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Document 32004R2183
Council Regulation (EC) No 2183/2004 of 6 December 2004 extending to the non-participating Member States the application of Regulation (EC) No 2182/2004 concerning medals and tokens similar to euro coins
Regolamento (CE) n. 2183/2004 del Consiglio, del 6 dicembre 2004, che estende agli Stati membri non partecipanti l’applicazione del regolamento (CE) n. 2182/2004 relativo a medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro
Regolamento (CE) n. 2183/2004 del Consiglio, del 6 dicembre 2004, che estende agli Stati membri non partecipanti l’applicazione del regolamento (CE) n. 2182/2004 relativo a medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro
GU L 373 del 21.12.2004, p. 7–7
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO, HR)
GU L 153M del 7.6.2006, p. 293–293
(MT)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 11/02/2009
21.12.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 373/7 |
REGOLAMENTO (CE) N. 2183/2004 DEL CONSIGLIO
del 6 dicembre 2004
che estende agli Stati membri non partecipanti l’applicazione del regolamento (CE) n. 2182/2004 relativo a medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 308,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
(1) |
Nell’adottare il regolamento (CE) n. 2182/2004 (2), il Consiglio ne ha disposto l’applicazione negli Stati membri partecipanti quali definiti nel regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all’introduzione dell’euro (3). |
(2) |
È tuttavia importante che le norme relative a medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro siano uniformi sull’intero territorio della Comunità e che siano adottate le disposizioni necessarie a tal fine, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’applicazione del regolamento (CE) n. 2182/2004 è estesa agli Stati membri diversi dagli Stati membri partecipanti quali definiti nel regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 6 dicembre 2004.
Per il Consiglio
Il presidente
H. HOOGERVORST
(1) Parere reso il 1o aprile 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) Cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.
(3) GU L 139 dell’11.5.1998, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2596/2000 (GU L 300 del 29.11.2000, pag. 2).