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Document 32004R2152
Commission Regulation (EC) No 2152/2004 of 16 December 2004 repealing Regulation (EC) No 238/2004 opening an invitation to tender for the reduction in the duty on sorghum imported into Spain from third countries
Regolamento (CE) n. 2152/2004 della Commissione, del 16 dicembre 2004, che abroga il regolamento (CE) n. 238/2004 recante apertura di una gara relativa alla riduzione del dazio all’importazione in Spagna di sorgo proveniente dai paesi terzi
Regolamento (CE) n. 2152/2004 della Commissione, del 16 dicembre 2004, che abroga il regolamento (CE) n. 238/2004 recante apertura di una gara relativa alla riduzione del dazio all’importazione in Spagna di sorgo proveniente dai paesi terzi
GU L 370 del 17.12.2004, p. 40–40
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
17.12.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 370/40 |
REGOLAMENTO (CE) N. 2152/2004 DELLA COMMISSIONE
del 16 dicembre 2004
che abroga il regolamento (CE) n. 238/2004 recante apertura di una gara relativa alla riduzione del dazio all’importazione in Spagna di sorgo proveniente dai paesi terzi
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 12, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione, del 26 luglio 1995, recante modalità d’applicazione dei contingenti tariffari per l’importazione di granturco e di sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo (2), ha stabilito le modalità specifiche per l’esecuzione delle gare. |
(2) |
È opportuno, per ragioni economiche, abrogare la gara prevista dal regolamento (CE) n. 238/2004 della Commissione (3). |
(3) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 238/2004 è abrogato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2004.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78.
(2) GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50).
(3) GU L 40 del 12.2.2004, pag. 23.