alla luce di questi fattori, il termine fissato nel luglio 2004 per l’eliminazione del disavanzo eccessivo in Grecia deve essere prorogato di un anno. |
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(11) |
Sulla base di un tasso di crescita del 3,3 % annunciato nelle previsioni dell’autunno 2004 della Commissione per il 2005 e il 2006 e date le incertezze sulle prospettive macroeconomiche e di bilancio, un’esecuzione rigorosa del bilancio 2005, associata a misure di natura permanente che consentano una riduzione del disavanzo di almeno 0,6 punti percentuali del PIL nel 2006, produrrebbe un disavanzo del 3,6 % del PIL nel 2005 ed un disavanzo inferiore al 3 % nel 2006. |
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(12) |
Le previsioni dell’autunno 2004 della Commissione prevedono che il rapporto debito/PIL si stabilizzi a circa il 112 % del PIL nel 2004 e nel 2005 e che poi scenda solo marginalmente a circa il 110 % nel 2006. Ciò è ben al di sopra del valore di riferimento del 60 % fissato dal trattato. Inoltre, il contributo alla variazione del livello del debito di fattori diversi dal fabbisogno netto di finanziamento è elevato. Le autorità greche devono continuare a prestare grande attenzione a tali fattori al fine di ridurre il rapporto debito/PIL ad un ritmo soddisfacente, coerente con le proiezioni per il saldo delle amministrazioni pubbliche e la crescita nominale del PIL. |
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(13) |
Tenuto conto delle revisioni statistiche significative e per permettere un controllo adeguato della situazione delle finanze pubbliche in Grecia, sono necessari maggiori sforzi per migliorare la raccolta e il trattamento dei dati delle amministrazioni pubbliche prescritti dalla legislazione in vigore, rafforzando in particolare i meccanismi che assicurano una trasmissione corretta e rapida di tali dati. |
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(14) |
La Grecia deve presentare una relazione alla Commissione prima del 21 marzo 2005, nella quale definisca le misure che intende porre in atto per conformarsi alla presente decisione. In particolare, la relazione deve comprendere una descrizione delle misure da applicare nel 2005 per ridurre il disavanzo di bilancio, una valutazione delle conseguenze del disavanzo del 2004 comunicato nella comunicazione del marzo 2005 nell’ambito della procedura per i disavanzi eccessivi e una descrizione delle incertezze connesse allo scenario macroeconomico. La Grecia deve inoltre includere nella relazione una descrizione il più possibile precisa delle misure che verranno attuate nel 2006 per ridurre il disavanzo di bilancio. La Commissione e il Consiglio devono esaminare la relazione al fine di accertare che sia stato dato seguito alla presente decisione. |
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(15) |
Ai sensi dell’articolo 104, paragrafo 9, secondo comma, del trattato, il Consiglio può chiedere alla Grecia di presentare relazioni secondo un calendario preciso, al fine di esaminare gli sforzi compiuti dalla Grecia per ottemperare alla presente decisione. È opportuno che la Grecia presenti relazioni subito dopo i consueti termini per la notifica dei disavanzi pubblici e del debito pubblico previsti dall’articolo 4 del regolamento (CE) n. 3605 del Consiglio, del 22 novembre 1993, relativo all’applicazione del protocollo sulle procedure per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (5), per consentire alla Commissione di valutare il rispetto della presente decisione. |
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(16) |
Il Consiglio ritiene che le misure di aggiustamento devono consentire un miglioramento duraturo del saldo delle amministrazioni pubbliche. Per assicurare il proseguimento del risanamento di bilancio in modo da riportare le finanze pubbliche verso una posizione a medio termine prossima al pareggio o positiva, conformemente al patto di stabilità e crescita, è necessario ridurre il disavanzo, depurato dagli effetti ciclici, di almeno 0,5 punti percentuali del PIL all’anno dopo la correzione del disavanzo eccessivo, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. La Grecia pone termine alla presente situazione di disavanzo eccessivo il più rapidamente possibile e al più tardi nel 2006 tramite:
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i) |
un’esecuzione rigorosa del bilancio 2005 approvato dal Parlamento greco; |
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ii) |
l’attuazione nel 2006 di misure di aggiustamento di natura permanente che determinino una correzione del disavanzo di almeno 0,6 punti percentuali del PIL; |
2. La Grecia prosegue i propri sforzi per identificare e controllare i fattori diversi dal fabbisogno netto di finanziamento che contribuiscono alla variazione del livello del debito al fine di assicurare che il rapporto tra il debito lordo pubblico ed il PIL diminuisca in misura sufficiente e si avvicini al valore di riferimento ad un ritmo soddisfacente, in linea con la correzione del disavanzo eccessivo.
3. La Grecia continua ad impegnarsi per migliorare la raccolta e il trattamento dei dati delle amministrazioni pubbliche, in particolare rafforzando i meccanismi che assicurano una trasmissione corretta e rapida dei dati delle amministrazioni pubbliche richiesti dal quadro normativo in vigore.
Articolo 2
1. La Grecia presenta entro il 21 marzo 2005 una relazione che illustra le decisioni adottate per conformarsi alle raccomandazioni della presente decisione. La Commissione e il Consiglio valuteranno la relazione al fine di accertare se la Grecia si è conformata alla presente decisione.
2. La Grecia presenta, entro il 31 ottobre 2005, il 30 aprile 2006 e il 31 ottobre 2006, relazioni in cui si presentano i progressi realizzati nell’attuazione delle raccomandazioni della presente decisione. Tali relazioni saranno analizzate dalla Commissione e dal Consiglio per valutare se la Grecia si è conformata alla presente decisione.
Articolo 3
Il Consiglio esorta la Grecia ad adottare le misure necessarie per assicurare il proseguimento del risanamento di bilancio in modo da riportare le finanze pubbliche verso una posizione a medio termine prossima al pareggio o positiva, tramite la riduzione del disavanzo, depurato degli effetti ciclici, di almeno 0,5 punti percentuali del PIL all’anno dopo la correzione del disavanzo eccessivo.
Articolo 4
La Grecia adotta provvedimenti efficaci per conformarsi alla presente decisione entro il 21 marzo 2005.
Articolo 5
La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, addì 17 febbraio 2005.
Per il Consiglio
Il presidente
J.-C. JUNCKER
(1) GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6.
(2) GU C 236 del 2.8.1997, pag. 1.
(3) GU L 389 del 31.12.2004, pag. 25.