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Document 32005D0087

    2005/87/CE: Decisione della Commissione, del 2 febbraio 2005, che autorizza la Svezia a utilizzare il sistema istituito dal titolo I del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio in sostituzione delle indagini statistiche sul patrimonio bovino [notificata con il numero C(2005) 194] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 30 del 3.2.2005, p. 20–20 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 02/02/2005

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/87(1)/oj

    3.2.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 30/20


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 2 febbraio 2005

    che autorizza la Svezia a utilizzare il sistema istituito dal titolo I del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio in sostituzione delle indagini statistiche sul patrimonio bovino

    [notificata con il numero C(2005) 194]

    (Il testo in lingua svedese è il solo facente fede)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2005/87/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 93/24/CEE del Consiglio, del 1o giugno 1993, riguardante le indagini statistiche da effettuare nel settore della produzione di bovini (1), in particolare l’articolo 1, paragrafi 2 e 3,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il titolo I del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini.

    (2)

    La decisione 1999/693/CE della Commissione (3) riconosce il carattere pienamente operativo della base di dati svedese relativa ai bovini.

    (3)

    In conformità della direttiva 93/24/CEE, gli Stati membri, su loro richiesta, possono essere autorizzati a utilizzare fonti d’informazione amministrative in sostituzione delle indagini statistiche sul patrimonio bovino, purché siano rispettate le prescrizioni di tale direttiva.

    (4)

    A sostegno della propria richiesta del 29 ottobre 2003, la Svezia ha presentato una documentazione tecnica relativa alla struttura e all’aggiornamento della base di dati di cui al titolo I del regolamento (CE) n. 1760/2000 e ai metodi di calcolo dell’informazione statistica.

    (5)

    In particolare, la Svezia ha proposto metodi di calcolo per ottenere le informazioni statistiche relative alle categorie elencate all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/24/CEE, che non sono direttamente disponibili sulla base di dati di cui al titolo I del regolamento (CE) n. 1760/2000. La Svezia dovrebbe prendere tutti i provvedimenti necessari per assicurare che tali metodi di calcolo garantiscano la precisione dei dati statistici.

    (6)

    In seguito all’esame della documentazione tecnica presentata dalle autorità svedesi, risulta opportuno accogliere favorevolmente la richiesta.

    (7)

    La presente decisione è conforme al parere del comitato permanente di statistica agraria, istituito con decisione 72/279/CEE del Consiglio (4),

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La Svezia è autorizzata a sostituire le indagini sul patrimonio bovino previste dalla direttiva 93/24/CEE con l’impiego del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini di cui al titolo I del regolamento (CE) n. 1760/2000, al fine di ottenere tutte le informazioni statistiche necessarie per conformarsi alle prescrizioni di tale direttiva.

    Articolo 2

    Se il sistema di cui all’articolo 1 smettesse di essere operativo, ovvero se il suo contenuto non consentisse più di ottenere informazioni statistiche affidabili in merito a tutte o ad alcune categorie di bovini, la Svezia tornerà a utilizzare il sistema di indagini statistiche per valutare il patrimonio bovino o le categorie pertinenti.

    Articolo 3

    Il Regno di Svezia è destinatario della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2005.

    Per la Commissione

    Joaquín ALMUNIA

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 149 del 21.6.1993, pag. 5. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento Europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

    (2)  GU L 204 dell’11.8.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall’atto di adesione del 2003.

    (3)  GU L 273 del 23.10.1999, pag. 14.

    (4)  GU L 179 del 7.8.1972, pag. 1.


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