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Document 32004R2244

    Regolamento (CE) n. 2244/2004 della Commissione, del 23 dicembre 2004, relativo all’apertura, per l’anno 2005, di contingenti tariffari applicabili all’importazione nella Comunità europea di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Romania

    GU L 381 del 28.12.2004, p. 8–9 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 183M del 5.7.2006, p. 456–457 (MT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2005

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2244/oj

    28.12.2004   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 381/8


    REGOLAMENTO (CE) N. 2244/2004 DELLA COMMISSIONE

    del 23 dicembre 2004

    relativo all’apertura, per l’anno 2005, di contingenti tariffari applicabili all’importazione nella Comunità europea di taluni prodotti agricoli trasformati originari della Romania

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

    vista la decisione n. 98/626/CE del Consiglio, del 5 ottobre 1998, relativa alla conclusione del protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea e dei risultati nei negoziati agricoli dell'Uruguay Round, compresi i miglioramenti del regime preferenziale esistente (2), in particolare l’articolo 2, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il protocollo n. 3 dell’accordo europeo con la Romania sugli scambi di prodotti agricoli trasformati, modificato dal protocollo di adeguamento degli aspetti commerciali di tale accordo, dispone la riduzione nell'elemento agricolo dei dazi applicabili all’importazione di taluni prodotti agricoli trasformati, originari della Romania, entro i limiti dei contingenti tariffari. Questi contingenti devono essere applicabili per il 2005.

    (2)

    Il regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, che istituisce il codice doganale comunitario (3), stabilisce norme per la gestione dei contingenti tariffari. I contingenti tariffari aperti in virtù di tale regolamento vanno quindi gestiti nel rispetto di tali regole.

    (3)

    Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione delle questioni orizzontali in materia di scambi commerciali di prodotti agricoli trasformati non figuranti all'allegato I,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    I contingenti tariffari annuali per i prodotti agricoli trasformati originari della Romania, figuranti nell’allegato, sono aperti dal 1o gennaio al 31 dicembre 2005 alle condizioni di cui all’allegato.

    Articolo 2

    I contingenti tariffari comunitari di cui all'articolo 1 sono gestiti dalla Commissione conformemente agli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2005.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 23 dicembre 2004.

    Per la Commissione

    Günter VERHEUGEN

    Vice presidente


    (1)  GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 del Consiglio (GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5).

    (2)  GU L 301 dell’11.11.1998, pag. 1.

    (3)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2286/2003 (GU L 343 del 31.12.2003, pag. 1).


    ALLEGATO

    Numero d'ordine

    Codice NC

    Descrizione

    Contingente per il 2005

    (tonnellate)

    Aliquota del dazio applicabile (1)

    09.5431

    ex 1704

    Prodotti a base di zucchero non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco) esclusi gli estratti di liquirizie contenenti saccarosio in misura superiore a 10 %, in peso, senza aggiunta di altre materie della sottovoce 1704 90 10 (2)

    2 100

    0 + EAR

    09.5433

    ex 1806

    Cioccolata ed altre preparazioni alimentari contenenti cacao (2), diverse da quelle delle sottovoci NC 1806 10 15 o 1806 20 70

    1 500

    0 + EAR

    09.5435

    ex 1902

    Paste alimentari, anche cotte o altrimenti preparate, escluse le paste farcite delle sottovoci NC 1902 20 10 e 1902 20 30; cuscus, anche preparato

    600

    0 + EAR

    09.5437

    ex 1904

    Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove, esclusi i prodotti della sottovoce NC 1904 20 10

    438

    0 + EAR

    09.5439

    1905

    Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili

    1 875

    0 + EAR

    09.5441

    2101 30 19

    2101 30 99

    Succedanei torrefatti del caffè

    Estratti, essenze e concentrati di succedanei torrefatti del caffè, esclusi quelli della cicoria torrefatta

    163

    0 + EAR

    09.5443

    2105 00

    Gelati, anche contenenti cacao

    114

    0 + EAR

    09.5445

    0405 20 10

    0405 20 30

    ex 2106

    ex 3302 10

    3302 10 29

    Paste da spalmare lattiere aventi tenore di materie grasse uguale o superiore al 39 % e inferiore o uguale al 75 % in peso

    Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, diverse da quelle menzionate nelle sottovoci 2106 10 20, 2106 90 20 e 2106 90 92 e diverse dagli sciroppi di zucchero, aromatizzati o addizionati di coloranti (2)

    Miscugli di sostanze odorifere e miscugli (comprese le soluzioni alcoliche) a base di una o più di tali sostanze, dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande:

    Altro

    1 050

    0 + EAR

    09.5447

    2202 90 91

    2202 90 95

    2202 90 99

    Bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di legumi della voce NC 2009 contenente i prodotti delle voci da 0401 a 0404 o delle materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404

    100

    0 + EAR


    (1)  EAR = elementi agricoli ridotti (calcolati in conformità con gli importi di base fissati nel protocollo 3 dell’accordo) applicabili entro i limiti quantitativi dei contingenti. Tali elementi agricoli ridotti sono eventualmente soggetti al dazio massimo indicato nella tariffa doganale comune, e nel caso dei prodotti delle sottovoci 1704 10 91, 1704 10 99, 2105 00 10, 2105 00 91 o 2106 90 10, al dazio massimo stabilito nell’accordo.

    (2)  Esclusi prodotti aventi tenore, in peso, uguale o superiore a 70 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio), delle sottovoci NC ex 1704 90 51, ex 1704 90 99, ex 1806 20 80, ex 1806 20 95, ex 1806 90 90 o ex 2106 90 98.


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