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Document 32004R2132

Regolamento (CE) n. 2132/2004 del Consiglio, del 6 dicembre 2004, che fissa, per la campagna di pesca 2005, i prezzi d'orientamento e i prezzi alla produzione comunitari di alcuni prodotti della pesca ai sensi del regolamento (CE) n. 104/2000

GU L 369 del 16.12.2004, p. 1–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2005, Date of end of validity: 31/12/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2132/oj

16.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 369/1


REGOLAMENTO (CE) N. 2132/2004 DEL CONSIGLIO

del 6 dicembre 2004

che fissa, per la campagna di pesca 2005, i prezzi d'orientamento e i prezzi alla produzione comunitari di alcuni prodotti della pesca ai sensi del regolamento (CE) n. 104/2000

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore della pesca e dell’acquacoltura (1), in particolare l’articolo 18, paragrafo 3, e l’articolo 26, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 18, paragrafo 1, e l’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 104/2000 dispongono che per ogni campagna di pesca vengano fissati un prezzo di orientamento e un prezzo alla produzione comunitario allo scopo di stabilire i livelli dei prezzi per gli interventi sul mercato di taluni prodotti della pesca.

(2)

L’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 104/2000 prevede che venga fissato un prezzo d'orientamento per ciascuno dei prodotti o dei gruppi di prodotti di cui agli allegati I e II di detto regolamento.

(3)

In base ai dati attualmente disponibili per quanto riguarda i prezzi dei prodotti in questione e ai criteri enunciati nell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 104/2000, occorre aumentare, mantenere o diminuire i prezzi di orientamento secondo le specie per la campagna di pesca 2005.

(4)

Il regolamento (CE) n. 104/2000 prevede che venga fissato un prezzo alla produzione comunitario per ciascuno dei prodotti di cui all’allegato III del suddetto regolamento. È tuttavia sufficiente fissare un prezzo alla produzione comunitario solamente per uno dei prodotti elencati nell’allegato III del regolamento (CE) n. 104/2000, poiché i prezzi degli altri prodotti possono essere calcolati mediante coefficienti di adattamento stabiliti dal regolamento (CEE) n. 3510/82 della Commissione (2).

(5)

In base ai criteri enunciati nell’articolo 18, paragrafo 2, primo e secondo trattino, e nell’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 104/2000, è opportuno adeguare il prezzo alla produzione comunitario per la campagna di pesca 2005.

(6)

Data l'urgenza della questione, è opportuno accordare un'esenzione dal periodo di sei settimane di cui al punto I, paragrafo 3, del protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea allegato al trattato sull'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di pesca dal 1o gennaio al 31 dicembre 2005, i prezzi d'orientamento di cui all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 104/2000 sono fissati nell’allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Per la campagna di pesca dal 1o gennaio al 31 dicembre 2005, il prezzo alla produzione comunitario di cui all’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 104/2000 è fissato nell’allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 6 dicembre 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

H. HOOGERVORST


(1)  GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

(2)  GU L 368 del 28.12.1982, pag. 27. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3899/92 (GU L 392 del 31.12.1992, pag. 24).


ALLEGATO I

Allegati

Specie

Prodotti di cui agli allegati I e II del regolamento (CE) n. 104/2000

Presentazione commerciale

Prezzo di orientamento

(in EUR/t)

I

1.

Aringa della specie Clupea harengus

Pesci interi

260

2.

Sardina della specie Sardina pilchardus

Pesci interi

587

3.

Spinarolo (Squalus acanthias)

Pesci interi o Pesci eviscerati con testa

1 101

4.

Gattuccio (Scyliorhinus spp.)

Pesci interi o Pesci eviscerati con testa

759

5.

Sebaste (Sebastes spp.)

Pesci interi

1 153

6.

Merluzzo bianco della specie Gadus morhua

Pesci interi o eviscerati con testa

1 615

7.

Merluzzo carbonaro (Pollachius virens)

Pesci interi o eviscerati con testa

751

8.

Eglefino (Melanogrammus aeglefinus)

Pesci interi o eviscerati con testa

983

9.

Merlano (Merlangius merlangus)

Pesci interi o eviscerati con testa

937

10.

Molva (Molva spp.)

Pesci interi o eviscerati con testa

1 196

11.

Sgombro della specie Scomber scombrus

Pesci interi

314

12.

Sgombro della specie Scomber japonicus

Pesci interi

303

13.

Acciuga (Engraulis spp.)

Pesci interi

1 270

14.

Passera di mare (Pleuronectes platessa)

Pesci interi o eviscerati con testa dall’1.1.2005 al 30.4.2005

1 079

Pesci interi o eviscerati con testa dall’1.5.2005 al 31.12.2005

1 499

15.

Nasello della specie Merluccius merluccius

Pesci interi o eviscerati con testa

3 731

16.

Rombo giallo (Lepidorhombus spp.)

Pesci interi o eviscerati con testa

2 454

17.

Limanda (Limanda limanda)

Pesci interi o eviscerati con testa

877

18.

Passera pianuzza (Platichthys flesus)

Pesci interi o eviscerati con testa

530

19.

Tonno bianco o alalunga (Thunnus alalunga)

Pesci interi

2 242

Pesci eviscerati con testa

2 515

20.

Seppia (Sepia officinalis et Rossia macrosoma)

Intere

1 621

21.

Rana pescatrice (Lophius spp.)

Pesci interi o eviscerati con testa

2 853

Pesci privi della testa

5 869

22.

Gamberetto della specie Crangon crangon

Semplicemente cotti in acqua

2 415

23.

Gamberello (Pandalus borealis)

Semplicemente cotti in acqua

6 315

Freschi o refrigerati

1 606

24.

Granciporro (Cancer pagurus)

Interi

1 740

25.

Scampo (Nephrops norvegicus)

Interi

5 364

Coda

4 258

26.

Sogliola (Solea spp.)

Pesci interi o eviscerati con testa

6 613

II

1.

Ippoglosso nero (Reinhardtius hippoglossoides)

Congelati, in imballaggi d’origine contenenti prodotti omogenei

1 956

2.

Nasello del genere Merluccius spp.

Congelati, interi, in imballaggi d’origine contenenti prodotti omogenei

1 239

Congelati, in filetti, in imballaggi d’origine contenenti prodotti omogenei

1 499

3.

Dentice (Dentex dentex et Pagellus spp.)

Congelati, in partite o in imballaggi d’origine contenenti prodotti omogenei

1 602

4.

Pesce spada (Xiphias gladius)

Congelati, interi, in imballaggi d’origine contenenti prodotti omogenei

4 019

5.

Seppia e seppiola (Sepia officinalis) (Rossia macrosoma) (Sepiola rondeletti)

Congelate, in imballaggi d’origine contenenti prodotti omogenei

1 946

6.

Polpo (Octopus spp.)

Congelati, in imballaggi d’origine contenenti prodotti omogenei

2 140

7.

Calamaro (Loligo spp.)

Congelati, in imballaggi d’origine contenenti prodotti omogenei

1 168

8.

Calamaro (Ommastrephes sagittatus)

Congelati, in imballaggi d’origine contenenti prodotti omogenei

961

9.

Illex argentinus

Congelati, in imballaggi d’origine contenenti prodotti omogenei

861

10.

Gamberetto della famiglia Penaeidae

gamberetto della specie Parapenaeus longirostris

Congelati, in imballaggi d’origine contenenti prodotti omogenei

3 995

— altre specie della famiglia Penaeidae

Congelati, in imballaggi d’origine contenenti prodotti omogenei

8 061


ALLEGATO II

Specie

Prodotti di cui all’allegato III del regolamento (CE) n. 104/2000

Caratteristiche commerciali

Prezzo alla produzione comunitario

(EUR/t)

Tonno albacora (Thunnus albacares)

Intero, di peso superiore a 10 kg per pezzo

1 207

I prezzi alla produzione comunitari per gli altri prodotti elencati nell’allegato III del regolamento (CE) n. 104/2000 sono determinati mediante i coefficienti di adattamento fissati dal regolamento (CEE) n. 3510/82.


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