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Document 32004R2190

    Regolamento (CE) n. 2190/2004 della Commissione, del 20 dicembre 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 1433/2003 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio riguardo ai fondi di esercizio, ai programmi operativi e all’aiuto finanziario

    GU L 373 del 21.12.2004, p. 21–22 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007; abrog. impl. da 32007R1580

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2190/oj

    21.12.2004   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 373/21


    REGOLAMENTO (CE) N. 2190/2004 DELLA COMMISSIONE

    del 20 dicembre 2004

    che modifica il regolamento (CE) n. 1433/2003 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio riguardo ai fondi di esercizio, ai programmi operativi e all’aiuto finanziario

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l’articolo 48,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’articolo 11 del regolamento (CE) n. 1433/2003 della Commissione (2) prevede che le organizzazioni di produttori già riconosciute presentino i loro programmi operativi all’autorità nazionale competente per approvazione.

    (2)

    È opportuno inoltre permettere espressamente alle organizzazioni di produttori che chiedono il riconoscimento ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96, di presentare nello stesso tempo i loro programmi operativi. Questi programmi devono essere approvati solo se l’organizzazione di produttori in questione è stata riconosciuta dall’autorità nazionale entro la data limite prevista all’articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1433/2003.

    (3)

    Gli articoli 13 e 14 del regolamento (CE) n. 1433/2003 stabiliscono che l’autorità nazionale competente adotti una decisione sui programmi e i fondi e su eventuali loro modifiche, a seguito della presentazione effettuata dalle organizzazioni di produttori, a norma degli articoli 11 e 14 del suddetto regolamento, entro la data limite del 15 dicembre. Alla luce dell’esperienza maturata nel corso degli ultimi anni, è emerso che, per motivi di sovraccarico amministrativo, alcuni Stati membri non sono in grado di elaborare tutti i programmi e di prendere le relative decisioni entro detta data.

    (4)

    Invece di ricorrere a deroghe sistematiche, e per non arrecare pregiudizio agli operatori e consentire alle autorità nazionali di proseguire l’esame di tali domande, è opportuno consentire agli Stati membri di rinviare, per motivi debitamente giustificati, la data limite del 15 dicembre al 20 gennaio dell’anno successivo a quello in cui è stata presentata la domanda. Gli Stati membri possono adottare delle disposizioni per consentire l’ammissibilità delle spese a partire dal 1o gennaio dell’anno successivo a quello della domanda.

    (5)

    Il regolamento (CE) n. 1433/2003 deve essere modificato di conseguenza.

    (6)

    Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 1433/2003 è modificato come segue.

    1)

    All’articolo 11 è aggiunto il seguente comma:

    «Le associazioni di produttori che chiedono il riconoscimento in quanto organizzazione di produttori, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2200/96, possono presentare nello stesso tempo i programmi operativi di cui al primo comma, per approvazione. L’approvazione di questi programmi è condizionata all’ottenimento del riconoscimento entro la data limite di cui all’articolo 13, paragrafo 2.»

    2)

    All’articolo 13, paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma:

    «Per motivi debitamente giustificati, gli Stati membri possono adottare una decisione sui programmi operativi e i fondi entro il 20 gennaio successivo alla domanda. La decisione di approvazione può stabilire che le spese sono ammissibili a partire dal 1o gennaio dell’anno successivo alla domanda.»

    3)

    All’articolo 14, paragrafo 3 è aggiunto il seguente comma:

    «Per motivi debitamente giustificati, gli Stati membri possono adottare una decisione sulle richieste di modifica di un programma operativo entro il 20 gennaio successivo alla domanda. La decisione di approvazione può stabilire che le spese sono ammissibili a partire dal 1o gennaio dell’anno successivo alla domanda.»

    4)

    All’articolo 16, paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma:

    «Qualora si applichi l’articolo 13, paragrafo 2, o l’articolo 14, paragrafo 3, e in deroga al primo e al secondo comma, l’esecuzione di un programma operativo approvato conformemente a queste disposizioni inizia al più tardi il 31 gennaio successivo alla sua approvazione.»

    5)

    All’articolo 17, il testo del terzo comma è sostituito dai commi seguenti:

    «Qualora si applichi l’articolo 13, paragrafo 2, o l’articolo 14, paragrafo 3, e in deroga al secondo comma, gli Stati membri notificano l’importo approvato dell’aiuto entro il 20 gennaio.»

    «Entro il 31 gennaio gli Stati membri comunicano alla Commissione l’importo complessivo dell’aiuto approvato per l’insieme dei programmi operativi.»

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2004.

    Per la Commissione

    Mariann FISCHER BOEL

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell’11.1.2003, pag. 64).

    (2)  GU L 203 del 12.8.2003, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1813/2004 (GU L 319 del 20.10.2004, pag. 5).


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