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Document 32004R2243

    Regolamento (CE) n. 2243/2004 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 2505/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali

    GU L 381 del 28.12.2004, p. 1–7 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2243/oj

    28.12.2004   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 381/1


    REGOLAMENTO (CE) N. 2243/2004 DEL CONSIGLIO

    del 22 dicembre 2004

    che modifica il regolamento (CE) n. 2505/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 26,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 20 dicembre 1996 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2505/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali (1). È opportuno provvedere a soddisfare il fabbisogno della Comunità per i prodotti in questione alle condizioni più favorevoli. Occorre pertanto aprire nuovi contingenti tariffari comunitari a dazio ridotto o nullo per volumi adeguati, nonché prorogare la validità di taluni contingenti tariffari esistenti, senza perturbare i mercati di questi prodotti.

    (2)

    Poiché il volume di alcuni contingenti tariffari comunitari non è sufficiente a soddisfare il fabbisogno dell’industria comunitaria nell’attuale periodo contingentale, occorrerebbe aumentarlo a decorrere dal 1o gennaio 2005.

    (3)

    La Comunità non ha più interesse a mantenere nel 2005 contingenti tariffari comunitari per certi prodotti che hanno beneficiato di una sospensione dei dazi nel 2004. Tali prodotti andrebbero pertanto cancellati dalla tabella di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96.

    (4)

    In considerazione dell’elevato numero di modifiche da apportare e per motivi dichiarezza occorre sostituire interamente l’allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96.

    (5)

    Vista l'importanza economica del presente regolamento, è necessario invocare l'urgenza prevista al punto I.3 del protocollo allegato al trattato sull'Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell'Unione europea.

    (6)

    Il regolamento (CE) n. 2505/96 va pertanto modificato di conseguenza,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Per il periodo contingentale compreso tra il 1o gennaio e il 30 giugno 2005, nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96:

    la validità del contingente tariffario 09.2021 è limitata al 30 giugno 2005, senza modifica del volume,

    il volume contingentale del contingente tariffario 09.2613 è fissato a 400 tonnellate ad un dazio dello 0 %,

    Articolo 3

    Per il periodo contingentale compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2005, nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96:

    il volume contingentale del contingente tariffario 09.2023 è fissato a 700 000 unità,

    il volume contingentale del contingente tariffario 09.2603 è fissato a 3 400 tonnellate,

    il volume contingentale del contingente tariffario 09.2612 è fissato a 500 tonnellate ad un dazio dello 0 %,

    il volume contingentale del contingente tariffario 09.2619 è fissato a 80 tonnellate,

    il volume contingentale del contingente tariffario 09.2620 è fissato a 500 000 unità,

    il volume contingentale del contingente tariffario 09.2621 è fissato a 1 500 tonnellate, con validità limitata al 31 dicembre 2005,

    il volume contingentale del contingente tariffario 09.2985 è fissato a 300 000 unità, con validità limitata al 31 dicembre 2005.

    Articolo 4

    I contingenti tariffari 09.2605, 09.2606, 09.2607, 09.2609, 09.2614, 09.2918, 09.2957, 09.2966, 09.2993 e 09.2999 sono chiusi a decorrere dal 31 dicembre 2004.

    Articolo 5

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2005.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 2004.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    C. VEERMAN


    (1)  GU L 345 del 31.12.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo del regolamento (CE) n. 1329/2004 (GU L 247 del 21.7.2004, pag. 1).


    ALLEGATO

    «ALLEGATO I

    Numero d'ordine

    Codice NC

    Suddivisione-TARIC

    Designazione delle merci

    Volume contingentale

    Dazio contingentale

    (in %)

    Periodo contingentale

    09.2021

    ex 7011 20 00

    45

    Schermi di vetro, il cui diametro diagonale misurato tra i due angoli esterni è uguale a 72 (± 0,2) cm, con una translucidità del 56,8 (± 3) % e uno spessore di riferimento di 10,16 mm

    70 000 unità

    0

    1.1.-30.6.2005

    09.2022

    ex 8504 90 11

    20

    Nuclei di ferrite destinati alla produzione di gioghi di deflessione (1)

    2 400 000 unità (3)

    0

    1.7.2004-30.6.2005

    09.2023

    ex 8540 91 00

    34

    Maschere piatte di 597,1 (± 0,2) mm di lunghezza e 356,2 (± 0,2) mm di altezza, munite, all’estremità dell’asse verticale centrale, di fessure (slots) di 179,1(± 9) μm di larghezza

    700 000 unità

    0

    1.1.-31.12.2005

    09.2602

    ex 2921 51 19

    10

    o-Fenilendiammina

    1 800 tonnellate

    0

    1.1.-31.12.

    09.2603

    ex 2931 00 95

    15

    Tetrasolfuro di bis(3-trietossisililpropile)

    3 400 tonnellate

    0

    1.1.-31.12.2005

    09.2604

    ex 3905 30 00

    10

    Alcole polivinilico, anche contenente gruppi di acetali sotto forma di sale sodico di 5-(4-acido-2-solfobenziliden)-3-(formilpropil)-rodanina

    100 tonnellate

    0

    1.1.-31.12.

    09.2610

    ex 2925 20 00

    20

    Cloruro di (clorometilen)dimetilammino

    100 tonnellate

    0

    1.1.-31.12.

    09.2611

    ex 2826 19 00

    10

    Fluoruro di calcio avente tenore totale di alluminio, magnesio e sodio uguale o inferiore a 0,25 mg/kg, in polvere

    55 tonnellate

    0

    1.1.-31.12.

    09.2612

    ex 2921 59 90

    30

    Dicloridrato di 3,3’-diclorobenzidina

    500 tonnellate

    0

    1.1.-31.12.2005

    09.2613

    ex 2932 99 70

    40

    1,3:2,4-Bis-O-(3,4-dimetilbenziliden)-D-glucitolo

    400 tonnellate

    0

    1.1.-30.6.2005

    09.2615

    ex 2934 99 90

    70

    Acido ribonucleico

    110 tonnellate

    0

    1.1.-31.12.

    09.2616

    ex 3910 00 00

    30

    Polidimetilsiloxan con un grado di polimerizzazione di 2 800 unità monomeriche (± 100)

    1 300 tonnellate

    0

    1.1.-31.12.

    09.2618

    ex 2918 19 80

    40

    Acido (R)-2-cloromandelico

    100 tonnellate

    0

    1.1.-31.12.

    09.2619

    ex 2934 99 90

    71

    2-Tienilacetonitrile

    80 tonnellate

    0

    1.1.-31.12.

    09.2620

    ex 8526 91 90

    10

    Unità del sistema GPS avente la funzione di determinare la posizione

    500 000 unità

    0

    1.1.-31.12.

    09.2621

    ex 3812 30 80

    50

    Idrossido carbonato di alluminio, magnesio, zinco, idrato, rivestito con un agente tensioattivo

    1 500 tonnellate

    0

    1.1.-31.12.2005

    09.2622

    ex 1108 12 00

    10

    Amido di granoturco contenente in peso il 40 % o più di granoturco, ma non oltre il 60 % di fibre alimentari insolubili

    600 tonnellate

    0

    1.1.-31.12.2005

    09.2623

    ex 2710 19 61

    10

    Oli combustibili aventi tenore, in peso, di zolfo non superiore al 2 %, destinati alla fabbricazione di combustibili per la navigazione marittima (1)

    80 000 tonnellate

    0

    1.1.–31.12.

    ex 2710 19 63

    10

    09.2624

    2912 42 00

     

    Etilvanillina (3-etossi-4-idrossibenzaldeide)

    352 tonnellate

    0

    1.1.-31.12.

    09.2625

    ex 3920 20 21

    20

    Pellicole di polimeri di polipropilene, biassialmente orientati, di spessore uguale o superiore a 3,5 μm, ma inferiore a 15 μm, con larghezza uguale o superiore a 490 mm, ma non superiore a 620 mm, destinate alla produzione di condensatori di potenza (1)

    170 tonnellate

    0

    1.1.-31.12.

    09.2626

    ex 4205 00 00

    10

    Pezzi tagliati di cuoio di bovini colorato in grigio-azzurro o beige, con goffratura, destinati alla fabbricazione di prodotti della sottovoce 9401 20 00  (1)

    400 000 unità

    0

    1.1.-31.12.

    09.2627

    ex 7011 20 00

    55

    Schermi di vetro, il cui diametro diagonale misurato tra i due angoli esterni è uguale a 814,8 (± 1,5) mm, con una translucidità del 51,1 (± 2,2) % e uno spessore di riferimento di 12,5 mm

    500 000 unità

    0

    1.1.-31.12.

    09.2628

    ex 7019 52 00

    10

    Fibra di vetro a maglia, con armatura in vetroresina plastificata, di peso pari a 120 g/m2 (±10 g/m2), del tipo utilizzato per la fabbricazione di zanzariere avvolgibili o a telaio fisso

    350 000 m2

    0

    1.1.-31.12.

    09.2629

    ex 7616 99 90

    85

    Manico telescopico in alluminio, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di valigie (1)

    240 000 unità

    0

    1.1.-31.12.

    09.2630

    ex 3908 90 00

    30

    Resina termoplastica poliammidica con punto di combustione superiore a 750 °C utilizzata nella fabbricazione dei gioghi di deflessione dei tubi catodici

    40 tonnellate

    0

    1.1.-30.6.2005

    09.2703

    ex 2825 30 00

    10

    Ossidi e idrossidi di vanadio, destinati esclusivamente alla fabbricazione di leghe (1)

    13 000 tonnellate

    0

    1.1.-31.12.

    09.2713

    ex 2008 60 19

    10

    Ciliegie dolci, conservate in alcole, di diametro non superiore a 19,9 mm, senza nocciolo, destinate alla fabbricazione di prodotti a base di cioccolato  (1):

    aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 9 %

    aventi tenore, in peso, di zuccheri inferiore o uguale al 9 %

    2 000 tonnellate

    10 (4)

    1.1.-31.12.

    ex 2008 60 39

    10

    10

    09.2719

    ex 2008 60 19

    20

    Ciliegie acide (Prunus cerasus) conservate in alcole, di diametro non superiore a 19,9 mm, destinate alla fabbricazione di prodotti a base di cioccolato (1):

    aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore al 9 %

    aventi tenore, in peso, di zuccheri inferiore o uguale al 9 %

    2 000 tonnellate

    10 (4)

    1.1.-31.12.

    ex 2008 60 39

    20

    10

    09.2727

    ex 3902 90 90

    93

    Poli-alfa-olefine sintetiche di viscosità non inferiore a 38 x 10-6 m2 s-1 (38 centistokes) a 100 °C, secondo il metodo ASTM D 445

    10 000 tonnellate

    0

    1.1.-31.12.

    09.2799

    ex 7202 49 90

    10

    Ferrocromo contenente, in peso, 1,5 % o più, ma non più di 4 % di carbonio e non più di 70 % di cromo

    50 000 tonnellate

    0

    1.1.-31.12.

    09.2809

    ex 3802 90 00

    10

    Montmorillonite attivata all'acido, destinate alla fabbricazione di carta autocopiante (1)

    10 000 tonnellate

    0

    1.1.-31.12.

    09.2829

    ex 3824 90 99

    19

    Estratto solido del residuo, insolubile nei solventi alifatici, ottenuto durante l'estrazione di colofonia dal legno, che presenta le seguenti caratteristiche:

    tenore, in peso, di acidi resinici non superiore al 30 %,

    numero di acidità non superiore a 110,

    punto di fusione non inferiore a 100 °C

    1 600 tonnellate

    0

    1.1.-31.12.

    09.2837

    ex 2903 49 80

    10

    Bromoclorometano

    450 tonnellate

    0

    1.1.-31.12.

    09.2841

    ex 2712 90 99

    10

    Miscela di 1-alcheni contenente, in peso, l'80 % o più di 1-alcheni di lunghezza della catena di 20 e 22 atomi di carbonio

    10 000 tonnellate

    0

    1.1.-31.12.

    09.2849

    ex 0710 80 69

    10

    Funghi della specie Auricularia polytricha, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati, destinati alla fabbricazione di piatti preparati (1)  (2)

    700 tonnellate

    0

    1.1.-31.12.

    09.2851

    ex 2907 12 00

    10

    o-Cresolo di purezza, in peso, non inferiore al 98,5 %

    20 000 tonnellate

    0

    1.1.-31.12.

    09.2853

    ex 2930 90 70

    35

    Glutatione

    15 tonnellate

    0

    1.1.-31.12.

    09.2881

    ex 3901 90 90

    92

    Polietilene clorosolfonato

    6 000 tonnellate

    0

    1.1.-31.12.

    09.2882

    ex 2908 90 00

    20

    2,4-Dicloro-3-etil-6-nitrofenol, sotto forma di polvere

    90 tonnellate

    0

    1.1.-31.12.

    09.2889

    3805 10 90

    Essenza di cellulosa al solfato

    20 000 tonnellate

    0

    1.1.-31.12.

    09.2904

    ex 8540 11 19

    95

    Tubo catodico a colori con schermo piatto, con un rapporto larghezza/altezza dello schermo di 4/3, una diagonale dello schermo pari o superiore a 79 cm, ma non superiore a 81 cm, e un raggio di curvatura pari o superiore a 50 m

    8 500 unità

    0

    1.1.-31.12.

    09.2913

    ex 2401 10 41

    10

    Tabacco greggio o non lavorato, anche tagliato in forma regolare, avente valore doganale non inferiore a 450 EUR/100 kg netti, destinato a essere utilizzato come fascia esterna o come sottofascia nella fabbricazione di prodotti della sottovoce 2402 10 00 (1)

    6 000 tonnellate

    0

    1.1.-31.12.

    ex 2401 10 49

    10

    ex 2401 10 50

    10

    ex 2401 10 70

    10

    ex 2401 10 90

    10

    ex 2401 20 41

    10

    ex 2401 20 49

    10

    ex 2401 20 50

    10

    ex 2401 20 70

    10

    ex 2401 20 90

    10

    09.2914

    ex 3824 90 99

    26

    Soluzione acquosa contenente in peso il 40 % o più di estratti secchi di betaina e il 5 % o più, ma non oltre il 30 %, di sali organici o inorganici

    38 000 tonnellate

    0

    1.1.-31.12.

    09.2917

    ex 2930 90 13

    90

    Cistina

    600 tonnellate

    0

    1.1.-31.12.

    09.2919

    ex 8708 29 90

    10

    Soffietti, destinati alla fabbricazione di autobus articolati (1)

    2 600 unità

    0

    1.1.-31.12.

    09.2933

    ex 2903 69 90

    30

    1,3-Diclorobenzene

    2 600 tonnellate

    0

    1.1.-31.12.

    09.2935

    3806 10 10

    Colofonia ed acidi resinici di gemme

    120 000 tonnellate

    0

    1.1.-30.6.

    09.2935

    3806 10 10

    Colofonia ed acidi resinici di gemme

    80 000 tonnellate

    0

    1.7.-31.12.

    09.2945

    ex 2940 00 00

    20

    D-Xilosio

    400 tonnellate

    0

    1.1.-31.12.

    09.2947

    ex 3904 69 90

    95

    Poli(fluoruro di vinilidene), sotto forma di polvere, destinato alla fabbricazione di pitture o vernici per il rivestimento di metalli (1)

    1 300 tonnellate

    0

    1.1.-31.12.

    09.2950

    ex 2905 59 10

    10

    2-Cloroetanolo, destinato alla fabbricazione di tioplasti liquidi della sottovoce 4002 99 90 (1)

    8 400 tonnellate

    0

    1.1.-31.12.

    09.2955

    ex 2932 19 00

    60

    Flurtamone (ISO)

    300 tonnellate

    0

    1.1.-31.12.

    09.2964

    ex 5502 00 80

    20

    Filato di filamenti di cellulosa ottenuta con un procedimento di filatura in solvente organico (Lyocell), destinato all'industria della carta (1)

    1 200 tonnellate

    0

    1.1.-31.12.

    09.2975

    ex 2918 30 00

    10

    Dianidride benzofenon-3,3':4,4'-tetracarbossilica

    500 tonnellate

    0

    1.1.-31.12.

    09.2976

    ex 8407 90 10

    10

    Motori a benzina a quattro tempi, di cilindrata inferiore o uguale a 250 cm3, destinati alla fabbricazione di tosatrici da prato della sottovoce 8433 11  (1) o motofalciatrice della sottovoce 8433 20 10  (1)

    750 000 unità (3)

    0

    1.7.2004-30.6.2005

    09.2979

    ex 7011 20 00

    15

    Schermi di vetro, il cui diametro diagonale misurato tra i due angoli esterni è uguale a 81,5 (± 0,2) cm, con una translucidità dell’80 % (± 3 %) e uno spessore di riferimento di 11,43 mm

    600 000 unità

    0

    1.1.-31.12.

    09.2981

    ex 8407 33 90

    10

    Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla, di cilindrata uguale o superiore a 300 cm3 e di potenza uguale o superiore a 6 kW, ma non superiore a 15,5 kW, destinati alla fabbricazione:

    di tosatrici da prato semoventi munite d'un sedile della sottovoce 8433 11 51,

    di trattori della sottovoce 8701 90 11 che hanno per funzione principale quella di tosatrice da prato,

    di tosatrici con motore a quattro tempi d’una capacità di cilindrata non inferiore a 300 m3 della sottovoce 8433 20 10 (1)

    210 000 unità

    0

    1.1.-31.12.

    ex 8407 90 80

    10

    ex 8407 90 90

    10

    09.2985

    ex 8540 91 00

    33

    Maschere piatte di lunghezza di 685,6 mm (+/– 0,2 mm) o di 687,2 mm (+/– 0,2 mm), e di altezza di 406,9 mm (+/– 0,2 mm) o di 408,9 mm (+/– 0,2 mm) con fessure alla fine dell'asse verticale centrale aventi una larghezza di 174 micrometri (+/– 8 micrometri)

    300 000 unità

    0

    1.1.-31.12.2005

    09.2986

    ex 3824 90 99

    76

    Miscuglio di ammine terziarie, contenente, in peso:

    60 % o più di dodecildimetilammina

    20 % o più di dimetil(tetradecil)ammina

    0,5 % o più di esadecildimetilammina destinato alla fabbricazione di ossidi di ammine (1)

    14 000 tonnellate

    0

    1.1.-31.12.

    09.2992

    ex 3902 30 00

    93

    Copolimero di propilene e butilene, contenente in peso il 60 % o più, ma non oltre il 68 %, di propilene e 32 % o più, ma non oltre il 40 %, di butilene, con una viscosità di fusione non superiore a 3 000 mPa a 190 °C, secondo il metodo ASTM D 3236, destinato ad essere utilizzato come adesivo nella fabbricazione di prodotti della sottovoce 4818 40 (1)

    1 000 tonnellate

    0

    1.1.-31.12.

    09.2995

    ex 8536 90 85

    95

    Tastiere

    comprendenti uno strato di silicone e tasti di policarbonato oppure

    interamente di silicone o interamente di policarbonato, comprendenti tasti stampati, destinate alla fabbricazione o riparazione di apparecchi radiotelefonici mobili della sottovoce 8525 20 91 (1)

    20 000 000 unità

    0

    1.1.-31.12.

    ex 8538 90 99

    93

    09.2998

    ex 2924 29 95

    80

    5'-Cloro-3-idrossi-2',4'-dimetossi-2-naftanilide

    26 tonnellate

    0

    1.1.-31.12.».


    (1)  Il controllo dell’uso per questa designazione particolare avviene mediante applicazione delle disposizioni comunitarie emanate in materia.

    (2)  Tuttavia, la sospensione non è ammessa se il trattamento è effettuato da imprese per la vendita al minuto o da aziende di ristoro.

    (3)  Le quantità di prodotti soggette a questo contingente e immesse in libera pratica dal 1o luglio 2004 conformemente al regolamento (CE) n. 1329/2004 saranno interamente dedotte da questa quantità.

    (4)  Il dazio specifico addizionale è applicabile.


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