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Document 32005D0317

    2005/317/CE: Decisione della Commissione, del 18 aprile 2005, relativa a provvedimenti d'emergenza in relazione all'organismo geneticamente modificato non autorizzato «Bt10» nei prodotti a base di mais [notificata con il numero C(2005) 1257] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 101 del 21.4.2005, p. 14–16 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 272M del 18.10.2005, p. 274–276 (MT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/03/2007; abrogato da 32007D0157

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/317/oj

    21.4.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 101/14


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 18 aprile 2005

    relativa a provvedimenti d'emergenza in relazione all'organismo geneticamente modificato non autorizzato «Bt10» nei prodotti a base di mais

    [notificata con il numero C(2005) 1257]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2005/317/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l’articolo 53, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Gli articoli 4, paragrafo 2, e 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (2) («GM»), stabilisce che nessun alimento o mangime geneticamente modificato può essere immesso in commercio nella Comunità a meno che per esso non sia stata rilasciata un’autorizzazione conformemente a detto regolamento. Gli articoli 4, paragrafo 3, e 16, paragrafo 3, dello stesso regolamento stabiliscono che nessun alimento e mangime GM è autorizzato, a meno che non sia stato adeguatamente e sufficientemente dimostrato che esso non ha effetti nocivi sulla salute umana, sulla salute degli animali o sull’ambiente, che non fuorvia il consumatore o l’utilizzatore e che non differisce dall’alimento o dal mangime che intende sostituire in misura tale che il suo consumo normale sarebbe svantaggioso sul piano nutrizionale per gli esseri umani o gli animali.

    (2)

    Il 22 marzo 2005, le autorità degli Stati Uniti d'America («autorità USA») hanno informato la Commissione che i prodotti a base di mais contaminati con il mais geneticamente modificato denominato «Bt10» («i prodotti contaminati») sono stati probabilmente esportati verso la Comunità sin dal 2001 e continuano ad esservi esportati. Inoltre, dette autorità hanno informato la Commissione che tali prodotti non sono neanche autorizzati all'immissione sul mercato degli Stati Uniti d'America.

    (3)

    Fatti salvi gli obblighi di controllo degli Stati membri, i provvedimenti da adottare a seguito delle probabili importazioni di prodotti contaminati devono essere oggetto di un approccio ampio e generale, che consenta di agire in modo rapido ed efficace e di evitare disparità tra gli Stati membri nel modo di affrontare la situazione.

    (4)

    L'articolo 53 del regolamento (CE) n. 178/2002 prevede la possibilità di adottare appropriate misure comunitarie d'emergenza per gli alimenti e i mangimi importati da un paese terzo, al fine di proteggere la salute umana, la salute degli animali e l'ambiente, qualora il rischio non possa essere adeguatamente affrontato mediante misure adottate dagli Stati membri interessati.

    (5)

    Nonostante la contaminazione dei prodotti sia stata segnalata da Syngenta, la società che ha sviluppato il mais geneticamente modificato «Bt10», alle autorità USA nel dicembre 2004, né Syngenta né le autorità USA hanno fornito alcun dato atto a consentire una valutazione della sicurezza del mais geneticamente modificato «Bt10» da parte dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») conformemente alle norme stabilite nel regolamento (CE) n. 1829/2003. Secondo detta Autorità (3), in assenza di tali informazioni la sicurezza del «Bt10» resta ancora da confermare.

    (6)

    Vista l'assenza di dati sufficienti, atti a consentire una valutazione della sicurezza del mais geneticamente modificato «Bt10», per conseguire l'elevato livello di protezione della salute invocato nella Comunità e nella presunzione del rischio rappresentato dai prodotti non autorizzati conformemente al regolamento (CE) n. 1829/2003, che tiene conto del principio di precauzione di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 178/2002, è opportuno adottare misure d'emergenza per impedire la commercializzazione dei prodotti contaminati nella Comunità.

    (7)

    Sulla base dei requisiti generali del regolamento (CE) n. 178/2002, gli operatori del settore degli alimenti e dei mangimi sono i primi ad essere legalmente responsabili di garantire che nelle imprese da essi controllate gli alimenti e i mangimi soddisfino le disposizioni della legislazione alimentare e di verificare che tali disposizioni siano soddisfatte. L'obbligo di comprovare la non avvenuta commercializzazione dei prodotti contaminati dovrebbe quindi ricadere sull'operatore responsabile della prima immissione sul mercato. A tal fine, le disposizioni d'emergenza dovrebbero stabilire che le partite di prodotti specifici provenienti dagli Stati Uniti d'America siano commercializzate soltanto contro presentazione di un rapporto analitico, a dimostrazione del fatto che i prodotti non sono contaminati con il mais geneticamente modificato «Bt10». Il rapporto analitico dovrebbe essere emesso da un laboratorio accreditato conformemente a standard internazionalmente riconosciuti.

    (8)

    Per agevolare i controlli, tutti gli alimenti e i mangimi geneticamente modificati immessi sul mercato dovrebbero essere oggetto di un metodo convalidato di rilevazione. È stato chiesto a Syngenta di fornire il metodo per la rilevazione specifica del mais geneticamente modificato «Bt10» come anche campioni di controllo. Conseguentemente, il laboratorio comunitario di riferimento, di cui all'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1829/2003 («l'LCR»), è stato invitato a convalidare il metodo di rilevazione di tale prodotto sulla base dei dati forniti da Syngenta. Il metodo di rilevazione è stato fornito da Syngenta ed è reperibile anche al seguente indirizzo: http://gmo-crl.jrc.it

    (9)

    Poiché le misure stabilite nella presente decisione devono essere proporzionate e non costituire una restrizione degli scambi più ampia del necessario, soltanto i prodotti considerati probabilmente contaminati con mais geneticamente modificato «Bt10» dovrebbero rientrare nel campo di applicazione del presente strumento. Stando alle informazioni fornite dalle autorità USA, dagli Stati Uniti d'America verso la Comunità non sono importati né mais geneticamente modificato in forma di chicchi né altri prodotti da esso derivati, ad eccezione dei mangimi a base di glutine di mais e delle trebbie di birra per l'alimentazione animale. Sono pertanto questi ultimi prodotti che dovrebbero essere oggetto delle misure in questione.

    (10)

    Nonostante le richieste formulate dalla Commissione, le autorità USA non sono state in grado di fornire garanzie quanto all'assenza di «Bt10» nei mangimi a base di glutine di mais e nelle trebbie di birra importati nella Comunità contenenti o prodotti a partire da organismi geneticamente modificati, in considerazione dell'assenza, negli Stati Uniti d'America, di segregazione o di misure di rintracciabilità per tali prodotti.

    (11)

    Per quanto concerne i prodotti alimentari, stando alle informazioni fornite alla Commissione, nella Comunità non viene usato, nella produzione di alimenti, mais geneticamente modificato importato dagli Stati Uniti d'America. Gli Stati membri dovrebbero tuttavia monitorare se alimenti contenenti mais geneticamente modificato siano presenti sul mercato e se questi siano stati contaminati con «Bt10». Sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri, la Commissione contemplerà l'eventualità di adottare provvedimenti appropriati.

    (12)

    Detti provvedimenti andrebbero valutati dopo 6 mesi per accertare se siano ancora necessari.

    (13)

    I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Campo d'applicazione

    La presente decisione si applica ai seguenti prodotti originari degli Stati Uniti d'America:

    mangimi a base di glutine di mais contenenti o costituiti da mais geneticamente modificato di cui al codice CN 2309 90 20,

    trebbie di birra contenenti o costituite da mais geneticamente modificato di cui al codice CN 2303 30 00.

    Articolo 2

    Condizioni per la prima immissione sul mercato

    1.   Gli Stati membri consentono la prima immissione sul mercato dei prodotti di cui all'articolo 1 soltanto qualora un rapporto analitico, basato su un metodo adeguato e convalidato di rilevazione specifica del mais geneticamente modificato «Bt10» ed emesso da un laboratorio accreditato, accompagni la partita, a dimostrazione del fatto che il prodotto non contiene mais «Bt10» né mangimi prodotti a partire da mais «Bt10».

    Qualora una partita dei prodotti di cui all'articolo 1 sia frazionata, una copia autenticata del rapporto analitico di cui al paragrafo 1 accompagna ogni sezione della partita frazionata.

    2.   In assenza di un simile rapporto analitico, l'operatore stabilito nella Comunità che è responsabile della prima immissione del prodotto sul mercato fa sì che i prodotti di cui all'articolo 1 siano sottoposti a test per dimostrare che non contengono mais «Bt10» né mangimi prodotti a partire da mais «Bt10». Nelle more della disponibilità del rapporto analitico, il prodotto non è commercializzato nella Comunità.

    3.   Gli Stati membri informano la Commissione dei risultati positivi (sfavorevoli) per il tramite del sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi.

    Articolo 3

    Altre misure di controllo

    Gli Stati membri adottano provvedimenti appropriati, compreso il campionamento casuale e l'analisi, in merito ai prodotti di cui all'articolo 1 già presenti sul mercato, al fine di verificare l'assenza di mais «Bt10» o di mangimi prodotti a partire da mais «Bt10». Essi informano la Commissione dei risultati positivi (sfavorevoli) per il tramite del sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi.

    Articolo 4

    Partite contaminate

    Gli Stati membri adottano provvedimenti appropriati per assicurare che i prodotti di cui all'articolo 1 risultanti contenere mais «Bt10» o mangimi prodotti a partire da mais «Bt10» non siano immessi sul mercato.

    Articolo 5

    Costi

    Gli Stati membri assicurano che i costi incorsi nell'attuazione degli articoli 2 e 4 siano sostenuti dagli operatori responsabili della prima immissione sul mercato.

    Articolo 6

    Riesame della misura

    La presente decisione è sottoposta a riesame entro il 31 ottobre 2005.

    Articolo 7

    Destinatari

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 18 aprile 2005.

    Per la Commissione

    Markos KYPRIANOU

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1642/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 4).

    (2)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.

    (3)  Dichiarazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare rilasciata il 12 aprile 2005.


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