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Document 32004R2214
Commission Regulation (EC) No 2214/2004 of 21 December 2004 determining the extent to which applications lodged in December 2004 for import licences under the regime provided for by tariff quotas for certain products in the pigmeat sector for the period 1 January to 31 March 2005 can be accepted
Regolamento (CE) n. 2214/2004 della Commissione, del 21 dicembre 2004, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di dicembre 2004 nel quadro dei contingenti tariffari d'importazione per taluni prodotti del settore delle carni suine per il periodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2005
Regolamento (CE) n. 2214/2004 della Commissione, del 21 dicembre 2004, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di dicembre 2004 nel quadro dei contingenti tariffari d'importazione per taluni prodotti del settore delle carni suine per il periodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2005
GU L 374 del 22.12.2004, p. 59–60
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
22.12.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 374/59 |
REGOLAMENTO (CE) N. 2214/2004 DELLA COMMISSIONE
del 21 dicembre 2004
che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di dicembre 2004 nel quadro dei contingenti tariffari d'importazione per taluni prodotti del settore delle carni suine per il periodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2005
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1458/2003 della Commissione, del 18 agosto 2003, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari del settore delle carni suine (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1) |
Le domande di titoli di importazione presentate per il primo trimestre del 2005 vertono su quantitativi inferiori ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte. |
(2) |
È opportuno stabilire il quantitativo rimanente che va ad aggiungersi al quantitativo disponibile per il periodo successivo, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2005, presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1458/2003, sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato.
2. Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1o aprile al 30 giugno 2005, presentate ai sensi del regolamanto (CE) n. 1458/2003, sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato II.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2004.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 208 del 19.8.2003, pag. 3.
ALLEGATO I
Numero del gruppo |
Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1o gennaio al 31 marzo 2005 |
G2 |
100 |
G3 |
100 |
G4 |
100 |
G5 |
100 |
G6 |
100 |
G7 |
100 |
ALLEGATO II
(t) |
|
Gruppo |
Quantitativo globale disponibile per il periodo che va dal 1o aprile al 30 giugno 2005 |
G2 |
30 847,5 |
G3 |
4 987,5 |
G4 |
3 000,0 |
G5 |
6 100,0 |
G6 |
15 000,0 |
G7 |
5 477,3 |