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Document 32005D0048

    2005/48/CE: Decisione del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che accorda alla Banca europea per gli investimenti la garanzia della Comunità in caso di perdite risultanti da prestiti a favore di progetti realizzati in Russia, Ucraina, Moldova e Bielorussia

    GU L 21 del 25.1.2005, p. 11–12 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 159M del 13.6.2006, p. 68–69 (MT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/48(1)/oj

    25.1.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 21/11


    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    del 22 dicembre 2004

    che accorda alla Banca europea per gli investimenti la garanzia della Comunità in caso di perdite risultanti da prestiti a favore di progetti realizzati in Russia, Ucraina, Moldova e Bielorussia

    (2005/48/CE)

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 181A,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Parlamento europeo (1),

    considerando quanto segue:

    (1)

    A sostegno della politica di prossimità dell’Unione europea, il Consiglio intende render possibile alla Banca europea per gli investimenti (BEI) accordare prestiti a favore di determinati tipi di progetti in Russia e nei nuovi Stati indipendenti occidentali («NSIO»), ossia la Bielorussia, la Moldova e l’Ucraina.

    (2)

    A sostegno dell’iniziativa riguardante la dimensione settentrionale, varata dal Consiglio di Helsinki del dicembre 1999, è stata adottata la decisione 2001/777/CE del Consiglio, del 6 novembre 2001, che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite relative ad un'azione speciale di prestito destinata a progetti ambientali selezionati da realizzarsi, nell'ambito della dimensione settentrionale, nelle regioni della Russia che si affacciano sul Baltico (2).

    (3)

    I prestiti accordati dalla BEI nell’ambito della decisione 2001/777/CE stanno per raggiungere il massimale stabilito.

    (4)

    Nelle sue conclusioni, il Consiglio Ecofin del 25 novembre 2003 ha approvato uno stanziamento supplementare per prestiti della BEI alla Russia e agli NSIO, come nuovo sviluppo della decisione 2001/777/CE, per progetti nei settori nei quali la BEI fruisce di un vantaggio comparativo e dove si riscontra una richiesta insoddisfatta di crediti. I settori nei quali si ritiene che la BEI abbia un «vantaggio comparativo» sono l’ambiente ed i trasporti, telecomunicazioni e infrastrutture energetiche sugli assi prioritari della rete transeuropea («TEN»), aventi incidenze transfrontaliere per uno Stato membro.

    (5)

    Al mandato di prestito devono applicarsi adeguate condizioni, consone con gli accordi ad alto livello conclusi dall’UE sugli aspetti politici e macroeconomici e con gli accordi con le altre istituzioni finanziarie internazionali sugli aspetti settoriali e relativi ai progetti. Inoltre, si dovrà procedere all’opportuna ripartizione dei lavori tra la BEI e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS).

    (6)

    Il finanziamento della BEI sarà gestito secondo i criteri e procedure abituali da essa applicati, comprese adeguate misure di controllo, e in ottemperanza delle pertinenti regole e procedure relative alla Corte dei conti e all’OLAF, secondo modalità atte a sostenere le politiche comunitarie. Dovranno esservi consultazioni regolari tra la BEI e la Commissione, per assicurare il coordinamento delle priorità e delle attività nei paesi in questione e per misurare i progressi verso il conseguimento dei pertinenti obiettivi politici della Comunità.

    (7)

    Nell'ambito della valutazione completa del mandato generale della BEI, da effettuare nel 2006 per i progetti realizzati al di fuori dell'Unione europea, si tiene conto della presente decisione,

    DECIDE:

    Articolo 1

    Obiettivo

    La Comunità accorda alla Banca europea per gli investimenti (in appresso, la «BEI») una garanzia a copertura di tutti i pagamenti che essa non riceva, pur essendole dovuti, in relazione a crediti da essa aperti, secondo i suoi abituali criteri e per sostenere i pertinenti obiettivi di politica esterna della Comunità, a favore di progetti d’investimenti da realizzare in Russia e nei nuovi Stati indipendenti occidentali, ossia la Bielorussia, la Moldova e l’Ucraina.

    Articolo 2

    Progetti ammissibili

    I progetti ammissibili presentano un interesse di rilievo per l’Unione europea nei seguenti settori:

    ambiente,

    trasporti, telecomunicazioni ed infrastrutture energetiche sugli assi prioritari della rete transeuropea (TEN), aventi implicazioni transfrontaliere per uno Stato membro.

    Articolo 3

    Massimale e condizioni

    1.   Il massimale complessivo per i crediti che verranno aperti è stabilito a 500 milioni di EUR.

    2.   È accordata alla BEI, a titolo eccezionale, una garanzia della Comunità del 100 %, a copertura dell’importo totale dei crediti aperti ai sensi della presente decisione e di tutti gli importi correlati.

    3.   Per ottenere il finanziamento mediante i prestiti coperti dalla garanzia della Comunità, i progetti devono soddisfare i seguenti criteri:

    a)

    l’ammissibilità, a norma dell’articolo 2;

    b)

    la cooperazione, ed eventualmente il cofinanziamento, tra la BEI e le altre istituzioni finanziarie internazionali, per assicurare una ragionevole ripartizione dei rischi e stabilire le opportune condizioni alle quali devono rispondere i progetti.

    La BEI e la BERS ripartiscono opportunamente i lavori tra loro, secondo modalità reciprocamente convenute e riferiscono ai sensi dell'articolo 5. In particolare, la BEI si avvale dell'esperienza maturata dalla BERS in Russia e negli NSIO.

    Articolo 4

    Ammissibilità dei singoli paesi

    I singoli paesi divengono ammissibili, nell’ambito del massimale, quando e se soddisfano condizioni adeguate, consone con gli accordi ad alto livello conclusi dall’Unione europea con il paese in questione sugli aspetti politici e macroeconomici. La Commissione determina quando un singolo paese si è conformato alle condizioni specifiche e ne informa la BEI.

    Articolo 5

    Relazioni

    La Commissione informa ogni anno il Parlamento europeo e il Consiglio delle operazioni di prestito effettuate in base alla presente decisione, presentando nel contempo una valutazione dell’esecuzione della presente decisione e del coordinamento tra le istituzioni finanziarie internazionali cointeressate ai progetti.

    Le suddette informazioni comprendono una valutazione del contributo che il prestito previsto nella presente decisione apporterà per il conseguimento dei pertinenti obiettivi di politica estera della Comunità.

    Ai fini del primo e secondo capoverso, la BEI trasmette alla Commissione le opportune informazioni.

    Articolo 6

    Durata

    La garanzia copre i prestiti sottoscritti sino al 31 gennaio 2007.

    Se, allo scadere di tale periodo, i prestiti concessi dalla BEI non avranno raggiunto il massimale complessivo indicato all’articolo 3, paragrafo 1, il periodo suddetto è prorogato automaticamente di sei mesi.

    Articolo 7

    Disposizioni finali

    1.   La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

    2.   La BEI e la Commissione stabiliscono le condizioni alle quali si concede la garanzia.

    Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 2004.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    C. VEERMAN


    (1)  Parere del 14 dicembre 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

    (2)  GU L 292 del 9.11.2001, pag. 41.


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