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Document 32004R2200

Regolamento (CE) n. 2200/2004 del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che modifica i regolamenti (CEE) n. 3030/93 e (CE) n. 3285/94 del Consiglio relativamente al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi

GU L 374 del 22.12.2004, pp. 1–28 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 153M del 7.6.2006, pp. 301–328 (MT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 25/06/2015; abrog. impl. da 32015R0937

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2200/oj

22.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 374/1


REGOLAMENTO (CE) N. 2200/2004 DEL CONSIGLIO

del 13 dicembre 2004

che modifica i regolamenti (CEE) n. 3030/93 e (CE) n. 3285/94 del Consiglio relativamente al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

La Comunità è parte contraente dell’accordo dell’OMC sui tessili e sull’abbigliamento (ATA) in base al quale lo stesso e tutte le restrizioni ivi disposte sono abrogati il 1o gennaio 2005, conformemente al calendario di integrazione contenuto nell’articolo 9 dell’accordo.

(2)

Per monitorare efficacemente le tendenze di importazione di prodotti liberalizzati è istituito un sistema di sorveglianza ex post a livello doganale.

(3)

Oltre tale data possono essere mantenute in vigore disposizioni speciali, in forza di quanto disposto dal protocollo di adesione della Cina all’OMC. Considerato quanto sopra esposto e al fine di raccogliere per tempo le informazioni necessarie all’effettuazione di un controllo efficace su talune importazioni è opportuno introdurre una vigilanza preventiva delle importazioni di origine cinese da attuarsi tramite un sistema di licenze di importazione automatiche applicabile fino al 31 dicembre 2005, anche se questa condizione può essere abrogata prima non appena sarà pienamente operativo il sistema di sorveglianza ex post a livello doganale da istituire.

(4)

Secondo l’ATA i paesi importatori non sono tenuti ad accettare spedizioni che eccedano le restrizioni notificate. Ai sensi della normativa comunitaria è perciò la data di spedizione a determinare l’imputazione al relativo contingente. Di conseguenza, le merci che giungono a destinazione nel 2005, benché spedite nel 2004, devono essere imputate, per un periodo transitorio nel 2005, al contingente del 2004 e sono perciò sottoposte al sistema del duplice controllo.

(5)

È nell’interesse degli operatori economici comunitari rendere gli scambi certi e prevedibili ed è pertanto opportuno fissare un termine ultimo decorso il quale non si procederà più all’imputazione ai contingenti del 2004 delle merci che giungono a destinazione nel 2005. Tale termine ultimo dovrebbe essere fissato al 31 marzo 2005.

(6)

Per ottemperare alle disposizioni ATA relative all’abrogazione delle restrizioni quantitative nei confronti dei membri dell’OMC, dal 2005 l’allegato II del regolamento (CEE) n. 3030/93 (1) dovrebbe applicarsi solo agli Stati che non sono membri dell’OMC con i quali la Comunità ha concluso accordi bilaterali in materia di prodotti tessili.

(7)

L’elenco dei prodotti tessili e dell’abbigliamento sottoposti alle regole e alle discipline del GATT che figura nell’allegato II del regolamento (CE) n. 3285/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994 relativo al regime comune applicabile alle importazioni e che abroga il regolamento (CE) n. 518/94 (2), dovrebbe essere modificato per inserirvi, dal 1o gennaio 2005, i prodotti da integrare nel GATT.

(8)

È auspicabile che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione per consentire agli operatori di beneficiarne quanto prima,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3030/93 è così modificato:

1)

l'articolo 1 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 5 e l'articolo 13, il presente regolamento si applica alle importazioni dei prodotti tessili di cui all'allegato I originari dei paesi terzi con i quali la Comunità ha concluso accordi, protocolli o altre intese bilaterali elencati nell'allegato II. Le disposizioni pertinenti del presente regolamento si applicano anche alle importazioni di prodotti tessili e dell’abbigliamento originari della Cina ai sensi dell’articolo 10 bis.»;

b)

il paragrafo 7 è abrogato;

2)

l'articolo 2 è così modificato:

a)

il paragrafo 4 è abrogato;

b)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   L'immissione in libera pratica dei prodotti la cui importazione era soggetta, prima del 1o gennaio 2005, ai limiti quantitativi di cui agli allegati V bis e VII bis e spediti prima di tale data, continua, fino al 31 marzo 2005, ad essere soggetta alla presentazione dell’autorizzazione d’importazione emessa in forza del regime di importazione vigente anteriormente al 1o gennaio 2005. Le merci s'intendono spedite alla data in cui, nel paese di origine, vengono caricate sull’aereo, sull’autoveicolo o sulla nave per essere esportate.»;

3)

all'articolo 3, i paragrafi 3 e 4 sono abrogati;

4)

l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Articolo 7

Disposizioni di flessibilità

I paesi fornitori, previa notifica alla Commissione, possono effettuare trasferimenti tra i limiti quantitativi di cui agli allegati V e V bis nella misura e alle condizioni di cui agli allegati VIII e VIII bis.»;

5)

l'articolo 9 è abrogato;

6)

l'articolo 10 è così modificato:

a)

sono abrogati i paragrafi 4, 5 e 6, le lettere b) e c) del paragrafo 9 e i paragrafi 10 e 12;

b)

il paragrafo 7, lettera a) è sostituito dal seguente:

«a)

le misure adottate a norma del paragrafo 3 sono oggetto di una comunicazione della Commissione pubblicata quanto prima nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea;»;

c)

nel paragrafo 8, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Le consultazioni con il paese fornitore interessato previste dal paragrafo 3 possono portare ad un'intesa fra tale paese e la Comunità sull'introduzione e il livello di limiti quantitativi.»;

d)

il paragrafo 13 è sostituito dal seguente:

«13.   Le misure di cui ai paragrafi 3 e 9 del presente articolo sono adottate e applicate secondo la procedura di cui all'articolo 17.»;

7)

nell’articolo 10 bis è inserito il paragrafo seguente:

«2 bis.   Le importazioni di prodotti tessili e dell’abbigliamento compresi nell’allegato I originari della Cina ed elencati nella tabella B dell’allegato III sono soggette ad un sistema di previa sorveglianza unica ai sensi dell'articolo 13 e della parte IV dell’allegato III. Il requisito per il rilascio di un documento di sorveglianza non si applica ai prodotti tessili e dell'abbigliamento per i quali sia stata rilasciata un'autorizzazione di importazione a norma dell'articolo 2, paragrafo 5. Tale sistema di previa sorveglianza sarà abolito non appena sarà pienamente operativo il sistema di sorveglianza ex post a livello doganale istituito dall'articolo 13. Le decisioni per porre fine al sistema di previa sorveglianza e per modificare la tabella B dell'allegato III sono adottate ai sensi dell'articolo 17.»;

8)

l'articolo 11 è abrogato;

9)

all'articolo 13, il paragrafo 1 è modificato come segue:

«1.   Qualora, ai sensi delle pertinenti disposizioni di un accordo, di un protocollo o altra intesa fra la Comunità e un paese terzo o per monitorare le tendenze delle importazioni di prodotti originari di un paese terzo, sia stato istituito un sistema di sorveglianza ex ante o ex post su una categoria di prodotti di cui all'allegato I che non è soggetta ai limiti quantitativi di cui all'allegato V, le procedure e le formalità concernenti la sorveglianza unica e doppia, il perfezionamento economico passivo, la classificazione e la certificazione dell'origine sono quelle stabilite negli allegati III e IV.»;

10)

all'articolo 13, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   La decisione di imporre il sistema di sorveglianza su categorie di prodotti o su paesi fornitori non elencati nelle tabelle dell'allegato III è adottata, se applicabile, ai sensi delle pertinenti disposizioni in materia di consultazioni previste nell'accordo, nel protocollo o altre intese con il paese terzo in questione.

La Commissione decide dell'introduzione di un sistema di sorveglianza ex ante o ex post. Le decisioni di imporre il sistema di controllo ex ante e altre misure necessarie per attuare tale sistema sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 17.»;

11)

l'articolo 14 è abrogato;

12)

l'articolo 15, paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Quando, a seguito di indagini svolte secondo le procedure di cui all'allegato IV, la Commissione constata che le informazioni di cui dispone provano che alcuni prodotti originari di un paese fornitore di cui all'allegato V e soggetti ai limiti quantitativi di cui all'articolo 2 oppure introdotti in forza degli articoli 10 o 10 bis sono stati trasbordati, deviati o importati in altro modo nella Comunità, eludendo le disposizioni riguardanti i limiti quantitativi e che occorre procedere ai necessari adeguamenti, essa chiede l'apertura di consultazioni secondo la procedura di cui all'articolo 17, al fine di pervenire ad un accordo su un adeguamento equivalente ai corrispondenti limiti quantitativi.»;

13)

all’articolo 16 il paragrafo 2 è abrogato;

14)

l'articolo 20 è sostituito dal seguente:

«Articolo 20

Il presente regolamento fa salve le disposizioni degli accordi, protocolli o intese bilaterali conclusi tra la Comunità ed i paesi terzi elencati nell'allegato II.»;

15)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 21 bis

I riferimenti agli allegati V, VII e VIII si applicano, mutatis mutandis, agli allegati V bis, VII bis e VIII bis.»;

16)

gli allegati I, II, III, V, VII, VIII, IX e X sono modificati e i nuovi allegati V bis, VII bis e VIII bis sono aggiunti come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 3285/94 è così modificato:

1)

all'articolo 1, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Il presente regolamento si applica alle importazioni di prodotti originari di paesi terzi, ad eccezione:

a)

dei prodotti tessili soggetti al regime specifico in materia di importazioni di cui al regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio,

b)

dei prodotti originari di taluni paesi terzi elencati nel regolamento (CE) n. 519/94 del Consiglio concernente norme comuni per le importazioni di taluni paesi terzi.»;

2)

l'allegato II è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2005, ad eccezione delle seguenti disposizioni dell'allegato, che si applicano a decorrere dal 1o aprile 2005:

 

punto 1, le lettere a), e) e h) del punto 3, lettere b) e c) del punto 4, punto 6 e lettere a) e b) del punto 9.

La lettera l) del punto 3 dell'allegato non si applica oltre il 31 dicembre 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 13 dicembre 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

B. R. BOT


(1)   GU L 275 dell'8.11.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1627/2004 (GU L 295 del 18.9.2004, pag. 1).

(2)   GU L 349 del 31.12.1994, pag. 53. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2474/2000 (GU L 286 dell'11.11.2000, pag. 1).


ALLEGATO

MODIFICHE DI TALUNI ALLEGATI DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 3030/93

1)

all’allegato I, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.

Non disponendo di elementi precisi circa la materia costitutiva dei prodotti delle categorie 1-114 originari del Vietnam, si considera che essi siano costituiti esclusivamente di lana o di peli fini, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali.»;

2)

l'allegato II è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO II

Paesi esportatori di cui all'articolo 1

Bielorussia

Russia

Ucraina

Uzbekistan

Vietnam»;

3)

l'allegato III è così modificato:

a)

l'articolo 12, paragrafo 2 è abrogato;

b)

l'articolo 18, paragrafo 2 è abrogato;

c)

l'articolo 19, paragrafo 2 è abrogato;

d)

la penultima frase dell’articolo 21, paragrafo 1, è abrogata;

e)

i facsimile dei certificati di origine e delle licenze di esportazione di Hong Kong e della Thailandia sono abrogati;

f)

il facsimile di licenza di esportazione dell’Egitto è abrogato;

g)

l'articolo 25, paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   I documenti di sorveglianza elaborati in base al modulo conforme al facsimile di cui all'appendice I del presente allegato o, per quanto riguarda la Cina, a quello corrispondente al modello di cui all'allegato I del regolamento 3285/94 del Consiglio, sono validi in tutto il territorio doganale della Comunità europea. I documenti di sorveglianza sono validi per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di rilascio.»;

h)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 26 bis

Quando l’importazione di prodotti tessili e dell’abbigliamento è soggetta a misure di previa sorveglianza, gli Stati membri, per ciascun documento di sorveglianza rilasciato, comunicano alla Commissione il paese di origine, la categoria del prodotto e i particolari relativi alla quantità ed al valore dei prodotti. Subito dopo l’emissione dei documenti di sorveglianza tali informazioni vanno comunicate in forma elettronica usando la rete integrata creata a tal fine (“Système Intégré de Gestion de Licences”), nelle forme e secondo le procedure armonizzate che saranno stabilite.»;

i)

l'articolo 27 è sostituito dal seguente:

«Articolo 27

I prodotti tessili elencati nelle tabelle C e D sono soggetti ad un sistema di sorveglianza statistica ex post. Dopo l'ammissione alla libera circolazione dei prodotti le autorità competenti degli Stati membri notificano alla Commissione, se possibile settimanalmente ma almeno alla fine di ogni mese, il totale dei quantitativi importati e il loro valore, indicando il codice della nomenclatura combinata, la categoria di prodotti alla quale appartengono e le unità, incluse le eventuali unità supplementari utilizzate in tale codice. Le importazioni vengono suddivise secondo le procedure statistiche in vigore.»;

j)

l'articolo 28, paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   Detto numero si compone dei seguenti elementi:

due lettere che identificano il paese esportatore, ossia:

Bielorussia = BY

Cina = CN

Ucraina = UA

Uzbekistan = UZ

Vietnam = VN,

due lettere che identificano lo Stato membro di destinazione, o gruppo di tali Stati membri, ossia

AT

=

Austria

BL

=

Benelux

CY

=

Cipro

CZ

=

Repubblica ceca

DE

=

Germania

DK

=

Danimarca

EE

=

Estonia

GR

=

Grecia

ES

=

Spagna

FI

=

Finlandia

FR

=

Francia

GB

=

Regno Unito

HU

=

Ungheria

IE

=

Irlanda

IT

=

Italia

LT

=

Lituania

LV

=

Lettonia

MT

=

Malta

PL

=

Polonia

PT

=

Portogallo

SE

=

Svezia

SI

=

Slovenia

SK

=

Slovacchia

un numero ad una cifra che identifica l'anno del contingente o l'anno di registrazione nel caso di prodotti elencati nella tabella A del presente allegato, corrispondente all'ultima cifra dell'anno in questione, ad esempio “5” per il 2005 e “6” per il 2006. Nel caso dei prodotti originari della Repubblica popolare cinese elencati nell'appendice C dell'allegato V, tale numero è “1” per il 2004,

un numero a due cifre che identifica l'ufficio del paese esportatore che ha rilasciato il documento,

un numero di cinque cifre, da 00001 a 99999, assegnato allo Stato membro di destinazione di cui trattasi.»;

k)

la tabella A è sostituita dalla seguente:

«Paese e categorie soggetti al sistema di sorveglianza doppia

Paese terzo

Gruppo

Categoria

Unità

Uzbekistan

I A

1

tonnellate

3

tonnellate

I B

4

1 000 pezzi

5

1 000 pezzi

6

1 000 pezzi

7

1 000 pezzi

8

1 000 pezzi

II B

26

1 000 pezzi

Vietnam

I A

1

tonnellate

2

tonnellate

3

tonnellate

II A

22

tonnellate

23

tonnellate

32

tonnellate

II B

16

1 000 pezzi

17

1 000 pezzi

19

1 000 pezzi

24

1 000 pezzi

27

1 000 pezzi

III A

33

tonnellate

36

tonnellate

37

tonnellate

III B

90

tonnellate

IV

115

tonnellate

117

tonnellate

V

136

tonnellate

156

tonnellate

157

tonnellate

159

tonnellate

160

tonnellate»;

l)

la tabella B è sostituita dalla seguente:

«Paesi e categorie soggetti al sistema di sorveglianza unica

Paese terzo

Gruppo

Categoria

Unità

Cina

GRUPPO IA

 

1

tonnellate

2

tonnellate

di cui 2a

tonnellate

3

tonnellate

di cui 3a

tonnellate

ex 20

tonnellate

GRUPPO IB

 

4

1 000 pezzi

5

1 000 pezzi

6

1 000 pezzi

7

1 000 pezzi

8

1 000 pezzi

GRUPPO IIA

 

9

tonnellate

20/39

tonnellate

22

tonnellate

23

tonnellate

GRUPPO IIB

 

12

1 000 paia

13

1 000 pezzi

14

1 000 pezzi

15

1 000 pezzi

16

1 000 pezzi

17

1 000 pezzi

26

1 000 pezzi

28

1 000 pezzi

29

1 000 pezzi

31

1 000 pezzi

78

tonnellate

83

tonnellate

GRUPPO III A

 

35

tonnellate

GRUPPO III B

 

 

97

tonnellate

GRUPPO IV

 

115

tonnellate

117

tonnellate

118

tonnellate

122

tonnellate

GRUPPO V

 

136A

tonnellate

156

tonnellate

157

tonnellate

159

tonnellate

163

tonnellate»;

m)

la tabella C è sostituita dalla seguente:

«Paesi e categorie soggetti al sistema di sorveglianza statistica ex post per le importazioni dirette

Paese terzo

Gruppo

Categoria

Unità

Tutti i paesi

GRUPPO IA

 

1

tonnellate

2

tonnellate

di cui 2a

tonnellate

3

tonnellate

di cui 3a

tonnellate

ex 20

tonnellate

GRUPPO IB

 

4

1 000 pezzi

5

1 000 pezzi

6

1 000 pezzi

7

1 000 pezzi

8

1 000 pezzi

GRUPPO IIA

 

9

tonnellate

20

tonnellate

22

tonnellate

23

tonnellate

39

tonnellate

GRUPPO IIB

 

12

1 000 paia

13

1 000 pezzi

14

1 000 pezzi

15

1 000 pezzi

16

1 000 pezzi

17

1 000 pezzi

18

tonnellate

21

1 000 pezzi

24

1 000 pezzi

26

1 000 pezzi

28

1 000 pezzi

29

1 000 pezzi

31

1 000 pezzi

68

tonnellate

78

tonnellate

83

tonnellate

GRUPPO III A

 

35

tonnellate

GRUPPO III B

 

97

tonnellate

97 a

tonnellate

GRUPPO IV

 

115

tonnellate

117

tonnellate

118

tonnellate

122

tonnellate

GRUPPO V

 

136 A

tonnellate

156

tonnellate

157

tonnellate

159

tonnellate

163

tonnellate»;

4)

l'allegato V è modificato come segue:

a)

l'allegato V è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO V

LIMITI QUANTITATIVI COMUNITARI applicabili nel 2005

Bielorussia

Categoria

unità

Contingenti dal 1o gennaio 2005

Gruppo IA

1

tonnellate

1 585

2

tonnellate

5 100

3

tonnellate

233

Gruppo IB

4

M pezzi

1 600

5

M pezzi

1 058

6

M pezzi

1 400

7

M pezzi

1 200

8

M pezzi

1 110

Gruppo IIA

9

tonnellate

363

20

tonnellate

318

22

tonnellate

498

23

tonnellate

255

39

tonnellate

230

Gruppo IIB

12

M paia

5 958

13

M pezzi

2 651

15

M pezzi

1 500

16

M pezzi

186

21

M pezzi

889

24

M pezzi

803

26/27

M pezzi

1 069

29

M pezzi

450

73

M pezzi

315

83

tonnellate

178

Gruppo IIIA

33

tonnellate

387

36

tonnellate

1 242

37

tonnellate

463

50

tonnellate

196

Gruppo IIIB

67

tonnellate

339

74

M pezzi

361

90

tonnellate

199

Gruppo IV

115

tonnellate

87

117

tonnellate

1 800

118

tonnellate

448


Paese terzo

Categoria

Unità

2005

Vietnam (1)

GRUPPO IB

4

1 000 pezzi

23 613

5

1 000 pezzi

8 129

6

1 000 pezzi

10 340

7

1 000 pezzi

6 792

8

1 000 pezzi

23 986

GRUPPO IIA

9

tonnellate

1 131

20

tonnellate

307

39

tonnellate

282

GRUPPO IIB

12

1 000 paia

5 872

13

1 000 pezzi

15 883

14

1 000 pezzi

675

15

1 000 pezzi

1 124

18

tonnellate

2 260

21

1 000 pezzi

24 318

26

1 000 pezzi

2 489

28

1 000 pezzi

7 536

29

1 000 pezzi

792

31

1 000 pezzi

8 574

68

tonnellate

837

73

1 000 pezzi

2 219

76

tonnellate

2 173

78

tonnellate

2 254

83

tonnellate

753

GRUPPO IIIA

35

tonnellate

1 422

41

tonnellate

1 416

GRUPPO IIIB

10

1 000 paia

7 252

97

tonnellate

389

GRUPPO IV

118

tonnellate

312

GRUPPO V

161

tonnellate

578 »;

b)

l'appendice 1 è sostituita dalla seguente:

«Appendice A dell'allegato V

Categoria

Paese terzo

Note

Tutte le categorie soggette a limiti quantitativi

Vietnam

Il Vietnam riserva il 30 % dei suoi limiti quantitativi alle imprese dell'industria tessile comunitaria per un periodo di quattro mesi a decorrere dal 1o gennaio di ogni anno, sulla base di elenchi forniti dalla Comunità entro il 30 ottobre dell'anno precedente.»;

c)

le appendici B e C sono abrogate;

5)

è inserito il seguente allegato V bis:

«ALLEGATO V bis

LIMITI QUANTITATIVI COMUNITARI di cui all'articolo 2, paragrafo 5

Paese terzo

Categoria

Unità

Limiti quantitativi comunitari

Livelli del contingente applicabili nel 2004

Argentina

GRUPPO IA

1

tonnellate

6 010

2

tonnellate

8 551

2 a

tonnellate

7 622

Cina (3)  (4)

GRUPPO IA

1

tonnellate

4 770

2 (*1)  (2)

tonnellate

30 556

di cui 2a

tonnellate

4 359

3

tonnellate

8 088

di cui 3a

tonnellate

2 769

GRUPPO IB

4 (2)

1 000 pezzi

126 808

5 (2)

1 000 pezzi

39 422

6 (2)

1 000 pezzi

40 913

7 (2)

1 000 pezzi

17 093

8 (2)

1 000 pezzi

27 723

GRUPPO IIA

9

tonnellate

6 962

20/39

tonnellate

11 361

22

tonnellate

19 351

23

tonnellate

11 847

GRUPPO IIB

12

1 000 paia

132 029

13

1 000 pezzi

586 244

14

1 000 pezzi

17 887

15 (2)

1 000 pezzi

20 131

16

1 000 pezzi

17 181

17

1 000 pezzi

13 061

26 (2)

1 000 pezzi

6 645

28

1 000 pezzi

92 909

29

1 000 pezzi

15 687

31

1 000 pezzi

96 488

78

tonnellate

36 651

83

tonnellate

10 883

Gruppo III B

97

tonnellate

2 861

GRUPPO V

163 (2)

tonnellate

8 481

Hong Kong

GRUPPO IA

2

tonnellate

14 172

2a

tonnellate

12 166

3

tonnellate

11 912

3a

tonnellate

8 085

GRUPPO IB

4 (2)

1 000 pezzi

58 250

5

1 000 pezzi

40 240

6 (2)

1 000 pezzi

79 703

6 a

1 000 pezzi

68 857

7

1 000 pezzi

42 372

8

1 000 pezzi

59 172

GRUPPO IIA

39

tonnellate

2 444

GRUPPO IIB

12

1 000 paia

53 159

13 (2)

1 000 pezzi

117 655

16

1 000 serie

4 707

26

1 000 pezzi

12 498

29

1 000 serie

5 191

31

1 000 pezzi

35 442

78

tonnellate

14 658

83

tonnellate

792

India

GRUPPO IA

1

tonnellate

55 398

2

tonnellate

67 539

2 a

tonnellate

30 211

3

tonnellate

38 567

3 a

tonnellate

7 816

GRUPPO IB

4 (2)

1 000 pezzi

100 237

5

1 000 pezzi

53 303

6 (2)

1 000 pezzi

13 706

7

1 000 pezzi

78 485

8

1 000 pezzi

58 173

GRUPPO IIA

9

tonnellate

15 656

20

tonnellate

29 049

23

tonnellate

31 206

39

tonnellate

9 185

GRUPPO IIB

15

1 000 pezzi

10 238

26

1 000 pezzi

24 712

29

1 000 pezzi

14 637

Indonesia

GRUPPO IA

1

tonnellate

22 559

2

tonnellate

34 126

2 a

tonnellate

12 724

3

tonnellate

31 250

3 a

tonnellate

16 872

GRUPPO IB

4

1 000 pezzi

59 337

5

1 000 pezzi

58 725

6 (2)

1 000 pezzi

21 429

7

1 000 pezzi

15 694

8

1 000 pezzi

24 626

GRUPPO IIA

23

tonnellate

32 405

GRUPPO IIIA

35

tonnellate

32 725

Macao

GRUPPO IB

4 (2)

1 000 pezzi

15 051

5

1 000 pezzi

14 055

6 (2)

1 000 pezzi

15 179

7

1 000 pezzi

5 907

8

1 000 pezzi

8 257

GRUPPO IIA

20

tonnellate

244

39

tonnellate

307

GRUPPO IIB

13

1 000 pezzi

9 446

15

1 000 pezzi

651

16

1 000 pezzi

508

26

1 000 pezzi

1 322

31

1 000 pezzi

10 789

78

tonnellate

2 115

83

tonnellate

517

Malaysia

GRUPPO IA

2

tonnellate

8 870

2 a

tonnellate

3 406

3 (2)

tonnellate

18 594

3 a (2)

tonnellate

7 652

GRUPPO IB

4 (2)

1 000 pezzi

21 805

5

1 000 pezzi

10 132

6 (2)

1 000 pezzi

12 831

7

1 000 pezzi

43 822

8

1 000 pezzi

10 500

GRUPPO IIA

22

tonnellate

18 573

Pakistan

GRUPPO IA

1 (2)

tonnellate

25 961

2

tonnellate

51 252

2 a

tonnellate

19 376

3

tonnellate

86 004

GRUPPO IB

4 (2)

1 000 pezzi

50 030

5

1 000 pezzi

14 849

6

1 000 pezzi

53 885

7

1 000 pezzi

36 205

8

1 000 pezzi

8 350

GRUPPO IIA

9

tonnellate

15 398

20

tonnellate

59 896

39

tonnellate

20 156

GRUPPO IIB

26

1 000 pezzi

35 434

28

1 000 pezzi

128 083

Perù

GRUPPO IA

1 (2)

tonnellate

24 085

2

tonnellate

18 080

Filippine

GRUPPO IB

4 (2)

1 000 pezzi

32 787

5

1 000 pezzi

16 653

6 (2)

1 000 pezzi

15 388

7

1 000 pezzi

8 185

8

1 000 pezzi

9 275

GRUPPO IIB

13

1 000 pezzi

42 526

15

1 000 pezzi

5 213

26

1 000 pezzi

6 964

31

1 000 pezzi

26 364

Singapore

GRUPPO IA

2

tonnellate

5 895

2a

tonnellate

2 846

3

tonnellate

2 009

GRUPPO IB

4 (2)

1 000 pezzi

35 106

5

1 000 pezzi

19 924

6 (2)

1 000 pezzi

21 452

7

1 000 pezzi

17 176

8

1 000 pezzi

10 343

Corea del Sud

GRUPPO IA

1

tonnellate

932

2

tonnellate

6 290

2a

tonnellate

1 156

3

tonnellate

9 470

3 a

tonnellate

5 156

GRUPPO IB

4 (2)

1 000 pezzi

16 962

5

1 000 pezzi

36 754

6 (2)

1 000 pezzi

6 749

7

1 000 pezzi

10 785

8

1 000 pezzi

34 921

GRUPPO IIA

9

tonnellate

1 721

22

tonnellate

22 841

GRUPPO IIB

12

1 000 paia

231 975

13

1 000 pezzi

17 701

14

1 000 pezzi

8 961

15

1 000 pezzi

12 744

16

1 000 pezzi

1 285

17

1 000 pezzi

3 524

26

1 000 pezzi

3 345

28

1 000 pezzi

1 359

29 (2)

1 000 pezzi

857

31

1 000 pezzi

8 318

78

tonnellate

9 358

83

tonnellate

485

GRUPPO IIIA

35

tonnellate

17 631

50

tonnellate

1 463

GRUPPO IIIB

97

tonnellate

2 783

97 a (2)

tonnellate

889

Taiwan

GRUPPO IA

2

tonnellate

5 994

2 a

tonnellate

595

3

tonnellate

12 143

3 a

tonnellate

4 485

GRUPPO IB

4 (2)

1 000 pezzi

12 468

5

1 000 pezzi

22 264

6 (2)

1 000 pezzi

6 215

7

1 000 pezzi

3 823

8

1 000 pezzi

9 821

GRUPPO IIA

20

tonnellate

369

22

tonnellate

10 054

23

tonnellate

6 524

GRUPPO IIB

12

1 000 paia

43 744

13

1 000 pezzi

3 765

14

1 000 pezzi

5 076

15

1 000 pezzi

3 162

16

1 000 pezzi

530

17

1 000 pezzi

1 014

26

1 000 pezzi

3 467

28 (2)

1 000 pezzi

2 549

78

tonnellate

5 815

83

tonnellate

1 300

GRUPPO IIIA

35

tonnellate

12 480

GRUPPO IIIB

97

tonnellate

1 783

97 a (2)

tonnellate

807

Thailandia

GRUPPO IA

1

tonnellate

25 175

2

tonnellate

18 729

2 a

tonnellate

4 987

3 (2)

tonnellate

34 101

3a (2)

tonnellate

9 517

GRUPPO IB

4

1 000 pezzi

55 198

5

1 000 pezzi

38 795

6

1 000 pezzi

16 568

7

1 000 pezzi

13 169

8

1 000 pezzi

6 856

GRUPPO IIA

20

tonnellate

15 443

22

tonnellate

7 478

GRUPPO IIB

12

1 000 paia

49 261

26

1 000 pezzi

11 460

GRUPPO IIIB

97

tonnellate

3 445

97 a (2)

tonnellate

2 911

Appendice A dell'allegato V bis

Categoria

Paese terzo

Osservazioni

1

Pakistan

I seguenti quantitativi supplementari possono essere aggiunti al limite quantitativo annuale corrispondente (tonnellate):

509

Detti quantitativi possono essere trasferiti, previa notifica, verso i limiti quantitativi corrispondenti della categoria 2. Una parte del quantitativo trasferito può essere utilizzata, su base proporzionale, per la categoria 2a

Perù

Oltre ai limiti quantitativi di cui all'allegato V, viene riservato un quantitativo annuo supplementare di 900 tonnellate di prodotto della categoria 1 per le importazioni nella Comunità destinate ad essere trasformate dall'industria comunitaria.

2

Cina

Per i tessuti di larghezza inferiore a 115 cm (codici NC: 5208 11 90 , ex 5208 12 16 , ex 5208 12 96 , 5208 13 00 , 5208 19 00 , 5208 21 90 , ex 5208 22 16 , ex 5208 22 96 , 5208 23 00 , 5208 29 00 , 5208 31 00 , ex 5208 32 16 , ex 5208 32 96 , 5208 33 00 , 5208 39 00 , 5208 41 00 , 5208 42 00 , 5208 43 00 , 5208 49 00 , 5208 51 00 , 5208 52 10 , 5208 53 00 , 5208 59 00 , 5209 11 00 , 5209 12 00 , 5209 19 00 , 5209 21 00 , 5209 22 00 , 5209 29 00 , 5209 31 00 , 5209 32 00 , 5209 39 00 , 5209 41 00 , 5209 42 00 , 5209 43 00 , 5209 49 90 , 5209 51 00 , 5209 52 00 , 5209 59 00 , 5210 11 10 , 5210 12 00 , 5210 19 00 , 5210 31 10 , 5210 32 00 , 5210 39 00 , 5210 41 00 , 5210 42 00 , 5210 49 00 , 5211 11 00 , 5211 12 00 , 5211 19 00 , 5211 31 00 , 5211 32 00 , 5211 39 00 , 5211 41 00 , 5211 42 00 , 5211 43 00 , ex 5211 49 10 , 5211 49 90 , 5212 11 10 , 5212 11 90 , 5212 13 90 , 5212 14 10 , 5212 14 90 , 5212 21 10 , 5212 21 90 , 5212 23 10 , 5212 23 90 , 5212 24 10 , 5212 24 90 , ex 5811 00 00 ed ex 6308 00 00 ), la Cina può esportare nella Comunità i seguenti quantitativi supplementari (tonnellate):

1 454

La Cina può esportare nella Comunità i seguenti quantitativi supplementari (tonnellate) di tessuti della categoria 2 per garze per fasciature (codici NC 5208 11 10 e 5208 21 10 ):

2 009

I trasferimenti verso e dalla categoria 3 sono autorizzati fino al 40 % della categoria di destinazione.

3

Malaysia

Tailandia

I limiti quantitativi di cui all'allegato V bis comprendono i tessuti di cotone della categoria 2.

3a

Malaysia

Tailandia

I limiti quantitativi di cui all'allegato V bis comprendono i tessuti di cotone diversi da quelli greggi o imbianchiti della categoria 2a.

4

Cina

Hong Kong

India

Macao

Malaysia

Al fine di imputare le esportazioni sui limiti quantitativi concordati può essere applicato, sino a concorrenza del 5 % dei suddetti, un tasso di conversione pari a cinque indumenti (diversi da quelli per bambini piccoli o bébé) la cui taglia commerciale non superi 130 cm, per tre indumenti la cui taglia commerciale superi 130 cm.

5

Pakistan

Filippine

Singapore

Corea del Sud

Taiwan

Questa cifra è del 3 % per Hong Kong, Macao e la Corea del Sud e del 4 % per Taiwan.

Nella casella 9 della licenza di esportazione deve figurare la seguente dicitura: “Deve essere applicato il tasso di conversione per gli indumenti di taglia commerciale non superiore a 130 cm”.

Cina

Queste cifre comprendono i seguenti quantitativi, riservati all'industria europea per 180 giorni all'anno (migliaia di pezzi):

700

Ai prodotti della categoria 5 [tranne le giacche a vento (anoraks), i giubbotti e simili] di peli fini di cui ai codici NC 6110 12 10 , 6110 12 90 , 6110 19 10 e 6110 19 90 , si applicano i seguenti sottolimiti, entro i limiti quantitativi fissati per la categoria 5 (migliaia di pezzi):

250

6

Cina

Queste cifre comprendono i seguenti quantitativi, riservati all'industria europea per 180 giorni all'anno (migliaia di pezzi):

1 274

La Cina può esportare nella Comunità i seguenti quantitativi supplementari di shorts (codici NC 6203 41 90 , 6203 42 90 , 6203 43 90 , e 6203 49 50 ) (migliaia di pezzi):

1 266

Hong Kong

India

Indonesia

Macao

Malaysia

Filippine

Singapore

Corea del Sud

Taiwan

Al fine di imputare le esportazioni sui limiti quantitativi concordati può essere applicato, sino a concorrenza del 5 % dei suddetti, un tasso di conversione pari a cinque indumenti (diversi da quelli per bambini piccoli o bébé) la cui taglia commerciale non superi 130 cm, per tre indumenti la cui taglia commerciale superi 130 cm.

Questa cifra è del 3 % per Macao e dell'1 % per Hong Kong. L'uso del tasso di conversione per Hong Kong è limitato, per i pantaloni lunghi, al sottomassimale indicato in appresso.

Nella casella 9 della licenza di esportazione deve figurare la seguente dicitura: “Deve essere applicato il tasso di conversione per gli indumenti di taglia commerciale non superiore a 130 cm”.

Hong Kong

I limiti quantitativi di cui all'allegato V bis comprendono i seguenti sottomassimali per i pantaloni lunghi dei codici NC:

6203 41 10 , 6203 42 31 , 6203 42 33 , 6203 42 35 , 6203 43 19 , 6203 49 19 , 6204 61 10 , 6204 62 31 , 6204 62 33 , 6204 62 39 , 6204 63 18 , 6204 69 18 , 6211 32 42 , 6211 33 42 , 6211 42 42 e 6211 43 42 (migliaia di pezzi):

68 857 .

Sulla licenza di esportazione per questi prodotti deve figurare la dicitura “Categoria 6A”.

7

Cina

Queste cifre comprendono i seguenti quantitativi, riservati all'industria europea per 180 giorni all'anno (migliaia di pezzi):

755

8

Chine

Queste cifre comprendono i seguenti quantitativi, riservati all'industria europea per 180 giorni all'anno (migliaia di pezzi):

1 220

13

Hong Kong

I limiti quantitativi di cui all'allegato V bis riguardano solo i prodotti di cotone o di fibre sintetiche dei codici NC:

6107 11 00 , ex 6107 12 00 , 6108 21 00 , ex 6108 22 00 ed ex 6212 10 10 .

Oltre ai limiti quantitativi di cui all'allegato V bis, sono stati concordati i seguenti quantitativi specifici per le esportazioni di prodotti (di lana o di fibre rigenerate) dei codici NC

Ex 6107 12 00 , ex 6107 19 00 , ex 6108 22 00 , ex 6108 29 00 ed ex 6212 10 10 (tonnellate):

3 002

Sulla licenza di esportazione per questi prodotti deve figurare la dicitura “Categoria 13 S”.

15

Cina

Queste cifre comprendono i seguenti quantitativi, riservati all'industria europea per 180 giorni all'anno (migliaia di pezzi):

371

26

Cina

Queste cifre comprendono i seguenti quantitativi, riservati all'industria europea per 180 giorni all'anno (migliaia di pezzi):

370

28

Taiwan

Oltre ai limiti quantitativi di cui all'allegato V bis, sono stati concordati quantitativi specifici per le esportazioni di tute con bretelle (salopettes), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e shorts dei codici NC:

6103 41 90 , 6103 42 90 , 6103 43 90 , 6103 49 91 , 6104 61 90 , 6104 62 90 , 6104 63 90 ed 6104 69 91 :

1 226 368 pezzi.

29

Corea del Sud

Oltre ai limiti quantitativi di cui all'allegato V bis, vengono riservati quantitativi supplementari per gli indumenti destinati alle arti marziali (judo, karate, kung fu, taekwondo e simili) (migliaia di pezzi):

454

97 a

Corea del Sud

Taiwan

Tailandia

Reti fine (codici NC 5608 11 19 e 5608 11 99 ).

163

Cina

Queste cifre comprendono i seguenti quantitativi, riservati all'industria europea per 180 giorni all'anno (tonnellate):

400

Tutte le categorie soggette a limiti quantitativi

Vietnam

Il Vietnam riserva il 30 % dei suoi limiti quantitativi alle imprese dell'industria tessile comunitaria per un periodo di quattro mesi a decorrere dal 1° gennaio di ogni anno, sulla base di elenchi forniti dalla Comunità entro il 30 ottobre dell'anno precedente.

Appendice B dell'allegato V bis

Paese terzo

Categoria

Unità

2004

Cina

I seguenti quantitativi, disponibili per il 2004, possono essere utilizzati solo alle fiere europee:

1

tonnellate

317

2

tonnellate

1 338

2a

tonnellate

159

3

tonnellate

196

3a

tonnellate

27

4

1 000 pezzi

2 061

5

1 000 pezzi

705

6

1 000 pezzi

1 689

7

1 000 pezzi

302

8

1 000 pezzi

992

9

tonnellate

294

12

1 000 paia

843

13

1 000 pezzi

3 192

20/39

tonnellate

372

22

tonnellate

332

Le flessibilità previste per la Cina all'articolo 7 e all'allegato VIII bis del regolamento (CEE) n. 3030/93 si applicano alle categorie e ai quantitativi suddetti.

Appendice C dell'allegato V bis

LIMITI QUANTITATIVI COMUNITARI

Paese terzo

Categoria

Unità

2004

Cina

GRUPPO I

ex 20 (5)

tonnellate

59

GRUPPO IV

115

tonnellate

1 413

117

tonnellate

684

118

tonnellate

1 513

122

tonnellate

220

GRUPPO V

136 A

tonnellate

462

156 (6)

tonnellate

3 986

157 (6)

tonnellate

13 738

159 (6)

tonnellate

4 352

»

6)

l'allegato VI è così modificato:

a)

la lettera d) del paragrafo 1 è abrogata;

b)

i commi secondo e terzo del paragrafo 2 sono abrogati;

7)

la tabella dell’allegato VII è sostituita dalla seguente:

«TABELLA

LIMITI QUANTITATIVI COMUNITARI PER LE MERCI REIMPORTATE IN REGIME TPP applicabili nel 2005

Paese terzo

Categoria

Unità

Limiti quantitativi comunitari

2005

Bielorussia

GRUPPO IB

4

1 000 pezzi

4 733

5

1 000 pezzi

6 599

6

1 000 pezzi

8 800

7

1 000 pezzi

6 605

8

1 000 pezzi

2 249

GRUPPO IIB

12

1 000 pezzi

4 446

13

1 000 pezzi

697

15

1 000 pezzi

3 858

16

1 000 pezzi

786

21

1 000 pezzi

2 567

24

1 000 pezzi

661

26/27

1 000 pezzi

3 215

29

1 000 pezzi

1 304

73

1 000 pezzi

4 998

83

tonnellate

664

GRUPPO IIIB

74

1 000 pezzi

872

Vietnam

GRUPPO IB

4

1 000 pezzi

1 129

5

1 000 pezzi

861

6

1 000 pezzi

811

7

1 000 pezzi

1 503

8

1 000 pezzi

3 483

GRUPPO IIB

12

1 000 pezzi

3 549

13

1 000 pezzi

1 086

15

1 000 pezzi

350

18

tonnellate

409

21

1 000 pezzi

2 374

26

1 000 pezzi

223

31

1 000 pezzi

1 981

68

tonnellate

166

76

tonnellate

564

78

tonnellate

395 »;

8)

è inserito l'allegato VII bis seguente:

«ALLEGATO VII bis

TABELLA

Limiti quantitativi comunitari per le merci reimportate in regime tpp di cui all'articolo 2, paragrafo 5

Paese terzo

Categoria

Unità

Limiti quantitativi comunitari

2004

Bielorussia

GRUPPO IB

4

1 000 pezzi

4 432

5

1 000 pezzi

6 179

6

1 000 pezzi

7 526

7

1 000 pezzi

5 586

8

1 000 pezzi

1 966

GRUPPO IIB

12

1 000 paia

4 163

13

1 000 pezzi

419

15

1 000 pezzi

3 228

16

1 000 pezzi

736

21

1 000 pezzi

2 403

24

1 000 pezzi

526

26/27

1 000 pezzi

2 598

29

1 000 pezzi

1 221

73

1 000 pezzi

4 679

83

tonnellate

622

GRUPPO IIIB

74

1 000 pezzi

816

Cina

GRUPPO IB

4

1 000 pezzi

337

5

1 000 pezzi

746

6

1 000 pezzi

2 707

7

1 000 pezzi

724

8

1 000 pezzi

1 644

GRUPPO IIB

13

1 000 pezzi

888

14

1 000 pezzi

660

15

1 000 pezzi

679

16

1 000 pezzi

1 032

17

1 000 pezzi

868

26

1 000 pezzi

1 281

29

1 000 pezzi

129

31

1 000 pezzi

10 199

78

tonnellate

105

83

tonnellate

105

GRUPPO V

159

tonnellate

9

India

GRUPPO I B

7

1 000 pezzi

4 987

8

1 000 pezzi

3 770

GRUPPO II B

15

1 000 pezzi

380

26

1 000 pezzi

3 555

Indonesia

GRUPPO I B

6

1 000 pezzi

2 456

7

1 000 pezzi

1 633

8

1 000 pezzi

2 045

Macao

GRUPPO I B

6

1 000 pezzi

335

GRUPPO II B

16

1 000 pezzi

906

Malaysia

GRUPPO I B

4

1 000 pezzi

594

5

1 000 pezzi

594

6

1 000 pezzi

594

7

1 000 pezzi

383

8

1 000 pezzi

308

Pakistan

GRUPPO IB

4

1 000 pezzi

8 273

5

1 000 pezzi

4 148

6

1 000 pezzi

7 096

7

1 000 pezzi

3 372

8

1 000 pezzi

4 704

GRUPPO IIB

26

1 000 pezzi

4 604

Filippine

GRUPPO IB

6

1 000 pezzi

738

8

1 000 pezzi

221

Singapore

GRUPPO IB

7

1 000 pezzi

1 283

Tailandia

GRUPPO IB

5

1 000 pezzi

416

6

1 000 pezzi

417

7

1 000 pezzi

653

8

1 000 pezzi

416

GRUPPO IIB

26

1 000 pezzi

633

Vietnam

GRUPPO IB

4

1 000 pezzi

1 064

5

1 000 pezzi

811

6

1 000 pezzi

757

7

1 000 pezzi

1 417

8

1 000 pezzi

3 286

GRUPPO IIB

12

1 000 paia

3 348

13

1 000 pezzi

1 024

15

1 000 pezzi

329

18

tonnellate

385

21

1 000 pezzi

2 235

26

1 000 pezzi

209

31

1 000 pezzi

1 869

68

tonnellate

156

76

tonnellate

532

78

tonnellate

371 »;

9)

l'allegato VIII è modificato come segue:

a)

la tabella è sostituita dalla seguente:

«PAESE

Uso anticipato

Riporto

Trasferimenti dalla categoria 1alle categorie2 e 3

Trasferimenti tra le categorie 2 e 3

Trasferimenti tra le categorie 4, 5, 6, 7 e 8

Trasferimenti dai gruppi I, II e III ai gruppi II, III e IV

Aumento massimo per ciascuna categoria

Condizioni supplementari

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Bielorussia

5  %

7  %

4  %

4  %

4  %

5  %

13,5  %

Per quanto riguarda la colonna 7, sono autorizzati anche i trasferimenti da e verso il gruppo V. Per le categorie del gruppo I, il limite della colonna 8 è del 13 %

Vietnam

5  %

7  %

0  %

0  %

7  %

7  %

17  %

Per quanto riguarda la colonna 7, sono autorizzati i trasferimenti da qualsiasi categoria dei gruppi I, II, III, IV e V verso i gruppi II, III, IV e V.»;

b)

l’appendice dell’allegato VIII è abrogata;

10)

è inserito l'allegato seguente:

«Allegato VIII bis

Disposizioni di flessibilità di cui all'articolo 7

PAESE

Uso anticipato

Riporto

Trasferimenti dalla categoria 1alle categorie2 e 3

Trasferimenti tra le categorie 2 e 3

Trasferimenti tra le categorie 4, 5, 6, 7 e 8

Trasferimenti dai gruppi I, II e III ai gruppi II, III e IV

Aumento massimo per ciascuna categoria

Condizioni supplementari

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Argentina

5  %

7  %

7  %

7  %

7  %

7  %

n.a.

Si possono effettuare trasferimenti dalle categorie 2 e 3 alla cat. 1 fino al 4 %

Bielorussia

5  %

7  %

4  %

4  %

4  %

5  %

13,5  %

Per quanto riguarda la colonna 7, sono autorizzati anche i trasferimenti da e verso il gruppo V. Per le categorie del gruppo I, il limite della colonna 8 è del 13 %

Cina

1  %

3  %

1  %

4  %

4  %

6  %

17  %

Ulteriori importi possono essere autorizzati dalla Commissione in conformità della procedura prevista dall'articolo 17, paragrafo 2 fino a:

 

colonna 2: 5 %

 

colonna 3: 7 %

Per quanto riguarda la colonna 7, i trasferimenti dai gruppi I, II e III possono essere effettuati soltanto verso i gruppi II e III

Hong Kong

*

*

0  %

4  %

4  %

5  %

n.a.

Cfr. appendice dell'allegato VIII bis

India

5  %

7  %

7  %

7  %

7  %

7  %

n.a

Ulteriori importi possono essere autorizzati dalla Commissione in conformità delle procedure previste dall'articolo 17, paragrafo 2 fino a 8 000 tonnellate (2 500 tonnellate e 3 000 tonnellate nel reparto dell'abbigliamento)

Indonesia

5  %

7  %

7  %

7  %

7  %

7  %

n.a.

 

Macao

1  %

2  %

0  %

4  %

4  %

5  %

n.a.

Ulteriori importi possono essere autorizzati dalla Commissione in conformità della procedura prevista dall'articolo 17, paragrafo 2 fino a:

 

Colonna 2: 5 %

 

Colonna 3: 7 %

Malaysia

5  %

7  %

7  %

7  %

7  %

7  %

n.a.

 

Pakistan

5  %

7  %

7  %

7  %

7  %

7  %

n.a.

Per quanto riguarda la colonna 4 si possono effettuare trasferimenti tra le categorie 1, 2 e 3.

Ulteriori importi possono essere autorizzati dalla Commissione in conformità della procedura prevista dall'articolo 17, paragrafo 2 fino a 4 000 tonnellate (2 000 tonnellate per ciascuna categoria)

Perù

5  %

9  %

11  %

11  %

11  %

11  %

n.a.

Si possono effettuare trasferimenti tra le categorie 1, 2 e 3 fino all'11 %

Filippine

5  %

7  %

7  %

7  %

7  %

7  %

n.a.

 

Singapore

5  %

7  %

7  %

7  %

7  %

7  %

n.a.

 

Corea del Sud

1  %

2  %

0  %

4  %

4  %

5  %

n.a.

Ulteriori importi possono essere autorizzati dalla Commissione in conformità della procedura prevista dall'articolo 17, paragrafo 2 fino a:

 

Colonna 2: 5 %

 

Colonna 3: 7 %

Taiwan

5  %

7  %

0  %

4  %

4  %

5  %

12  %

 

Tailandia

5  %

7  %

7  %

7  %

7  %

7  %

n.a.

 

Uzbekistan

5  %

7  %

4  %

4  %

4  %

5  %

13,5  %

Per quanto riguarda la colonna 7, sono autorizzati anche i trasferimenti da e verso il gruppo V.

Per le categorie del gruppo I, il limite della colonna 8 è del 13 %

Vietnam

5  %

7  %

0  %

0  %

7  %

7  %

17  %

Per quanto riguarda la colonna 7, sono autorizzati i trasferimenti da qualsiasi categoria dei gruppi I, II, III, IV e V verso i gruppi II, III, IV e V

n.a. = non applicabile


Disposizioni di flessibilità per le restrizioni quantitative di cui all'appendice C dell'allegato V bis

PAESE

Uso anticipato

Riporto

Trasferimenti tra le categorie 156, 157, 159 e 161

Trasferimenti tra altre categorie

Aumento massimo per ciascuna categoria

Condizioni supplementari

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Cina

1  %

3  %

1,5  %

6  %

14  %

Ulteriori importi possono essere autorizzati dalla Commissione in conformità della procedura prevista dall'articolo 17, paragrafo 2 fino a:

 

Colonna 2: 5 %

 

Colonna 3: 7 %

n.a. = non applicabile

Appendice dell'allegato VIII bis

Disposizioni di flessibilità Hong Kong

1.

Paese

Gruppo

Categoria

2.

Uso anticipato

Hong Kong

Gruppo I

2, 2 A

3,25  %

3, 3A, 4, 7, 8

3,00  %

5

3,75  %

6, 6 A

2,75  %

Gruppo II

13, 21, 68, 73

3,50  %

12, 16, 18, 24, 26, 32, 39, 77

4,25  %

13 S, 31, 68 S, 83

4,50  %

27, 29, 78

5,00  %

Gruppo III

tutte le categorie

5,00  %


1.

Paese

Gruppo

Categoria

3.

Riporto

Hong Kong

Gruppo I

2, 2 A, 3, 3 A

3,75  %

4

3,25  %

5

3,00  %

6, 6 A, 7, 8

2,50  %

Gruppo II

13, 13 S, 21, 73

3,00  %

18, 68, 68 S

3,50  %

12, 31

4,50  %

24, 26, 27, 32, 39, 78

5,00  %

16, 29, 77, 83

5,50  %

Gruppo III

tutte le categorie

5,50  %;

»

11)

l'allegato IX è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO IX

Paese fornitore

Gruppo I

Gruppo II

Gruppo III

Gruppo IV

Gruppo V

Bielorussia

 

1,20  %

4,00  %

4,00  %

4,00  %

Ucraina

 

1,20  %

4,00  %

4,00  %

4,00  %

Uzbekistan

0,35  % (7)

1,20  %

4,00  %

4,00  %

4,00  %


Paese fornitore

Gruppo I

Gruppo II A

Gruppo II B

Gruppo III

Gruppo IV

Gruppo V

Vietnam

1,0  %

5,0  %

2,5  %

10,0  %

10,0  %

10,0  %»;

12)

l'allegato X è abrogato.


(1)  Vedi appendice A.

(2)  Vedi appendice A.

(3)  Vedi appendice B.

(4)  Vedi appendice C.

(*1)  Si può trasferire verso e dalla categoria 3 fino al 40 % della categoria verso cui è effettuato il trasferimento.

(5)  Le categorie precedute dalla dicitura “ex” comprendono prodotti diversi da quelli di lana o di peli fini di cotone o di fibre tessili sintetiche o artificiali.

(6)  Per queste categorie, la Cina si impegna a riservare, in via prioritaria, il 23 % dei limiti quantitativi in questione agli utilizzatori appartenenti all'industria tessile comunitaria per 90 giorni a decorrere dal 1o gennaio di ogni anno;

(7)  Tranne la categoria 1:2005: %


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