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Document 32004R2207

    Regolamento (CE) n. 2207/2004 della Commissione, del 21 dicembre 2004, che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato parboiled a grani lunghi B a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2032/2004

    GU L 374 del 22.12.2004, p. 47–47 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2207/oj

    22.12.2004   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 374/47


    REGOLAMENTO (CE) N. 2207/2004 DELLA COMMISSIONE

    del 21 dicembre 2004

    che fissa la restituzione massima all'esportazione di riso lavorato parboiled a grani lunghi B a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara indetta dal regolamento (CE) n. 2032/2004

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 2032/2004 della Commissione (2) ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso.

    (2)

    A norma dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione (3), la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1785/2003, decidere di fissare una restituzione massima all'esportazione, tenendo conto segnatamente dei criteri precisati all'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1785/2003. La gara è aggiudicata all'offerente la cui offerta non superi il livello della restituzione massima all'esportazione.

    (3)

    L'applicazione dei criteri summenzionati all'attuale situazione del mercato del riso in questione comporta la fissazione di una restituzione massima all'esportazione pari all'importo precisato all'articolo 1.

    (4)

    Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    In base alle offerte presentate dal 13 al 16 dicembre 2004, è fissata una restituzione massima pari a 65,00 EUR/t all'esportazione di riso lavorato parboiled a grani lunghi B a destinazione di alcuni paesi terzi, nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 2032/2004.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 22 dicembre 2004.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2004.

    Per la Commissione

    Mariann FISCHER BOEL

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96.

    (2)  GU L 353 del 27.11.2004, pag. 6.

    (3)  GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1948/2002 (GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 18).


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