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Document 32005D0375

    2005/375/CE: Decisione della Commissione, dell’11 maggio 2005, che modifica la decisione 90/255/CEE per quanto riguarda l’iscrizione degli ovini e dei caprini maschi in una sezione supplementare dei libri genealogici [notificata con il numero C(2005) 1409] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 121 del 13.5.2005, p. 87–89 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 349M del 12.12.2006, p. 4–6 (MT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/07/2020; abrog. impl. da 32020R0602

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/375/oj

    13.5.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 121/87


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    dell’11 maggio 2005

    che modifica la decisione 90/255/CEE per quanto riguarda l’iscrizione degli ovini e dei caprini maschi in una sezione supplementare dei libri genealogici

    [notificata con il numero C(2005) 1409]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2005/375/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 89/361/CEE del Consiglio, del 30 maggio 1989, relativa agli animali delle specie ovina e caprina riproduttori di razza pura (1), in particolare l'articolo 4, secondo trattino,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Secondo la decisione 90/255/CEE della Commissione, del 10 maggio 1990, che determina i criteri d'iscrizione nei libri genealogici degli ovini e dei caprini riproduttori di razza pura (2), le associazioni e le organizzazioni di allevatori possono stabilire che i maschi di determinate razze, indicate in un elenco chiuso, siano iscritti in una sezione supplementare del libro genealogico.

    (2)

    Il suddetto elenco si è rivelato di impiego poco pratico e privo di flessibilità e andrebbe pertanto sostituito da una procedura flessibile, in base alla quale le organizzazioni di allevatori possono optare per l’impiego delle risorse genetiche necessarie nel quadro di un programma di allevamento chiaramente definito e controllato.

    (3)

    Per tutelare le risorse genetiche animali, è opportuno consentire alle organizzazioni o associazioni riconosciute di allevatori, nei casi opportuni, di istituire sezioni supplementari dei libri genealogici in cui iscrivere i maschi che non soddisfano i criteri di iscrizione nella sezione principale del libro, ma sono tuttavia utili al fine di conservare la razza.

    (4)

    Le regole che disciplinano l’iscrizione di determinati maschi in una sezione supplementare del libro genealogico e che consentono di iscrivere i loro discendenti nella sezione principale del libro genealogico devono essere sufficientemente severe e non discriminanti; a tal fine, esse devono essere preventivamente comunicate, per approvazione, all’autorità competente indicata nella decisione 90/254/CEE della Commissione, del 10 maggio 1990, che determina i criteri di riconoscimento delle organizzazioni e associazioni di allevatori che tengono o istituiscono libri genealogici per gli ovini o i caprini riproduttori di razza pura (3).

    (5)

    Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato zootecnico permanente,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L'allegato della presente decisione sostituisce l'allegato della decisione 90/255/CEE.

    Articolo 2

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, l’11 maggio 2005.

    Per la Commissione

    Markos KYPRIANOU

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 153 del 6.6.1989, pag. 30.

    (2)  GU L 145 dell’8.6.1990, pag. 32.

    (3)  GU L 145 dell’8.6.1990, pag. 30.


    ALLEGATO

    «ALLEGATO

    Condizioni di cui all'articolo 4, quarto trattino

    1.

    Il libro genealogico deve fare riferimento ad una razza «rustica», che di solito non è destinata alla produzione intensiva. L’associazione o organizzazione di allevatori deve aver dimostrato la carenza di maschi iscritti nella sezione principale del libro genealogico e disponibili per l'allevamento nel rispetto del programma di allevamento.

    2.

    L’associazione o organizzazione di allevatori deve aver motivato la necessità di istituire una sezione supplementare del libro genealogico per i maschi nel contesto del programma di allevamento.

    3.

    È necessario stabilire le condizioni di iscrizione nella sezione principale del libro genealogico per i discendenti di maschi iscritti in una sezione supplementare del libro genealogico; esse devono essere almeno altrettanto severe quanto quelle applicabili alle rispettive femmine. A tal fine, l'associazione o organizzazione di allevatori deve far approvare tali condizioni dalla rispettiva autorità competente, nel rispetto della decisione 90/254/CEE.»


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