This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32005D0128
2005/128/EC: Commission Decision of 14 February 2005 granting Italy a partial derogation on the submission of data on the landings of fishery products in Member States (notified under document number C(2005) 322)
2005/128/CE: Decisione della Commissione, del 14 febbraio 2005, che concede all’Italia una deroga parziale riguardo alla trasmissione di dati sugli sbarchi di prodotti della pesca negli Stati membri [notificata con il numero C(2005) 322]
2005/128/CE: Decisione della Commissione, del 14 febbraio 2005, che concede all’Italia una deroga parziale riguardo alla trasmissione di dati sugli sbarchi di prodotti della pesca negli Stati membri [notificata con il numero C(2005) 322]
GU L 272M del 18.10.2005, p. 85–85
(MT)
GU L 43 del 15.2.2005, p. 27–27
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006
|
15.2.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 43/27 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 14 febbraio 2005
che concede all’Italia una deroga parziale riguardo alla trasmissione di dati sugli sbarchi di prodotti della pesca negli Stati membri
[notificata con il numero C(2005) 322]
(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)
(2005/128/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 1382/91 del Consiglio, del 21 maggio 1991, relativo alla trasmissione di dati sugli sbarchi di prodotti della pesca negli Stati membri (1), in particolare l’articolo 5, paragrafi 4 e 5,
considerando quanto segue:
|
(1) |
La raccolta di dati sugli sbarchi di prodotti della pesca da parte dei pescherecci costieri italiani, come previsto dal regolamento (CEE) n. 1382/91, impone alle autorità nazionali un carico di lavoro assai gravoso. |
|
(2) |
Un maggiore ricorso a tecniche di campionatura consentirebbe di ridurre in modo significativo il carico di lavoro e, come le autorità italiane hanno dimostrato, di aumentare notevolmente la qualità dei dati ottenuti. |
|
(3) |
Il livello di campionatura previsto dalla tecnica proposta supera il limite del 10 % del peso dei prodotti della pesca di cui all’articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1382/91. |
|
(4) |
Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1382/91, se l'inclusione di un settore particolare dell'industria della pesca di uno Stato membro crea alle autorità nazionali difficoltà sproporzionate rispetto all'importanza del settore stesso, è possibile concedere una deroga che autorizzi lo Stato membro a escludere dalla trasmissione dei dati nazionali quelli relativi a detto settore. |
|
(5) |
È opportuno autorizzare l’Italia a ricorrere a tecniche di campionatura per stimare più del 10 % del peso dei prodotti della pesca sbarcati, a condizione che le stime risultanti del peso totale degli sbarchi presentino un livello di affidabilità almeno equivalente. |
|
(6) |
Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 1382/91, la deroga è concessa per un periodo massimo di tre anni. |
|
(7) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente di statistica agraria, istituito con decisione 72/279/CEE del Consiglio (2), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’Italia è autorizzata a ricorrere a tecniche di campionatura per stimare più del 10 % del peso dei prodotti della pesca sbarcati nel mese di riferimento, di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1382/91.
Articolo 2
L’autorizzazione resta in vigore fino al 31 dicembre 2006.
Articolo 3
La Repubblica Italiana è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 14 febbraio 2005.
Per la Commissione
Joaquín ALMUNIA
Membro della Commissione
(1) GU L 133 del 28.5.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).