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Document 32004R2136
Commission Regulation (EC) No 2136/2004 of 14 December 2004 amending Annex II to Council Regulation (EC) No 872/2004 concerning further restrictive measures in relation to Liberia
Regolamento (CE) n. 2136/2004 della Commissione, del 14 dicembre 2004, che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 872/2004 del Consiglio relativo ad ulteriori misure restrittive nei confronti della Liberia
Regolamento (CE) n. 2136/2004 della Commissione, del 14 dicembre 2004, che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 872/2004 del Consiglio relativo ad ulteriori misure restrittive nei confronti della Liberia
GU L 369 del 16.12.2004, pp. 14–17
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 06/10/2015; abrog. impl. da 32015R1776
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16.12.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 369/14 |
REGOLAMENTO (CE) N. 2136/2004 DELLA COMMISSIONE
del 14 dicembre 2004
che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 872/2004 del Consiglio relativo ad ulteriori misure restrittive nei confronti della Liberia
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 872/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ad ulteriori misure restrittive nei confronti della Liberia (1), in particolare l’articolo 11, lettera b),
considerando quanto segue:
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(1) |
Nell'allegato II del regolamento (CE) n. 872/2004 figura l'elenco delle autorità competenti cui sono attribuite funzioni specifiche connesse all'attuazione del regolamento stesso. |
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(2) |
La Repubblica ceca, l'Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia hanno aderito all’Unione europea il 1o maggio 2004. L’atto di adesione, tuttavia, non prevede la modifica dell’allegato suddetto. |
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(3) |
Occorre quindi inserire nell’allegato le autorità competenti dei nuovi Stati membri a decorrere dal 1o maggio 2004, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato II del regolamento (CE) n. 872/2004 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica dal 1o maggio 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2004.
Per la Commissione
Benita FERRERO-WALDNER
Membro della Commissione
(1) GU L 162 del 30.4.2004, pag. 32. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1580/2004 della Commissione (GU L 289 del 10.9.2004, pag. 4).
ALLEGATO
L'allegato II del regolamento (CE) n. 872/2004 è così modificato:
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1) |
Il testo seguente è inserito tra le voci corrispondenti a Belgio e Danimarca:
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2) |
Il testo seguente è inserito tra le voci corrispondenti a Germania e Grecia:
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3) |
Il testo seguente è inserito tra le voci corrispondenti a Italia e Lussemburgo:
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4) |
Il testo seguente è inserito tra le voci corrispondenti a Lussemburgo e Paesi Bassi:
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5) |
Il testo seguente è inserito tra le voci corrispondenti a Austria e Portogallo:
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6) |
Il testo seguente è inserito tra le voci corrispondenti a Portogallo e Finlandia:
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7) |
Il testo seguente è aggiunto dopo le voci corrispondenti al Regno Unito:
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