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Document 32004R2209

Regolamento (CE) n. 2209/2004 della Commissione, del 21 dicembre 2004, che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di dicembre 2004 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro dei regolamenti (CE) n. 593/2004 e (CE) n. 1251/96

GU L 374 del 22.12.2004, p. 49–50 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2209/oj

22.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 374/49


REGOLAMENTO (CE) N. 2209/2004 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 2004

che stabilisce entro quali limiti possono essere accettate le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di dicembre 2004 per taluni prodotti del settore delle uova e del pollame nel quadro dei regolamenti (CE) n. 593/2004 e (CE) n. 1251/96

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 593/2004 della Commissione del 30 marzo 2004, recante apertura e modalità di gestione nel settore delle uova e per le ovoalbumine dei contingenti tariffari (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

visto il regolamento (CE) n. 1251/96 della Commissione, del 28 giugno 1996, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari nel settore del pollame (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le domande di titoli d'importazione per il periodo dall'1 gennaio al 31 marzo 2005, presentate ai sensi dei regolamenti (CE) n. 593/2004 e (CE) n. 1251/96, sono soddisfatte secondo quanto indicato nell'allegato del presente regolamento.

2.   Le domande di titoli d'importazione per il periodo dall'1 aprile al 30 giugno 2005, possono essere presentate, ai sensi del regolamenti (CE) n. 593/2004 e (CE) n. 1251/96, per il quantitativo globale indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2004.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 94 del 31.3.2004, pag. 10.

(2)  GU L 161 del 29.6.1996, pag. 136. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1043/2001 (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 24).


ALLEGATO

Numero del gruppo

Percentuale di accettazione delle domande di titoli d'importazione presentate per il periodo che va dal 1o gennaio al 31 marzo 2005

Quantitativo globale disponibile per il periodo che va dal 1o aprile al 31 giugno 2005

(t)

E1

134 360,00

E2

82,06

1 750,00

E3

100,00

12 911,45

P1

100,00

1 926,00

P2

100,00

3 825,16

P3

2,11

175,00

P4

100,00

475,00


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