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Document 32004R2103

Regolamento (CE) n. 2103/2004 della Commissione, del 9 dicembre 2004, relativo alla trasmissione di dati su alcune attività di pesca nelle acque occidentali e nel Mar Baltico

GU L 365 del 10.12.2004, p. 12–18 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 183M del 5.7.2006, p. 349–355 (MT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/2103/oj

10.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 365/12


REGOLAMENTO (CE) N. 2103/2004 DELLA COMMISSIONE

del 9 dicembre 2004

relativo alla trasmissione di dati su alcune attività di pesca nelle acque occidentali e nel Mar Baltico

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel quadro della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 22, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

I livelli massimi dello sforzo di pesca annuo per alcune zone e attività di pesca sono fissati dal regolamento (CE) n. 1415/2004 del Consiglio, del 19 luglio 2004 (2), conformemente alle disposizioni dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1954/2003 del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativo alla gestione dello sforzo di pesca per talune zone e risorse di pesca comunitarie, che modifica il regolamento (CE) n. 2847/93 e che abroga i regolamenti (CE) n. 685/95 e (CE) n. 2027/95 (3).

(2)

Il regolamento (CE) n. 2092/98 della Commissione, del 30 settembre 1998, relativo alla dichiarazione dello sforzo di pesca per alcune zone e risorse di pesca comunitarie (4), non è più conforme ai regolamenti (CE) n. 1954/2003 e n. 1415/2004 relativamente alle acque occidentali. Occorre di conseguenza ridefinire gli obblighi in materia di dichiarazione dello sforzo di pesca nelle acque occidentali.

(3)

È opportuno mantenere in vigore gli obblighi esistenti in materia di dichiarazione dello sforzo di pesca per il Mar Baltico stabiliti dal regolamento (CE) n. 2092/98.

(4)

In considerazione del numero e dell’importanza delle modifiche da apportare e ai fini della coerenza tra i nuovi obblighi introdotti per le acque occidentali e gli obblighi esistenti per il Mar Baltico, è opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 2092/98.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il settore della pesca e dell'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

ACQUE OCCIDENTALI

Articolo 1

Elenco delle navi con permessi di pesca speciali

1.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente regolamento, una versione aggiornata dell’elenco delle navi di cui all’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1954/2003, utilizzando il modello di dichiarazione previsto nell’allegato I del presente regolamento.

2.   Conformemente all’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1954/2003 e all’articolo 19 septies del regolamento (CE) n. 2847/1993 del Consiglio (5), le modifiche dei dati che figurano nell’allegato I sono notificate giornalmente alla Commissione mediante l’invio dell’intero allegato I aggiornato al momento della concessione o della revoca di un permesso di pesca speciale ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1954/2003.

Articolo 2

Sforzo di pesca

1.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, prima del 15 di ogni mese e utilizzando il modello di dichiarazione che figura nell’allegato II del presente regolamento, i dati aggregati relativi allo sforzo di pesca esercitato nel corso del mese precedente dalle navi di cui all'articolo 1.

2.   Ai fini della prima dichiarazione dello sforzo di pesca, l’inizio del periodo di riferimento per l’indicazione dei dati aggregati è fissato al 1o gennaio 2004.

CAPO II

MAR BALTICO

Articolo 3

Elenco delle navi con permessi di pesca speciali

1.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione l’elenco delle navi di cui all’articolo 2 del regolamento (CE) n. 779/97, utilizzando il modello di dichiarazione che figura nell’allegato III del presente regolamento.

2.   Eventuali modifiche degli elenchi delle navi vengono comunicate alla Commissione, utilizzando lo stesso modello di dichiarazione, al più tardi 4 giorni lavorativi prima che le navi entrino nella zona di pesca.

Articolo 4

Sforzo di pesca

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati aggregati relativi allo sforzo di pesca di cui all'articolo 19 decies, secondo e terzo trattino, del regolamento (CEE) n. 2847/93, conformemente all'allegato IV del presente regolamento.

CAPO III

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 5

Trasferimento dei dati e accesso ai dati

1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati di cui agli articoli da 1 a 4 attraverso il sistema FIDES per lo scambio di dati relativi alla pesca (o qualsiasi altro sistema adottato in futuro dalla Commissione).

2.   La Commissione rende accessibili i dati relativi agli elenchi aggiornati delle navi attraverso il sistema FIDES (o qualsiasi altro sistema adottato in futuro dalla Commissione).

3.   Per quanto riguarda l’elenco delle navi di cui all’articolo 1 e le dichiarazioni dello sforzo di pesca di cui all’articolo 2, la Commissione adegua il suddetto sistema FIDES entro il 1o luglio 2005.

Sino a tale data, gli Stati membri comunicano alla Commissione i dati di cui agli articoli 1 e 2 mediante fogli elettronici, inviandoli a uno specifico indirizzo di posta elettronica che la Commissione comunica agli Stati membri.

Articolo 6

Abrogazione

1.   Il regolamento (CE) n. 2092/98 è abrogato.

2.   I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 7

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2004.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 59.

(2)  GU L 258 del 5.8.2004, pag. 1.

(3)  GU L 289 del 7.11.2003, pag. 1.

(4)  GU L 266 dell’1.10.1998, pag. 47.

(5)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1


ALLEGATO I

ELENCO DELLE NAVI CON PERMESSI DI PESCA SPECIALI — ACQUE OCCIDENTALI

Modello di dichiarazione

Paese

Specie

CFR

Marcatura esterna

CIEM V-VI

CIEM VII

CIEM VIII

CIEM IX

CIEM X

COPACE 34.1.1

COPACE 34.1.2

COPACE 34.2.0

Zone biologicamente sensibili

[art. 6, Reg. (CE) 1954/2003]

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)

(5)


Formato dei dati

Nome della zona

Numero massimo di caratteri/cifre

Allineamento (1)

S(inistra)/D(estra)

Definizioni e osservazioni

(1)

Paese

3

Stato membro (codice Alpha-3 ISO) in cui la nave è registrata per la pesca ai sensi del regolamento (CE) n. 2371/2002.

Si tratta sempre del paese dichiarante.

(2)

Specie

1

Una delle specie bersaglio di cui al regolamento (CE) n. 1954/2003, utilizzando uno dei seguenti codici:

D

:

Specie demersali, escluse quelle contemplate dal regolamento (CEE) n. 2347/2002

S

:

Cappesante

C

:

Granciporri e granseole

(3)

CFR

12

(Community Fleet Register Number).

Numero unico di identificazione di una nave.

Stato membro (codice Alpha-3 ISO) seguito da una stringa di identificazione (9 caratteri). Una stringa inferiore a 9 caratteri deve essere completata da zeri a sinistra.

(4)

Marcatura esterna

14

S

Conformemente al regolamento (CEE) n. 1381/87.

(5)

Zona

1

Indicare se la nave dispone di un permesso di pesca speciale per la zona in questione definito all’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1954/2003.

S (Si)/N (No)


(1)  Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi


ALLEGATO II

SFORZO DI PESCA — ACQUE OCCIDENTALI

Modello di dichiarazione

Paese

Specie

Zona

Anno

Mese

Dichiarazione (a)

Dichiarazione globale

Assegnazione annuale (b)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(a) e (b): fino al 1o luglio 2005 unicamente, dati da trasmettere mediante fogli elettronici, come indicato all’articolo 5 del presente regolamento. Dopo il 1o luglio 2005, questi dati saranno trasmessi tramite il sistema FIDES per lo scambio di dati relativi alla pesca.


Formato dei dati

Nome della zona

Numero massimo di caratteri/cifre

Allineamento (1)

S(inistra)/D(estra)

Definizioni e osservazioni

(1)

Paese

3

Stato membro (codice Alpha-3 ISO) in cui la nave è registrata per la pesca ai sensi del regolamento (CE) n. 2371/2002

Si tratta sempre del paese dichiarante

(2)

Specie

1

Una delle specie bersaglio di cui al regolamento (CE) n. 1954/2003, utilizzando uno dei seguenti codici:

D

:

Specie demersali, escluse quelle contemplate dal regolamento (CEE) n. 2347/2002

S

:

Cappesante

C

:

Granciporri e granseole

(3)

Zona

12

S

Una delle zone bersaglio di cui al regolamento (CE) n. 1954/2003, utilizzando uno dei seguenti codici: CIEM V-VI, CIEM VII, CIEM VIII, CIEM IX, CIEM X, COPACE 34.1.1, COPACE 34.1.2, COPACE 34.2.0, e ZBS (zona biologicamente sensibile ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1954/2003

(4)

Anno

4

Anno del mese (5) al quale si riferisce la dichiarazione

(5)

Mese

2

Mese al quale si riferisce la dichiarazione dello sforzo di pesca (due cifre comprese tra 1 e 12)

(6)

Dichiarazione

13

D

Dichiarazione dello sforzo di pesca, conformemente all’articolo 3 e all’allegato I, nota a pie’ di pagina n. 1, del regolamento (CE) n. 1415/2004, per il mese indicato al punto (5)

(7)

Dichiarazione globale

13

D

Livello globale dello sforzo di pesca, conformemente all’articolo 3 e all’allegato I, nota a pie’ di pagina n. 1, del regolamento (CE) n. 1415/2004, per l’anno indicato al punto (4), tra il 1o gennaio e la fine del mese indicato al punto (5)

(8)

Assegnazione annuale

13

D

Livello massimo dello sforzo di pesca annuo per la specie di cui al punto (2) e la zona di cui al punto (3) definite negli allegati I e II del regolamento (CE) n. 1415/2004


(1)  Informazioni pertinenti per la trasmissione dei dati secondo un formato e una lunghezza fissi.


ALLEGATO III

ELENCO DELLE NAVI PER ATTIVITÀ DI PESCA — MAR BALTICO

Definizione dei dati da comunicare e descrizione di una registrazione

Nome della zona

Larghezza

Allineamento

Definizioni e osservazioni

Indicatore di aggiornamento

3

Codice che identifica il tipo di dichiarazione (cfr. tabella 1)

Organismo dichiarante

3

Stato membro (codice Alpha-3 ISO) che effettua la dichiarazione.

Attività di pesca

5

S

Codice dell’attività di pesca (cfr. tabella 2) composto da tre elementi:

tipo di attrezzo (cfr. tabella 3): due caratteri

tipo di specie bersaglio (cfr. tabella 4): un carattere

codice di zona CIEM, due caratteri:

Sottodivisioni 22-32 = zona n. 5

Sottodivisioni 30-31 = zona n. 51

CFR (Numero interno)

12

S

(Community Fleet Register Number).

Numero unico di identificazione di una nave.

Stato membro (codice Alpha-3 ISO) seguito da una stringa di identificazione (9 caratteri). Una stringa inferiore a 9 caratteri deve essere completata da zeri a sinistra

Nome della nave

40

S

 

Data dell'evento

8

Data (AAAAMMGG) in cui si è verificato l’evento


Tabella 1

Codici dell'indicatore di aggiornamento

Aggiunta di una nave all’elenco

ADD

Soppressione di una nave dall’elenco

SUP

Cancellazione di una dichiarazione inesatta

CAN


Tabella 2

Codici delle attività di pesca nel Mar Baltico — Regolamento (CE) n. 779/97

Attrezzi da pesca

Specie bersaglio

Zone di sforzo

Codice

Attrezzi mobili

Specie demersali

Sottodivisioni 22-32

TGD5

Attrezzi fissi e reti da posta derivanti

Specie demersali

Sottodivisioni 22-32

DGD5

Tutti gli attrezzi

Specie pelagiche (aringa, spratto)

Sottodivisioni 22-32

AGH5

di cui: Sottodivisioni 30-31

AGH51

Tutti gli attrezzi

Salmone, trota di mare e pesci di acque dolci

Sottodivisioni 22-32

AGS5


Tabella 3

Codici dei gruppi di attrezzi da pesca per tipo di pesca

Tipo di attrezzo

Codice

Attrezzi mobili

TG

Attrezzi fissi e reti da posta derivanti

DG

Tutti gli attrezzi

AG


Tabella 4

Codici delle specie o gruppi di specie bersaglio

Specie

Codice

Specie demersali

D

Specie pelagiche

P

Specie pelagiche (aringa e spratto)

H

Salmone, trota di mare e pesci di acque dolci

S


ALLEGATO IV

SFORZO DI PESCA — MAR BALTICO

Definizione dei dati da comunicare e descrizione di una registrazione

Dichiarazioni aggregate per attività di pesca

Nome della zona

Larghezza

Allineamento

Definizioni e osservazioni

Indicatore di aggiornamento

3

Codice che identifica il tipo di dichiarazione (cfr. tabella 1).

Organismo dichiarante

3

Stato membro (codice Alpha-3 ISO) che effettua la dichiarazione.

Attività di pesca

5

S

Codice dell’attività di pesca (cfr. tabella 2) in cui si è svolta l’attività di pesca.

Anno di osservazione

4

Anno (AAAA) durante il quale la nave viene osservata.

Primo mese

2

Primo mese (MM) del periodo di osservazione.

Ultimo mese

2

Ultimo mese (MM) del periodo di osservazione.

Sforzo/Potenza

14

D

Numero (intero) di kW moltiplicato per il numero (intero) di giorni di mare nella zona, per esprimere lo sforzo di pesca esercitato durante il periodo di osservazione (1).

Zona di riempimento

14

 


Tabella 1

Codici dell'indicatore di aggiornamento

Dichiarazione per attività di pesca

FIS

Soppressione della dichiarazione per attività di pesca

DFI


Tabella 2

Codici delle attività di pesca nel Mar Baltico — Regolamento (CE) n. 779/97

Attrezzi da pesca

Specie bersaglio

Zone di sforzo

Codice

Attrezzi mobili

Specie demersali

Sottodivisioni 22-32

TGD5

Attrezzi fissi e reti da posta derivanti

Specie demersali

Sottodivisioni 22-32

DGD5

Tutti gli attrezzi

Specie pelagiche (aringa, spratto)

Sottodivisioni 22-32

AGH5

di cui: Sottodivisioni 30-31

AGH51

Tutti gli attrezzi

Salmone, trota di mare e pesci di acque dolci

Sottodivisioni 22-32

AGS5


(1)  Calcolato come Σ(i=1,n)aiPi dove n è il numero di navi nella zona, ai è il numero di giorni trascorsi in mare dalla nave nella zona durante il periodo di osservazione e Pi è la potenza media della nave nella zona durante il periodo di osservazione.


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