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Document 32004R2202

    Regolamento (CE) n. 2202/2004 della Commissione, del 21 dicembre 2004, recante apertura, per il 2005, di contingenti tariffari comunitari di ovini, caprini, carni ovine e carni caprine

    GU L 374 del 22.12.2004, p. 31–35 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2202/oj

    22.12.2004   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 374/31


    REGOLAMENTO (CE) N. 2202/2004 DELLA COMMISSIONE

    del 21 dicembre 2004

    recante apertura, per il 2005, di contingenti tariffari comunitari di ovini, caprini, carni ovine e carni caprine

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 2529/2001 del Consiglio, del 19 dicembre 2001, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 1,

    considerando quando segue:

    (1)

    È opportuno disporre l’apertura di contingenti tariffari comunitari di carni ovine e caprine per il 2005. I dazi e i quantitativi di cui al regolamento (CE) n. 2529/2001 devono essere fissati in conformità dei rispettivi accordi internazionali in vigore nel 2005.

    (2)

    Il regolamento (CE) n. 312/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, recante attuazione, per la Comunità, delle disposizioni tariffarie dell’accordo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall’altra (2), ha previsto l’apertura di un contingente tariffario bilaterale supplementare di 2 000 tonnellate, che aumenterà ogni anno del 10 % del quantitativo iniziale, per il codice prodotto 0204, a decorrere dal 1o febbraio 2003. Tale contingente è stato sommato al contingente GATT/OMC di cui dispone il Cile ed è necessario continuare a gestire entrambi i contingenti con le stesse modalità nel corso del 2005. Inoltre, nell’assegnazione del suddetto contingente per il 2004 a titolo del regolamento (CE) n. 2233/2003 della Commissione, del 23 dicembre 2003, recante apertura, per il 2004, di contingenti tariffari comunitari di ovini, caprini, carni ovine e carni caprine (3) è stato commesso un errore di calcolo per cui è stato assegnato un quantitativo di 5 183 tonnellate anziché di 5 200 tonnellate. È pertanto opportuno aggiungere le restanti 17 tonnellate al quantitativo disponibile per il 2005.

    (3)

    Il regolamento (CE) n. 1329/2003 del Consiglio, del 21 luglio 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 992/95 relativo ai contingenti tariffari comunitari per determinati prodotti agricoli e della pesca originari della Norvegia (4), prevede concessioni commerciali bilaterali supplementari relative a taluni prodotti agricoli.

    (4)

    Nel quadro dell’accordo di Cotonou, sono stati concessi alcuni contingenti tariffari per i prodotti a base di carni ovine e caprine agli Stati ACP (5).

    (5)

    Alcuni contingenti tariffari sono stabiliti per il periodo che va dal 1° luglio dell’anno n al 30 giugno dell’anno n+1. Poiché le importazioni a norma del presente regolamento sono gestite sulla base di un anno civile, i quantitativi che devono essere fissati per il 2005 corrispondono alla somma di metà del quantitativo relativo al periodo dal 1° luglio 2004 al 30 giugno 2005 e di metà del quantitativo relativo al periodo dal 1° luglio 2005 al 30 giugno 2006.

    (6)

    Per garantire l’adeguato funzionamento dei contingenti tariffari comunitari, occorre stabilire un equivalente peso carcassa. Inoltre, poiché alcuni contingenti tariffari consentono di scegliere tra l’importazione di animali vivi o di carni, è necessario fissare un fattore di conversione.

    (7)

    L’esperienza maturata nel 2004 con la gestione dei contingenti tariffari comunitari secondo il principio «primo arrivato, primo servito» nel settore delle carni ovine e caprine è stata positiva. Di conseguenza, i contingenti relativi a tali prodotti devono essere gestiti conformemente all’articolo 16, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 2529/2001, in deroga al regolamento (CE) n. 1439/95, del 26 giugno 1995, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3013/89 in ordine all’importazione ed esportazione di prodotti del settore delle carni ovine e caprine (6). Tale gestione deve essere conforme agli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (7).

    (8)

    Per evitare discriminazioni tra i paesi esportatori e poiché negli ultimi due anni i contingenti tariffari equivalenti non sono stati esauriti rapidamente, i contingenti tariffari cui si riferisce il presente regolamento devono essere inizialmente considerati come non critici ai sensi dell’articolo 308 quater del regolamento (CEE) n. 2454/93, quando sono gestiti secondo il principio «primo arrivato, primo servito». Pertanto le autorità doganali devono essere autorizzate a rinunciare a richiedere la costituzione della cauzione per le merci inizialmente importate nell’ambito dei suddetti contingenti, conformemente agli articoli 308 quater, paragrafo 1, e 248, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2454/93. Date le particolarità del passaggio da un sistema di gestione a un altro, non si applica l’articolo 308 quater, paragrafi 2 e 3, del suddetto regolamento.

    (9)

    È necessario specificare il tipo di prova che deve presentare l’operatore interessato per attestare l’origine dei prodotti e poter beneficiare dei contingenti tariffari gestiti secondo il principio «primo arrivato, primo servito».

    (10)

    Al momento in cui i prodotti a base di carni ovine sono presentati dall’operatore alle autorità doganali per l’importazione, è difficile per queste ultime stabilire se provengono da ovini di specie domestiche o da altri ovini, distinzione che determina l’applicazione di aliquote diverse del dazio. È pertanto opportuno prevedere che la prova dell’origine contenga una precisazione al riguardo.

    (11)

    A norma del capo II della direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (8), e della direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (9), possono essere autorizzate soltanto le importazioni di prodotti che soddisfano i requisiti relativi ai controlli, alle regole e alle procedure applicabili alla catena alimentare in vigore nella Comunità.

    (12)

    Tenuto conto della data di applicazione e del tempo necessario per la traduzione, il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    (13)

    Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ovini e i caprini,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il presente regolamento dispone l’apertura di contingenti tariffari comunitari di ovini, caprini, carni ovine e carni caprine relativamente al periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2005.

    Articolo 2

    I dazi all’importazione nella Comunità di ovini, caprini, carni ovine e carni caprine dei codici NC 0104 10 30, 0104 10 80, 0104 20 90, 0210 99 21, 0210 99 29 e 0204 originari dei paesi indicati nell’allegato sono sospesi o ridotti conformemente al presente regolamento.

    Articolo 3

    1.   I quantitativi, espressi in equivalente peso carcassa, per le importazioni di carni del codice NC 0204 e di animali vivi dei codici NC 0104 10 30, 0104 10 80 e 0104 20 90, nonché i dazi applicabili, sono indicati nell’allegato.

    2.   Per calcolare i quantitativi di «equivalente peso carcassa» di cui al paragrafo 1, il peso netto dei prodotti ovini e caprini è moltiplicato per i seguenti coefficienti:

    a)

    animali vivi: 0,47

    b)

    carni di agnello o di capretto disossate: 1,67

    c)

    carni di montone, di pecora e di capra (escluso il capretto) disossate e loro combinazioni: 1,81

    d)

    prodotti non disossati: 1,00.

    3.   Per «capretto» si intende un animale della specie caprina fino a un anno di età.

    Articolo 4

    In deroga a quanto disposto al titolo II, parti A e B, del regolamento (CE) n. 1439/95, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2005 i contingenti tariffari fissati nell’allegato del presente regolamento per i paesi appartenenti ai gruppi di paesi n. 1, 2, 3, 4 e 5 devono essere gestiti secondo il principio «primo arrivato, primo servito», conformemente agli articoli 308 bis, 308 ter e 308 quater, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93. Non si applica l’articolo 308 quater, paragrafi 2 e 3, del suddetto regolamento. Non sono richiesti titoli d’importazione.

    Articolo 5

    1.   Per beneficiare dei contingenti tariffari fissati nell’allegato e gestiti conformemente all’articolo 4, deve essere presentata alle autorità doganali comunitarie una prova di origine valida, rilasciata dalle autorità competenti del paese terzo, accompagnata da una dichiarazione doganale di immissione in libera pratica delle merci in questione. L’origine dei prodotti soggetti ai contingenti tariffari diversi da quelli che risultano da accordi tariffari preferenziali è determinata conformemente alle disposizioni in vigore nella Comunità.

    2.   La prova di origine di cui al paragrafo 1 è la seguente:

    a)

    nel caso dei contingenti tariffari che fanno parte di un accordo tariffario preferenziale, la prova di origine è quella specificata in detto accordo;

    b)

    nel caso di altri contingenti tariffari, si tratta di una prova stabilita conformemente all’articolo 47 del regolamento (CEE) n. 2454/93 e, in aggiunta agli elementi specificati in detto articolo, dei dati seguenti:

    il codice NC (almeno le prime quattro cifre),

    il numero d’ordine o i numeri d’ordine del contingente tariffario in questione, conformemente al secondo comma del presente paragrafo,

    il peso netto totale per ciascuna categoria di coefficiente specificata all’articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento;

    c)

    nel caso dei paesi i cui contingenti rientrano nei casi indicati alle lettere a) e b) e sono raggruppati, la prova è quella indicata alla lettera a).

    Se la prova di origine di cui alla lettera b) viene presentata come documento giustificativo per una sola dichiarazione d’immissione in libera pratica, essa può contenere diversi numeri d’ordine. In tutti gli altri casi essa deve contenere un solo numero d’ordine.

    3.   Per beneficiare del contingente tariffario fissato nell’allegato per il gruppo di paesi n. 4, per i prodotti dei codici NC ex 0204, ex 0210 99 21 e ex 0210 99 29 la prova di origine reca, nella casella riguardante la designazione dei prodotti, una delle seguenti indicazioni:

    a)

    «prodotto/i a base di carni di ovini della specie ovina domestica»;

    b)

    «prodotto/i a base di carni di specie diverse dalla specie ovina domestica»;

    Tali indicazioni devono corrispondere alle indicazioni che figurano nel certificato veterinario che accompagna tali prodotti.

    Articolo 6

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2005.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2004.

    Per la Commissione

    Mariann FISCHER BOEL

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 341 del 22.12.2001, pag. 3. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).

    (2)  GU L 46 del 20.2.2003, pag. 1.

    (3)  GU L 339 del 24.12.2003, pag. 22. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 365/2004 (GU L 63 del 28.2.2004, pag. 30).

    (4)  GU L 187 del 26.7.2003, pag. 1.

    (5)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

    (6)  GU L 143 del 27.6.1995, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 272/2001 (GU L 41 del 10.2.2001, pag. 3).

    (7)  GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2286/2003 (GU L 343 del 31.12.2003, pag. 1).

    (8)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

    (9)  GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).


    ALLEGATO

    CARNI OVINE E CAPRINE [in tonnellate (t) di equivalente peso carcassa]

    CONTINGENTI TARIFFARI COMUNITARI PER IL 2005

    Gruppo di paesi n.

    Codici NC

    Dazio ad valorem %

    Dazio specifico EUR/100 Kg

    Numero d’ordine in base al principio «primo arrivato, primo servito»

    Origine

    Volume annuale

    (in tonnellate di equivalente peso carcassa)

    Animali vivi

    (Coefficiente = 0,47)

    Carne di agnello disossata (1)

    (Coefficiente = 1,67)

    Carne di montone e di pecora disossata (2)

    (Coefficiente = 1,81)

    Carne non disossata e carcasse

    (Coefficiente = 1,00)

    1

    0204

    Zero

    Zero

    09.2101

    09.2102

    09.2011

    Argentina

    23 000

    09.2105

    09.2106

    09.2012

    Australia

    18 650

    09.2109

    09.2110

    09.2013

    Nuova Zelanda

    226 700

    09.2111

    09.2112

    09.2014

    Uruguay

    5 800

    09.2115

    09.2116

    09.1922

    Cile

    5 417

    09.2119

    09.2120

    09.0790

    Islanda

    1 350

    2

    0204

    Zero

    Zero

    09.2121

    09.2122

    09.0781

    Norvegia

    300

    3

    0204

    Zero

    Zero

    09.2125

    09.2126

    09.0693

    Groenlandia

    100

    09.2129

    09.2130

    09.0690

    Isole Færøer

    20

    09.2131

    09.2132

    09.0227

    Turchia

    200

    4

    0104 10 30, 0104 10 80 e 0104 20 90

    Per le specie «diverse dalla specie ovina domestica» soltanto: ex 0204, ex 0210 99 21 e ex 0210 99 29

    Zero

    Zero

    09.2141

    09.2145

    09.2149

    09.1622

    Stati ACP

    100

    Per la specie «ovina domestica» soltanto: ex 0204, ex 0210 99 21 e ex 0210 99 29

    Zero

    Riduzione del 65 % dei dazi specifici

    09.2161

    09.2165

    09.1626

    Stati ACP

    500

    5 (3)

    0204

    Zero

    Zero

    09.2171

    09.2175

    09.2015

    Altre

    200

    0104 10 30

    0104 10 80

    0104 20 90

    10 %

    Zero

    09.2181

    09.2019

    Altre

    49


    (1)  E di capretto.

    (2)  E di capra, escluso il capretto.

    (3)  Per «Altre» si intendono tutte le origini, compresi gli Stati ACP ed esclusi gli altri paesi menzionati nella presente tabella.


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