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Document 32004R2128

Regolamento (CE) n. 2128/2004 della Commissione, del 14 dicembre 2004, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili alle uova e al giallo d'uova esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

GU L 368 del 15.12.2004, p. 17–19 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2128/oj

15.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 368/17


REGOLAMENTO (CE) N. 2128/2004 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2004

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili alle uova e al giallo d'uova esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2771/75, la differenza tra i prezzi nel commercio internazionale dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, dello stesso regolamento e i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione quando questi prodotti sono esportati sotto forma di merci che figurano nell'allegato del presente regolamento. Il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilire il loro importo (2), ha specificato i prodotti per i quali occorre fissare un tasso di restituzione applicabile alla loro esportazione sotto forma di merci comprese nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2771/75.

(2)

A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1520/2000, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato per un periodo identico a quello considerato per la fissazione delle restituzioni applicabili agli stessi prodotti esportati come tali.

(3)

L'articolo 11 dell'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round prevede che la restituzione concessa all'esportazione per un prodotto incorporato in una merce non può essere superiore alla restituzione applicabile a questo prodotto quando viene esportato senza essere trasformato.

(4)

Conformemente al regolamento (CE) n. 1676/2004 del Consiglio, del 24 settembre 2004, che adotta misure autonome e transitorie relativemente all'importazione di taluni prodotti agricoli trasformati provenienti dalla Bulgaria e all'esportazione verso il paese in questione (3) di taluni prodotti agricoli trasformati, a decorrere dal 1o ottobre 2004, i prodotti agricoli trasformati che non sono elencati nell'allegato I al trattato e che sono esportati in Bulgaria non possano beneficiare delle restituzioni all'esportazione.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1520/2000 e all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2771/75 esportati sotto forma di merci comprese nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2771/75, sono fissati ai livelli indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

In deroga all'articolo 1 e a decorrere dal 1o ottobre 2004, i tassi indicati nell'allegato non si applicano alle merci non contemplate nell'allegato I del trattato in caso di esportazione verso la Bulgaria.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 15 dicembre 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2004.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vice presidente


(1)  GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(2)  GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 886/2004 (GU L 168 del 1.5.2004, pag. 14).

(3)  GU L 301 del 28.9.2004, pag. 1.


ALLEGATO

I tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 15 dicembre 2004 alle uova e al giallo d'uova esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

(EUR/100 kg)

Codice NC

Designazione delle merci

Destinazione (1)

Tasso delle restituzioni

0407 00

Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte:

 

 

– di volatili da cortile:

 

 

0407 00 30

– – altri:

 

 

a)

nel caso d'esportazione di ovoalbumina comprese nei codici NC 3502 11 90 e 3502 19 90

02

6,00

03

25,00

04

3,00

b)

nel caso d'esportazione di altre merci

01

3,00

0408

Uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

 

 

– tuorli:

 

 

0408 11

– – essiccati:

 

 

ex 0408 11 80

– – – atti ad uso alimentare:

 

 

non edulcorati

01

40,00

0408 19

– – altri:

 

 

– – – atti ad uso alimentare:

 

 

ex 0408 19 81

– – – – liquidi:

 

 

non edulcorati

01

20,00

ex 0408 19 89

– – – – congelati:

 

 

non edulcorati

01

20,00

– altri:

 

 

0408 91

– – essiccati:

 

 

ex 0408 91 80

– – – atti ad uso alimentare:

 

 

non edulcorati

01

75,00

0408 99

– – altri:

 

 

ex 0408 99 80

– – – atti ad uso alimentare:

 

 

non edulcorati

01

19,00


(1)  Per le destinazioni seguenti:

01

paesi terzi,

02

Kuwait, Bahrein, Oman, Qatar, Emirati arabi uniti, Yemen, Turchia, Hong-Kong SAR e Russia,

03

Corea del Sud, Giappone, Malaysia, Thailandia, Taiwan e Filippine,

04

tutte le destinazioni, ad eccezione della Svizzera e delle destinazioni di cui ai punti 02 e 03.


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