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Document 32004R2214

Regolamento (CE) n. 2214/2004 della Commissione, del 21 dicembre 2004, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di dicembre 2004 nel quadro dei contingenti tariffari d'importazione per taluni prodotti del settore delle carni suine per il periodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2005

GU L 374 del 22.12.2004, p. 59–60 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2214/oj

22.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 374/59


REGOLAMENTO (CE) N. 2214/2004 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 2004

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di dicembre 2004 nel quadro dei contingenti tariffari d'importazione per taluni prodotti del settore delle carni suine per il periodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1458/2003 della Commissione, del 18 agosto 2003, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari del settore delle carni suine (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Le domande di titoli di importazione presentate per il primo trimestre del 2005 vertono su quantitativi inferiori ai quantitativi disponibili e possono pertanto essere interamente soddisfatte.

(2)

È opportuno stabilire il quantitativo rimanente che va ad aggiungersi al quantitativo disponibile per il periodo successivo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2005, presentate ai sensi del regolamento (CE) n. 1458/2003, sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato.

2.   Le domande di titoli d'importazione per il periodo dal 1o aprile al 30 giugno 2005, presentate ai sensi del regolamanto (CE) n. 1458/2003, sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 208 del 19.8.2003, pag. 3.


ALLEGATO I

Numero del gruppo

Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1o gennaio al 31 marzo 2005

G2

100

G3

100

G4

100

G5

100

G6

100

G7

100


ALLEGATO II

(t)

Gruppo

Quantitativo globale disponibile per il periodo che va dal 1o aprile al 30 giugno 2005

G2

30 847,5

G3

4 987,5

G4

3 000,0

G5

6 100,0

G6

15 000,0

G7

5 477,3


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