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Document 32005D0179

    2005/179/CE: Decisione della Commissione, del 4 marzo 2005, che modifica le decisioni 93/52/CEE e 2003/467/CE relativamente alla dichiarazione che la Slovenia è indenne da brucellosi (B. melitensis) e da leucosi bovina enzootica e la Slovacchia è indenne da tubercolosi e da brucellosi bovina [notificata con il numero C(2005) 483] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 61 del 8.3.2005, p. 37–40 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 272M del 18.10.2005, p. 132–135 (MT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. impl. da 32021R0620

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/179/oj

    8.3.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 61/37


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 4 marzo 2005

    che modifica le decisioni 93/52/CEE e 2003/467/CE relativamente alla dichiarazione che la Slovenia è indenne da brucellosi (B. melitensis) e da leucosi bovina enzootica e la Slovacchia è indenne da tubercolosi e da brucellosi bovina

    [notificata con il numero C(2005) 483]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2005/179/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (1), in particolare l’allegato A, parte I, punto 4, l’allegato A, parte II, punto 7 e l’allegato D, parte I, punto E,

    vista la direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini (2), in particolare l’allegato A, capitolo 1, parte II,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La decisione 93/52/CEE della Commissione, del 21 dicembre 1992, che constata il rispetto da parte di taluni Stati membri o regioni delle condizioni relative alla brucellosi (B. melitensis) e riconosce loro la qualifica di Stato membro o regione ufficialmente indenne da tale malattia (3), elenca le regioni degli Stati membri riconosciute ufficialmente indenni dalla brucellosi (B. melitensis) conformemente alla direttiva 91/68/CEE.

    (2)

    In Slovenia la brucellosi ovina e caprina è soggetta a obbligo di denuncia da almeno cinque anni e in tale periodo nessun caso della malattia è stato confermato ufficialmente. Da almeno tre anni lo Stato membro ha inoltre vietato la vaccinazione contro la malattia. La Slovenia si è inoltre impegnata a rispettare alcune altre condizioni stabilite dalla direttiva 91/68/CEE relative ai controlli casuali da effettuare dopo che lo Stato membro è stato riconosciuto indenne da brucellosi. È quindi opportuno che la Slovenia sia ufficialmente riconosciuta indenne da brucellosi (B. melitensis) per quanto concerne le aziende che allevano ovini e caprini.

    (3)

    A norma della direttiva 64/432/CEE, gli Stati membri, ovvero parti o regioni degli Stati membri, possono essere dichiarati ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica, per quanto riguarda gli allevamenti bovini, qualora siano soddisfatte determinate condizioni stabilite nella direttiva.

    (4)

    Gli elenchi degli Stati membri dichiarati indenni da tubercolosi bovina, brucellosi bovina e leucosi bovina enzootica figurano nella decisione 2003/467/CE della Commissione, del 23 giugno 2003, che stabilisce la qualifica di ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica di alcuni Stati membri e regioni di Stati membri per quanto riguarda gli allevamenti bovini (4).

    (5)

    In seguito all’esame da parte della Commissione della documentazione presentata dalla Slovenia per dimostrare il rispetto delle condizioni di cui alla direttiva 64/432/CEE relativamente alla leucosi bovina enzootica, l’intero Stato membro dovrebbe essere dichiarato ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica.

    (6)

    Successivamente all’esame da parte della Commissione della documentazione presentata dalla Slovacchia per dimostrare il rispetto delle condizioni di cui alla direttiva 64/432/CEE relativamente alla tubercolosi bovina e alla brucellosi bovina, l’intero Stato membro dovrebbe essere dichiarato ufficialmente indenne da tubercolosi bovina e brucellosi bovina.

    (7)

    Le decisioni 93/52/CEE e 2003/467/CE vanno pertanto modificate di conseguenza.

    (8)

    I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L’allegato I della decisione 93/52/CEE è modificato conformemente all’allegato I della presente decisione.

    Articolo 2

    Gli allegati I, II e III della decisione 2003/467/CE sono modificati conformemente all’allegato II della presente decisione.

    Articolo 3

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2005.

    Per la Commissione

    Markos KYPRIANOU

    Membro della Commissione


    (1)  GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1/2005 (GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1).

    (2)  GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2004/554/CE della Commissione (GU L 248 del 9.7.2004, pag. 1).

    (3)  GU L 13 del 21.1.1993, pag. 14. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/28/CE (GU L 15 del 19.1.2005, pag. 30).

    (4)  GU L 156 del 25.6.2003, pag. 74. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/28/CE.


    ALLEGATO I

    L’allegato I della decisione 93/52/CEE è sostituito dal testo seguente:

    «ALLEGATO I

    STATI MEMBRI

    Codice ISO

    Stato membro

    BE

    Belgio

    CZ

    Repubblica ceca

    DK

    Danimarca

    DE

    Germania

    IE

    Irlanda

    LU

    Lussemburgo

    HU

    Ungheria

    NL

    Paesi Bassi

    AT

    Austria

    SI

    Slovenia

    SK

    Slovacchia

    FI

    Finlandia

    SE

    Svezia

    UK

    Regno Unito»


    ALLEGATO II

    Gli allegati I, II e III della decisione 2003/467/CE sono modificati come segue:

    1)

    Nell’allegato I, il testo del capitolo 1 è sostituito dal seguente:

    «CAPITOLO 1

    Stati membri ufficialmente indenni da tubercolosi

    Codice ISO

    Stato membro

    BE

    Belgio

    CZ

    Repubblica ceca

    DK

    Danimarca

    DE

    Germania

    FR

    Francia

    LU

    Lussemburgo

    NL

    Paesi Bassi

    AT

    Austria

    SK

    Slovacchia

    FI

    Finlandia

    SE

    Svezia»

    2)

    Nell’allegato II, il testo del capitolo 1 è sostituito dal seguente:

    «CAPITOLO 1

    Stati membri ufficialmente indenni da brucellosi

    Codice ISO

    Stato membro

    BE

    Belgio

    CZ

    Repubblica ceca

    DK

    Danimarca

    DE

    Germania

    LU

    Lussemburgo

    NL

    Paesi Bassi

    AT

    Austria

    SK

    Slovacchia

    FI

    Finlandia

    SE

    Svezia»

    3)

    Nell’allegato III, il testo del capitolo 1 è sostituito dal seguente:

    «CAPITOLO 1

    Stati membri ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica

    Codice ISO

    Stato membro

    BE

    Belgio

    CZ

    Repubblica ceca

    DK

    Danimarca

    DE

    Germania

    ES

    Spagna

    FR

    Francia

    IE

    Irlanda

    CY

    Cipro

    LU

    Lussemburgo

    NL

    Paesi Bassi

    AT

    Austria

    SI

    Slovenia

    FI

    Finlandia

    SE

    Svezia

    UK

    Regno Unito»


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